Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38653/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]-15/02/2023 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di appello cautelare proposto dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 25 luglio 2022, ha applicato al ricorrente la custodia in carcere in relazione ai reati di trasferimento fraudolento di valori di cui ai capi 7 e 8 della imputazione provvisoria, esclusa l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1. cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, nel richiamato provvedimento genetico, aveva già applicato al ricorrente identica misura in relazione a due reati di estorsione e ad un reato di violenza privata, tutti aggravati ex art. 416-bis.1. cod. pen. (capi 1,2,5 e 6 della imputazione).

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per assenza di motivazione in ordine alla eccezione di inammissibilità dell'appello del Pubblico ministero per difetto di specificità.

La parte pubblica, nel suo atto di appello, si sarebbe limitata a dissentire dalle conclusioni adottate dal GIP senza argomentare alcunché, limitandosi a sostenere che fossero utilizzabili le intercettazioni dalle quali emergevano i gravi indizi di colpevolezza dei reati di trasferimento fraudolento di valori; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto utilizzabili le intercettazioni contenenti i gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui ai capi 7 e 8, nonostante per tali reati non fosse stato richiesto dal PM alcun decreto autorizzativo, neanche in estensione rispetto alle autorizzazioni già concesse dal GIP con riguardo ad altre fattispecie di reato contestate al ricorrente.

Il richiamo nelle informative della polizia giudiziaria alla condotta contestata ai capi 7 e 8, attraverso la gestione di fatto di due società da parte del ricorrente fittiziamente intestate a suoi familiari al fine di eludere le misure di prevenzione, non servirebbe a ritenere implicita la richiesta di autorizzazione alle captazioni anche in relazione a tali reati, già esclusa dallo stesso GIP.

Neanche la successiva iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati per i suddetti reati, a far data dall'Il aprile 2020, proverebbe il fatto che le autorizzazioni alle intercettazioni fossero state richieste dal PM anche con riguardo ai reati di cui si discute, circostanza da escludere anche attraverso l'esame delle richieste del PM. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato in ragione di quanto segue. 1.E' infondato il primo motivo.

L'appello del PM non è inammissibile per difetto di specificità posto che è volto a sostenere la tesi, poi accolta dal Tribunale, che vi fosse una richiesta implicita di autorizzazione alle intercettazioni anche in relazione ai reati di trasferimento di valori di cui ai capi 7 e 8 (cfr. fg. 3 dell'ordinanza impugnata, laddove, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, il Tribunale ha affrontato il motivo difensivo volto a sostenere l'inammissibilità dell'appello del PM per difetto di specificità).

2. E' fondato il secondo motivo.

A fg. 4 del provvedimento impugnato si richiamano testualmente alcuni passaggi dei decreti autorizzativi del GIP nei quali vi è il riferimento alla necessità di disporre intercettazioni finalizzate ad accertare la gestione di fatto da parte del ricorrente delle società descritte ai capi 7 e 8, anche ai fini di sostenere la gravità indiziaria relativa alla commissione del reato associativo mafioso.

Tuttavia, i due reati di cui all'art. 512-bis cod. pen. dei quali si discute, non vengono formalmente indicati tra quelli in relazione ai quali vi era stata richiesta di autorizzazione e di proroga, come sostenuto dallo stesso GIP, in sede di emissione di ordinanza applicativa della misura, attraverso una interpretazione autentica dei propri decreti autorizzativi, anche di quelli successivi all'iscrizione dell'indagato per i reati di che trattasi, che non può essere sostituita dall'interpretazione "sostanziale" fornita dal PM e avallata dal Tribunale, anche in considerazione del fatto che il Tribunale, escludendo l'aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi 7 e 8 , avrebbe dovuto ancor meglio motivare sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, tenuto conto dell'impossibilità di applicare l'art. 13 del decreto legge n. 152/1991, convertito nella legge n. 203/1991.

