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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35767/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2997-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -.ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; intimata - avverso la sentenza n. 638/8/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SASSARI, depositata il 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sardegna, Sezione staccata di Sassari, che ha riformato la pronuncia della CTP di Sassari, ove erano state rigettate le regioni del contribuente in tema di imputazione dei pagamenti per esecuzione di appalti pubblici e periodo temporale di loro esposizione.

Nel particolare, il collegio di secondo grado aveva ritenuto correttamente contabilizzati d,e1 2005 dei compensi ricevuti nel 2003 ed allibrati come somme per lavori non conclusi.

Dirimente era apparso, a questo fine, il senso del certificato di collaudo parziale in data 2003 che -nella prospettiva del giudice di merito- non costituiva attestazione dell'adempimento dell'obbligazione e, quindi, non poteva comportare l'esposizione dei ricavi in quell'anno di imposta.

Il ricorso è affidato a due motivi.

È rimasta intimata la società contribuente in liquidazione.

RILEVATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., lamentando della sostanza la motivazione apparente.

Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 92, comrna sesto, 93, comma quinto, e 109 del d.P.R. n. 917/1986, nonché dell'art. 2697 c.c., nella sostanza contestando il carattere meramente provvisorio del collaudo parziale amministrativo, affermando che attesta invece l'adempimento dell'obbligazione, cui consegue la necessità di imputare le somme nel Ric. 2021 n. 02997 sez.

MT - ud. 12-10-2022 -2- relativo esercizio, senza attendere il collaudo definitivo che ha valenza meramente formale.

In via pregiudiziale di rito, occorre rilevare che non vi sia in atti la prova dell'avvenuta notifica del ricorso, come da attestazione resa dalla Cancelleria di questa Corte.

Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale dev'essere dichiarato.

Non vi è luogo di pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte privata che non si è -appunto- costituita.; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2997-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -.ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; intimata - avverso la sentenza n. 638/8/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SASSARI, depositata il 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sardegna, Sezione staccata di Sassari, che ha riformato la pronuncia della CTP di Sassari, ove erano state rigettate le regioni del contribuente in tema di imputazione dei pagamenti per esecuzione di appalti pubblici e periodo temporale di loro esposizione. Nel particolare, il collegio di secondo grado aveva ritenuto correttamente contabilizzati d,e1 2005 dei compensi ricevuti nel 2003 ed allibrati come somme per lavori non conclusi. Dirimente era apparso, a questo fine, il senso del certificato di collaudo parziale in data 2003 che -nella prospettiva del giudice di merito- non costituiva attestazione dell'adempimento dell'obbligazione e, quindi, non poteva comportare l'esposizione dei ricavi in quell'anno di imposta. Il ricorso è affidato a due motivi. È rimasta intimata la società contribuente in liquidazione. RILEVATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., lamentando della sostanza la motivazione apparente. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 92, comrna sesto, 93, comma quinto, e 109 del d.P.R. n. 917/1986, nonché dell'art. 2697 c.c., nella sostanza contestando il carattere meramente provvisorio del collaudo parziale amministrativo, affermando che attesta invece l'adempimento dell'obbligazione, cui consegue la necessità di imputare le somme nel Ric. 2021 n. 02997 sez. MT - ud. 12-10-2022 -2- relativo esercizio, senza attendere il collaudo definitivo che ha valenza meramente formale. In via pregiudiziale di rito, occorre rilevare che non vi sia in atti la prova dell'avvenuta notifica del ricorso, come da attestazione resa dalla Cancelleria di questa Corte. Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale dev'essere dichiarato. Non vi è luogo di pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte privata che non si è -appunto- costituita.; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ri
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