CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15117/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15964/2012 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - controrícorrente - e sul ricorso iscritto al medesimo numero R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 48/35/11, depositata il 10 maggio 2011, e il provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversa tributaria comunicato il 12 maggio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2021 e, riconvocato il Collegio, del 6 aprile 2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 10 maggio 2011, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per l'annullamento di una cartella di pagamento emessa per mancato versamento dell'i.v.a. relativa all'anno 2004; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso in ragione della insufficiente specificazione delle voci indicate nella cartella di pagamento, ritenuta inidonea a consentire l'individuazione del titolo della pretesa; - il giudice di appello ha respinto il gravame evidenziando che la cartella di pagamento, emessa ai sensi dell'art. 36 bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e, dunque, non preceduta da motivato avviso di accertamento, non era motivata «in modo congruo, sufficiente e intelligibile»; - il ricorso è affidato a tre motivi; - resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. - con ordinanza depositata all'esito della pubblica udienza del 26 ottobre 2018 questa Sezione ha disposto, in conformità con la richiesta della contribuente, la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; - con ricorso depositato ai sensi del comma 12 di tale articolo la [OSCURATO:SOCIETA]., nelle more sottoposta in liquidazione, impugna il diniego di definizione agevolata della controversia; - avverso tale ricorso resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate; [OSCURATO:PERSONA]: - occorre prioritariamente esaminarsi il ricorso della contribuente per ragioni di ordine logico-giuridico; - con l'unico motivo cui l'impugnazione è affidata la società deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, commi 1, 3, 6 e 12, d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., nella I. 17 dicembre 2018, n. 136, per aver il provvedimento dell'Ufficio impugnato escluso la definibilità della controversia oggetto dell'istanza in ragione del fatto che la stessa aveva ad oggetto un atto di mera riscossione; - il motivo è infondato; - l'art. 6, primo comma, d.l. n. 119 del 2018, prevede che «le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia»; - in ordine alla controversa individuazione degli atti definibili ai sensi dell'art. 6, questa Corte, con la recente sentenza n. 18298 resa a Sezioni Unite il 25 giugno 2021, ha affermato, a risoluzione di un contrasto giurisprudenziale insorto sul punto, che l'impugnazione della cartella di pagamento con cui l'Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, da origine ad una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi dell'art. 6, d.l. 119/2018, in quanto detta cartella, essendo l'unico atto portato a conoscenza del contribuente con cui si rende nota la pretesa fiscale e non essendo preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale; - la definibilità del giudizio sorto a seguito dell'impugnazione della cartella così emessa presuppone, pertanto, che le contestazioni mosse dal contribuente insistano sulla fondatezza della pretesa erariale e, • • ;Iso... • dunque, che vi sia una controversia . t I ', 11, í Yr tto SS • • ": _ .5. n " • 2. 20 .7... - nel caso in esame, non ricorre un siffatto presupposto, atteso che da quanto è dato desumere dagli atti prodotti con il ricorso introduttivo la contribuente si è limitata a dedurre che la cartella notificata non contenesse né l'illustrazione delle ragioni della pretesa, né l'indicazione , clglle,rnodpiitdi calcolo cci2i, inct4-.e applicati; ounZ112 «12 4 14.4~)...... - ciò posto, con il primo motivo del ricorso avverso la sentenza della Commissione regionale l'Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 25, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 2 e 7, I. 27 luglio 2000, n. 212, per aver la sentenza impugnata ritenuto la cartella di pagamento fosse priva di sufficiente motivazione, benché la stessa fosse stata redatta in conformità al modello di cui al d.m. 28 giugno 1998 e, dunque, contenesse i dati ivi richiesti; - il motivo è fondato; - non è oggetto di contestazione tra le parti che la cartella di pagamento è stata redatta secondo il modello di cui al d.m. 28 giugno 1999 e in particolare, presentava, come espressamente accertato dalla Commissione regionale, quale sua causale, il riferimento alla dichiarazione resa ai fini i.v.a.; - afferma il giudice di appello che una siffatta motivazione non è idonea ad assolvere all'onere motivazionale nel caso in esame, in quanto la cartella impugnata presuppone il disconoscimento di un credito di imposta e, dunque, una valutazione di merito; - in particolare, venendo in rilievo l'utilizzazione di un credito di imposta in misura superiore a quella consentita, l'atto avrebbe dovuto contenere l'indicazione delle ragioni per cui il credito fiscale, benché sussistente, non potesse essere interamente utilizzato in compensazione; - orbene, la cartella di pagamento che, come nel caso in esame, non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione (così, Cass., Se. Un., 14 maggio 2010, n. 1172); - tale obbligo di motivazione si atteggia diversamente a seconda del fatto che con la cartella siano rettificati i risultati della dichiarazione e, quindi, sia esercitata una vera e propria potestà impositiva, da quello con cui si proceda, in sede di controllo cartolare artt. 36 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54 bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla liquidazione dell'imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria; - in quest'ultimo caso, l'atto può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poiché il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa (cfr. Cass., ord., 20 settembre 2017, n. 21804; Cass. 11 maggio 2017, n. 11612; Cass. 27 giugno 2016, n. 15564; Cass. 28 novembre 2014, n. 25329); - in tale ultima fattispecie va collocato il caso controverso, in quanto l'iscrizione a ruolo della imposta dovuta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento è avvenuta a seguito di un controllo formale che non ha toccato la posizione sostanziale della parte contribuente ed è stato scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d'indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell'anagrafe tributaria (cfr., in tema, Cass., Sez. Un., 8 settembre 2016, n. 17758) - la Commissione regionale, nel ritenere che il richiamo alla dichiarazione presentata non fosse idoneo ad assolvere al prescritto obbligo di motivazione della cartella, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto; - all'accoglimento del primo motivo di ricorso segue l'assorbimento dei motivi residui, vertenti sul capo di sentenza relativa alla sanzione irrogata (secondo motivo) e sull'asserita violazione del divieto di nova in appello (terzo motivo); - la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto, e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avverso il diniego di definizione agevolata della controversia; accoglie il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 13 luglio 2021 - 6 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]