Ne consegue l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per la prova della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di trasferimento fraudolento di valori di cui ai capi 7 e 8, i quali, tenuto conto della motivazione del provvedimento impugnato, rimangono sprovvisti di ogni ulteriore elemento significativo per le ragioni dell'accusa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata per carenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui ai capi 7 e 8 delle imputazioni provvisorie.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 11.07 2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] eltrani i/n .404'Y" [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]-15/02/2023 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di appello cautelare proposto dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 25 luglio 2022, ha applicato al ricorrente la custodia in carcere in relazione ai reati di trasferimento fraudolento di valori di cui ai capi 7 e 8 della imputazione provvisoria, esclusa l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1. cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, nel richiamato provvedimento genetico, aveva già applicato al ricorrente identica misura in relazione a due reati di estorsione e ad un reato di violenza privata, tutti aggravati ex art. 416-bis.1. cod. pen. (capi 1,2,5 e 6 della imputazione). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per assenza di motivazione in ordine alla eccezione di inammissibilità dell'appello del Pubblico ministero per difetto di specificità. La parte pubblica, nel suo atto di appello, si sarebbe limitata a dissentire dalle conclusioni adottate dal GIP senza argomentare alcunché, limitandosi a sostenere che fossero utilizzabili le intercettazioni dalle quali emergevano i gravi indizi di colpevolezza dei reati di trasferimento fraudolento di valori; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto utilizzabili le intercettazioni contenenti i gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui ai capi 7 e 8, nonostante per tali reati non fosse stato richiesto dal PM alcun decreto autorizzativo, neanche in estensione rispetto alle autorizzazioni già concesse dal GIP con riguardo ad altre fattispecie di reato contestate al ricorrente. Il richiamo nelle informative della polizia giudiziaria alla condotta contestata ai capi 7 e 8, attraverso la gestione di fatto di due società da parte del ricorrente fittiziamente intestate a suoi familiari al fine di eludere le misure di prevenzione, non servirebbe a ritenere implicita la richiesta di autorizzazione alle captazioni anche in relazione a tali reati, già esclusa dallo stesso GIP. Neanche la successiva iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati per i suddetti reati, a far data dall'Il aprile 2020, proverebbe il fatto che le autorizzazioni alle intercettazioni fossero state richieste dal PM anche con riguardo ai reati di cui si discute, circostanza da escludere anche attraverso l'esame delle richieste del PM. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato in ragione di quanto segue. 1.E' infondato il primo motivo. L'appello del PM non è inammissibile per difetto di specificità posto che è volto a sostenere la tesi, poi accolta dal Tribunale, che vi fosse una richiesta implicita di autorizzazione alle intercettazioni anche in relazione ai reati di trasferimento di valori di cui ai capi 7 e 8 (cfr. fg. 3 dell'ordinanza impugnata, laddove, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, il Tribunale ha affrontato il motivo difensivo volto a sostenere l'inammissibilità dell'appello del PM per difetto di specificità). 2. E' fondato il secondo motivo. A fg. 4 del provvedimento impugnato si richiamano testualmente alcuni passaggi dei decreti autorizzativi del GIP nei quali vi è il riferimento alla necessità di disporre intercettazioni finalizzate ad accertare la gestione di fatto da parte del ricorrente delle società descritte ai capi 7 e 8, anche ai fini di sostenere la gravità indiziaria relativa alla commissione del reato associativo mafioso. Tuttavia, i due reati di cui all'art. 512-bis cod. pen. dei quali si discute, non vengono formalmente indicati tra quelli in relazione ai quali vi era stata richiesta di autorizzazione e di proroga, come sostenuto dallo stesso GIP, in sede di emissione di ordinanza applicativa della misura, attraverso una interpretazione autentica dei propri decreti autorizzativi, anche di quelli successivi all'iscrizione dell'indagato per i reati di che trattasi, che non può essere sostituita dall'interpretazione "sostanziale" fornita dal PM e avallata dal Tribunale, anche in considerazione del fatto che il Tribunale, escludendo l'aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi 7 e 8 , avrebbe dovuto ancor meglio motivare sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, tenuto conto dell'impossibilità di applicare l'art. 13 del decreto legge n. 152/1991, convertito nella legge n. 203/1991. Ne consegue l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per la prova della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di trasferimento fraudolento di valori di cui ai capi 7 e 8, i quali, tenuto conto della motivazione del provvedimento impugnato, rimangono sprovvisti di ogni ulteriore elemento significativo per le ragioni dell'accusa. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata per carenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui ai capi 7 e 8 delle imputazioni provvisorie. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 11.07 2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] eltrani i/n .404'Y" [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38653/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris