CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18284/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
), rapprese2n tata e difesa,giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e, invirtù di procura speciale in calce alla memoria di nom22in8a7 7d2i8 7n/u2o0v1o9difensore, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedono che leR .cGo.mNu. nicazionie le notificazioni relative al presente procedimento siano ef1fe1t3t6u8a/te2 0p1r7es sogli indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente1 RG nn. 19701/2021 e 19773/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19701/2021Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 18284/2026Data pubblicazione 06/06/2026domiciliata in Roma presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], via Parigi,n. 11.- ricorrente principalecontropersona dei Liquidatori giudiziali pro tempore, rappresentata e difesa, perprocura speciale in calce al ricorso incidentale, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ilquale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relativeal presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificataindicato, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 14,presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –Regione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, come da procura in calce al controricorso, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Orlandi, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e lenotificazioni relative al presente procedimento agli indirizzi di postaelettronica certificata indicati, elettivamente domiciliata in Roma presso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], viale G. Mazzini, n. 134-controricorrente-ATS (Agenzia di Tutela della Salute) della [OSCURATO:PERSONA] di Milano,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] relative al presente procedimento all’indirizzo di postaelettronica certificata indicato2 RG nn. 19701/2021 e 19773/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19701/2021Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 18284/2026Data pubblicazione 06/06/2026-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, n. 212/2021,depositata il 22/1/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]OrazioRILEVATO CHE:1. [OSCURATO:PERSONA], in concordato preventivo,proponeva ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] impugnando la DGR n.4231 del 2012 (introduttiva di decurtazioni sulle risorse destinate alcomparto sanitario privato) ed un ulteriore ricorso sempre dinanzi alTar [OSCURATO:SOCIETA] avverso le DGR comportanti le ulteriori decurtazionidi risorse applicate dalla Regione per gli esercizi 2011 e 2012.In entrambi i casi il [OSCURATO:PERSONA], con sentenze numeri1380/2015 e 1381/2015, declinava la propria giurisdizione in favoredel giudice ordinario, vertendosi in tema di «pagamento di sommeerogate per prestazioni sanitarie in regime di convenzione»,provvedendo la Fondazione alla tempestiva riassunzione dinanzi altribunale ordinario.2. Parte attrice, dunque, chiedeva che «previa disapplicazionedelle DGR elencate, venisse accertato il proprio diritto a ricevere ilpagamento integrale delle prestazioni effettuate nel corso del 2011,ed il pagamento decurtato del solo 0,5% in relazione all’anno 2012,secondo quanto disposto dal decreto-legge n. 92/2012», oltre alla«condanna di Regione e Asl al pagamento della sommaoriginariamente sottoposta a fermo amministrativo, con condanna dicontroparte al pagamento delle somme dovute».La domanda veniva proposta, dunque, nei confronti sia dellaRegione [OSCURATO:SOCIETA] che della Asl.3 RG nn. 19701/2021 e 19773/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19701/2021Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 18284/2026Data pubblicazione 06/06/20263. Per quel che ancora qui rileva, il tribunale di Milano accoglievala domanda della Fondazione, dichiarando il suo diritto «alpagamento del corrispettivo delle prestazioni sanitarie rese nell’anno2011 senza le decurtazioni applicate con le DGR richiamate innarrativa».In particolare, erano legittime le DGR, relative all’anno 2012, conriferimento alle prestazioni rese quali funzioni non tariffabili o permaggiorazioni tariffarie, trattandosi di erogazioni aggiuntive, cheesulavano dal concetto di sinallagmaticità contrattuale.Erano invece illegittime le DGR, riferite all’anno 2011, cheavevano comportato le decurtazioni, a tutela dell’affidamento deiprivati.Non vi era prova, poi, dell’avvenuta decurtazione delleprestazioni tariffarie.4. Avverso tale sentenza proponeva appello principale la RegioneLombardia.5. L’ATS Milano si costituiva nel giudizio d’appello, precisando diproporre appello incidentale adesivo rispetto a quello proposto dallaRegione [OSCURATO:SOCIETA].6. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 212/2021,depositata il 22/1/2021, accoglieva sia l’appello principale dellaRegione [OSCURATO:SOCIETA] che l’appello incidentale adesivo della ATS.6.1. Preliminarmente, la Corte territoriale rigettava l’eccezione diinammissibilità dell’appello incidentale adesivo di ATS Milano,sollevata dalla Fondazione.Chiariva la Corte d’appello che la Fondazione, in realtà, nonaveva distinto in alcun modo le posizioni della ATS (con riferimentoal pagamento dei corrispettivi delle prestazioni definiti sulla basedella tariffa) e della Regione (in relazione alle funzioni non tariffate,come le attività di pronto soccorso o le prestazioni di particolare4 RG nn. 19701/2021 e 19773/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19701/2021Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 18284/2026Data pubblicazione 06/06/2026complessità), ma aveva evocato in giudizio «Regione [OSCURATO:SOCIETA] eAsl senza provvedere ad alcuna specificazione di diverso titolo neiconfronti delle dette amministrazioni (conf. tenore dell’atto dicitazione in riassunzione avanti al tribunale e conclusioni in calce allostesso rassegnate)».Era stata proprio la Fondazione ad attribuire alle convenute unruolo di solidarietà sulla base di un «titolo di responsabilitàindifferenziato» non potendo, poi, pretendere di procedere in sededi gravame ad una diversificazione dei loro titoli di legittimazionepassiva, mai prima invocata e spesa.Ciò comportava la piena ammissibilità sia dell’appello principaledella Regione, avverso l’intero capo di pronuncia favorevole allaSez.U., n. 24627 del 2007).In sostanza, l’ATS non era tenuta a proporre ricorso tempestivoavverso la sentenza del tribunale, ma ben poteva attendere ladecisione della Regione [OSCURATO:SOCIETA] di proporre appello tempestivo,consentendo all’ATS la proposizione di appello incidentale tardivoadesivo.6.2. Quanto al merito, la Regione [OSCURATO:SOCIETA] aveva condiviso lanatura attribuibile alle funzioni non tariffabili ed alle maggiorazionitariffarie, costituenti sovvenzioni aggiuntive, rispetto ai corrispettivipattuiti per le prestazioni sanitarie di ricovero e ambulatoriali, pagatea tariffa.In relazione alle prestazioni ambulatoriali e di ricovero, ilprovvedimento regionale n. 3976/2012 non incideva su quelleriferite all’anno 2011, non rinvenendosi in tale provvedimento ladecurtazione del 3%, «come meramente affermato dalla5 RG nn. 19701/2021 e 19773/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19701/2021Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 18284/2026Data pubblicazione 06/06/2026La domanda su tale aspetto risultava priva di articolateallegazioni e prove.[OSCURATO:PERSONA] non aveva provato, ma neppure allegato, di averefornito prestazioni sanitarie in quantità tale da raggiungere il tetto dispesa e di aver sofferto quindi una decurtazione rispetto agli impegnifinanziari.Tuttavia, ad avviso della Corte territoriale, analogadeterminazione riguardava le funzioni non tariffate e lemaggiorazioni tariffarie dell’anno 2011.Le funzioni non tariffabili costituivano sovvenzioni rispetto atalune specifiche prestazioni sanitarie, individuate con appositoprovvedimento, attraverso l’assegnazione di un ulteriorericonoscimento economico per il loro svolgimento, finalizzata acoprire i costi fissi aggiuntivi.Le maggiorazioni tariffarie erano funzionali ad offrire un servizioeconomico agli IRCCS in ragione della complessitàdell’organizzazione, finalizzata anche ad attività di ricerca e dididattica, oltre che di cura.Stante, dunque, la natura di sovvenzioni delle erogazioni inesame, non poteva porsi un profilo di legittimo affidamentodell’imprenditore sulla percezione di importi predefiniti, operandosiin un ambito nel quale l’esercizio del potere non poteva che esserediscrezionale, adeguandosi alla naturale mutevolezza dellecondizioni di fatto.Non poteva, dunque, porsi un problema di divieto di retroattivitàdegli effetti del provvedimento amministrativo, rispetto ad unesercizio sanitario e contabile già ultimato, proprio perché talierogazioni non formavano oggetto di un budget predefinito in favoredella singola struttura sanitaria, ma operavano solamente quale6 RG nn. 19701/2021 e 19773/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19701/2021Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 18284/2026Data pubblicazione 06/06/2026individuazione di un «monte risorse», destinato a tale voce dalbilancio regionale.Non sussisteva prova alcuna né dell’avvenuta decurtazione degliimporti spettanti alla Fondazione per la remunerazione delleprestazioni tariffarie rese per il 2011, né della illegittimità delledecurtazioni patite per funzioni non tariffabili e maggiorazionitariffarie per l’anno 2011, con accoglimento dell’appello principalesvolto dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA] e dell’appello incidentale adesivo diATS.Con riguardo, poi, alla decurtazione per l’anno 2012, l’appelloincidentale proposto dalla Fondazione era inammissibile per difettodi specificità, oltre che infondato nel merito.7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso principaletempestivo la [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito (ricorsoper cassazione RG 19773/2021 spedito il 19/7/2021, con termineultimo fissato al 22/7/2021), depositando anche memoria.8. Ha proposto ricorso incidentale tempestivo la FondazioneMonte Tabor in concordato e liquidazione (ricorso per cassazione RG19701/2021 spedito il 21/7/2021), depositando anche memoria.9. Ha resistito con controricorso avverso entrambi i ricorsi(principale e incidentale) la Regione [OSCURATO:SOCIETA], depositando anchedue memorie.10.Ha resistito con controricorso avverso entrambi i ricorsi l’ATS,depositando anche due memorie.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di ricorso principale la [OSCURATO:SOCIETA]deduce la «violazione e falsa applicazione degli articoli 324 (giudicatoformale), 327 (decadenza dall’impugnazione), 334 (impugnazioniincidentali tardive), 343 (modo e termine dell’appello incidentale),7 RG nn. 19701/2021 e 19773/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19701/2021Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 18284/2026Data pubblicazione 06/06/2026c.p.c., per avere la Corte di appello di Milano riconosciuto “la pienaammissibilità dell’appello principale svolto dalla Regione avversol’intero capo di pronuncia favorevole alla Fondazione e, dall’altro,l’ammissibilità dell’appello incidentale adesivo della ATS”».Per la ricorrente principale, infatti, la ATS avrebbe dovutoproporre appello incidentale nel termine di legge, non potendolimitarsi a presentare appello incidentale adesivo, in via tardiva, solocon il deposito della comparsa di costituzione risposta il 5/6/2019,mentre il termine ultimo per presentare l’appello era fissato al[OSCURATO:DATA_NASCITA], a fronte della data di deposito della sentenza deltribunale del 13/7/2018.Sottolinela la ricorrente che, nella specie, «non sussiste unasolidarietà passiva tra la Regione [OSCURATO:SOCIETA] e l’ATS di Milano».Al contrario, le obbligazioni gravanti sulla Regione [OSCURATO:SOCIETA] esull’ATS di Milano avrebbero titolo e causa autonoma.L’obbligazione a titolo di corrispettivi tariffarie e maggiorazionitariffarie graverebbe esclusivamente sull’ATS, mentre l’obbligazionea titolo di funzioni non tariffabili graverebbe esclusivamente sullaRegione [OSCURATO:SOCIETA].Di qui la tardività dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA].2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la«violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 115 c.p.c. peravere la Corte di appello sostenuto che “la Fondazione non haprovato – e, per il vero neppure allegato, - di aver fornito prestazionisanitarie in quantità tale da raggiungere il pattuito tetto di spesa né,conseguentemente, di aver poi in concreto sofferto di unadecurtazione rispetto agli indicati limiti di impegno finanziario».Ad avviso della ricorrente, in modo erroneo la Corte d’appelloavrebbe ritenuto non dimostrata l’illegittima decurtazione sia delle8 RG nn. 19701/2021 e 19773/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19701/2021Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 18284/2026Data pubblicazione 06/06/2026prestazioni da tariffa dell’anno 2011, sia di quelle non tariffate e dellemaggiorazioni tariffarie.Con riferimento alla quantificazione dell’integrale pagamentodovuto in favore della Fondazione, a titolo di maggiorazioni tariffarie,senza decurtazione, si tradurrebbe «in un mero calcolo matematicoche non necessita di ulteriore prova, che consiste nell’applicazionedella percentuale della decurtazione (7,5%) al dato numerico nettogià riconosciuto dalla Asl».Allo stesso modo, per le «funzioni non tariffabili» l’importoriconosciuto dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe stato decurtato,applicando la percentuale del 7,5%.3. Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la «violazionee falsa applicazione dell’art. 329, secondo comma, c.p.c., per averela Corte di appello sostenuto che “la natura delle indicate erogazioni[…] non è stata fatta oggetto di rituale appello da parte dellaLa Corte d’appello ha ritenuto che la natura delle indicateerogazioni (maggiorazioni tariffarie e funzioni non tariffate) nonsarebbe stata fatto oggetto di appello da parte della Fondazione, conriferimento all’anno 2011, ma solo limitatamente all’anno 2012.Al contrario, per la ricorrente principale la Fondazione, conapposito appello incidentale, avrebbe contestato la sentenzarelativamente alla qualificazione delle erogazioni, in relazione adentrambe le annualità, sia 2011 che 2012, avendo valenza generale.Tale contestazione era logicamente riferibile ad entrambe leannualità oggetto della controversia.4. Con il quarto motivo di impugnazione si lamenta la «violazionee falsa applicazione degli articoli 15, comma 14, del decreto-leggen. 95/2012, art. 27-bis della legge regionale n. 33/2009, della DGR350/2010, dell’art. 27, comma 3, legge regionale n. 33/2009 e art.9 RG nn. 19701/2021 e 19773/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19701/2021Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 18284/2026Data pubblicazione 06/06/20268-sexies d.lgs. 502/92,97 costituzione e 1 legge 241/1990 per averela sentenza riconosciuto la legittimità dell’azione della RegioneLombardia e della ATS relativamente alle decurtazioni applicate perl’anno 2011».La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto la mancatasussistenza della prova dell’avvenuta decurtazione degli importispettanti alla Fondazione per la remunerazione delle prestazionitariffarie rese per il 2011.Oltre a ciò, l’ulteriore errore compiuto dalla Corte d’appelloconsisterebbe nell’aver ritenuto che le decurtazioni relative allemaggiorazioni tariffarie e alle funzioni non tariffabili costituirebberol’esito di una scelta discrezionale compiuta dalla p.a., nell’eserciziolegittimo del proprio potere decisionale di governo della spesasanitaria.Allo stesso modo erronea sarebbe l’ulteriore affermazione dellaCorte territoriale per cui, stante la natura di sovvenzioni di talierogazioni, non potrebbe porsi alcun profilo di legittimo affidamentoleso sulla base di importi predefiniti, trattandosi di connotazionediscrezionale della PA.Mancherebbe un divieto di retroattività degli effetti delprovvedimento amministrativo.Tali affermazioni si porrebbe in contrasto con l’art. 25-bis, ora27-bis, della legge regionale [OSCURATO:SOCIETA] n. 33 del 2009, introdottocon la legge regionale n. 7 del 2010.Sia le maggiorazioni tariffarie che le funzioni non tariffatesarebbero una componente della spesa sanitaria regionale atta aremunerare tutte quelle attività non sussumibile in una logica ditariffazione.10 RG nn. 19701/2021 e 19773/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19701/2021Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 18284/2026Data pubblicazione 06/06/2026Dovrebbe essere confermata la natura di corrispettivo di taliprestazioni, rientrando in uno schema sinallagmatico tra la regionee le strutture accreditate.Sarebbe del tutto irrilevante che tali voci non siano regolateall’interno del contratto stipulato tra ATS struttura sanitaria.5. Con il quinto motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione dell’art. 15, comma 14, del decreto-legge n.95/2012, per avere la Regione [OSCURATO:SOCIETA], nell’applicazione dellariduzione di spesa per le “funzioni non tariffate” e per le“maggiorazioni tariffarie” per l’anno 2012, erroneamente qualificatocome sovvenzione anziché corrispettivo la natura dei finanziamentierogabili alle strutture accreditate con il SSN e disapplicato (anchecon riferimento alla decurtazione dei corrispettivi tariffarie DRG) iprincipi di ragionevolezza e gradualità indicati dal legislatorenazionale nel d.l. 95 del 6 luglio 2012 e interpretativamentericonosciuti anche dalla sentenza della Corte cost. n. 203/2016».La Corte d’appello ha rigettato l’appello incidentale dellaper l’anno 2012.Quanto alla inammissibilità per genericità, l’appello sarebbespecifico.In particolare, per la ricorrente principale l’appello incidentaledella Fondazione si soffermava, quanto all’anno 2012, sullaillegittimità delle decurtazioni per funzioni non tariffate e per lemaggiorazioni tariffarie.Vi era stato il richiamo alla sentenza di primo grado che avevaescluso la natura di corrispettivo di tali prestazioni, consentendo allaPA di ampliare la percentuale di abbattimento prevista dal legislatorenazionale.11 RG nn. 19701/2021 e 19773/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19701/2021Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 18284/2026Data pubblicazione 06/06/2026La Fondazione avrebbe approfondito con puntualità la natura dicorrispettivo delle maggiorazioni tariffarie, trattandosi di forme diremunerazione maggiorate, in misura percentuale, rispetto allatariffa ordinaria, sulla base di fattori predefiniti.6. Con il primo motivo di ricorso incidentale la Fondazione deduce«violazione e falsa applicazione degli articoli 324 (giudicato formale),327 (decadenza dall’impugnazione), 333 (impugnazioni incidentali),334 (impugnazioni incidentali tardive), 343 (modo e terminedell’appello incidentale), 100 (interesse ad agire) c.p.c.».La ricorrente incidentale deduce che in realtà, ATS, in ragione delpeculiare titolo di responsabilità, diverso dalla Regione, avrebbedovuto proporre appello incidentale tempestivo e non appelloincidentale tardivo adesivo.7. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si lamenta la«violazione dell’art. 15 del decreto-legge n. 95/2012 sulla spendingreview e dei principi e criteri ivi sanciti nonché del principio diirretroattività degli atti amministrativi e del legittimo affidamento.Violazione del d.lgs. n. 502/1992 e, in particolare, dell’art. 8-sexies.Violazione e falsa applicazione dell’art. 25-bis della legge regionalen. 33/2009 e della DGR 350/2010 (legge sulle “maggiorazionitariffarie”). Violazione della legge regionale [OSCURATO:SOCIETA] n. 31/1997 edel principio di parità tra gli erogatori sanitari pubblici e privati».Per la ricorrente incidentale le erogazioni previste, sia per il 2011che per il 2012, a titolo di «maggiorazioni tariffarie» e di «funzioninon tariffarie» dovrebbero essere qualificate come veri e propricorrispettivi «a fronte di maggiori costi» sostenuti.Peraltro, la ricorrente incidentale avrebbe presentato appositoappello incidentale contestando il punto della sentenza del tribunalerelativo alla qualificazione della natura delle erogazioni.12 RG nn. 19701/2021 e 19773/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19701/2021Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 18284/2026Data pubblicazione 06/06/2026Inoltre, una volta erogate le prestazioni sanitarie, sussisteva illegittimo e concreto affidamento da parte dei privati, sul fatto chesarebbero stati riconosciuti i corrispettivi tariffarie, con le previstemaggiorazioni.Vi sarebbe stata poi violazione della legislazione statale cheaveva inserito principi e criteri direttivi.Le riduzioni di spesa non potevano riguardare l’attività già svolta.Inoltre, la determinazione della misura delle riduzioni di spesa,anche in termini diversi da quelli previsti dalla legge statale, dovevaessere ragionevole e non arbitraria.8. Con il terzo motivo di ricorso incidentale si lamenta la«violazione del decreto-legge 95/2012. Violazione di legge e deiprincipi generali del nostro ordinamento, di irretroattività degli attiamministrativi e di tutela dell’affidamento. Assoluto difetto dimotivazione».9. Con il quarto motivo di ricorso incidentale si lamenta la«violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 115 c.p.c.».Il deficit probatorio in relazione alle decurtazioni non sarebbestato mai contestato nel corso del processo.Sarebbe stato sufficiente un semplice calcolo matematico.10. Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di difetto dilegittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA], quale cessionaria del credito.L’eccezione non riguarda tanto l’effettiva avvenuta cessione delcredito alla [OSCURATO:SOCIETA], quanto la circostanza che, al momento dellacessione del credito, la Corte d’appello aveva riformato la sentenzadel tribunale, escludendo la sussistenza del credito.10.1. Tuttavia, dato atto che la sentenza della Corte di appello,che avrebbe escluso l’esistenza del credito, non risulta passata ingiudicato, va sottolineato che la cessione di un credito inesistentenon è nulla per inesistenza dell’oggetto, bensì è valida ed il13 RG nn. 19701/2021 e 19773/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19701/2021Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 18284/2026Data pubblicazione 06/06/2026cessionario è tenuto al pagamento del prezzo, che non divieneindebito, ma è assistito dalla garanzia di cui all’art. 1266 c.c., daritenersi un effetto naturale della cessione per l’ipotesi che l’effettotraslativo non si verifichi (Cass., sez. 3, 3/6/2022, n. 17985),dovendo il cedente garantire il nomen verum, ovvero che il credito èsorto e non si è ancora - per qualsiasi motivo - estinto al momentodella cessione, rimanendo fuori dalla garanzia solo la solvenza deldebitore (Cass., sez. 3, 6/7/2020, n. 13853).La garanzia del cedente, quale obbligazione accessoria checostituisce effetto naturale dell’efficacia traslativa immediata delcontratto di cessione, comporta il ristoro dell’interesse positivo delcessionario alla cessione, nei casi in cui il menzionato effettotraslativo del contratto manchi, totalmente o parzialmente, a causadell’inesistenza, completa o in parte, del credito operatoimpedimento equipollente.10.2. Inoltre, va chiarito che il divieto di cessione dei crediti versola P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n.2240 del 1923, si applica solamente ai rapporti di durata comel'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali illegislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale dellacedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.),l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazionecontrattuale, evitando che durante la medesima possano venir menole risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazionee possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione delrapporto; ne consegue che la cessione di un credito derivante da altricontratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplinacodicistica – in applicazione del principio enunciato, la S.C. haescluso, rigettando il corrispondente motivo di ricorso, che lacessione in favore di una società di factoring del credito derivante da14 RG nn. 19701/2021 e 19773/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19701/2021Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 18284/2026Data pubblicazione 06/06/2026prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione richiedessel'adesione della Amministrazione debitrice – (Cass., sez. 6-1,15/9/2021, n. 24758).Trattasi, quindi, di successione nel diritto controverso a titoloparticolare, ex art. 111 c.p.c.Infatti, il successore a titolo particolare nel diritto controverso èlegittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del propriodante causa, allegando il titolo che gli consente di sostituirequest'ultimo (Cass., sez. 1, 24/7/2025, n. 21061).11. Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo delricorso incidentale, che vanno affrontati congiuntamente per stretteragioni di connessione, sono infondati.Va condivisa l’affermazione della Corte d’appello che ha reputatolegittimo l’appello incidentale tardivo adesivo proposto dall’ATS insede di comparsa di costituzione risposta in sede d’appello, dopo chela Regione [OSCURATO:SOCIETA] aveva presentato appello principale neiconfronti della Fondazione, in relazione alle prestazioni dell’anno2011.11.1. Trova applicazione, allora, la giurisprudenza di legittimitàper cui le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in sensostretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata propostal'impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbiacontenuto “adesivo” a quello principale si deve osservare la disciplinadell'art. 325 c.p.c., cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorsosuccessivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentalequalora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investaper motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale - nellafattispecie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione15 RG nn. 19701/2021 e 19773/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19701/2021Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 18284/2026Data pubblicazione 06/06/2026incidentale tardiva proposta contro il ricorrente principale, ritenendol'interesse all'impugnazione sorto già in conseguenzadell'emanazione della sentenza di appello e non per effetto delricorso principale – (Cass., sez. 3, 24 agosto 2020, n. 17614; Cass.,sez.un., 29 ottobre 2020, n. 23903; Cass., sez. 5, 7 ottobre 2015,n. 20040; Cass., sez. 3, 10 marzo 2008, n. 6284). Il ricorsoincidentale “adesivo”, dunque, a differenza del ricorso incidentale insenso stretto, va proposto, a pena di inammissibilità, nel termineordinario di impugnazione (Cass., sez. 2, 22 dicembre 2021, n.41254).Si è chiarito che l’impugnazione incidentale tardiva è ammessain via generale anche nei confronti di capi diversi ed autonomirispetto a quelli toccati dall’impugnazione principale avversa, ex art.334 c.p.c. (Cass., sez. 3, 9/7/2020, n. 14596; Cass., sez. 3,5/9/2022, n. 26139), con la sola finalità di dar modo alla parteparzialmente soccombente - che avrebbe altrimenti prestatoacquiescenza alla sentenza - di impugnare anch’essa quest’ultima,una volta venuto a conoscenza dell’impugnazione principaleavversaria (Cass., sez. 5, 30/1/2018, n. 2248; Cass., sez. 2,24/4/2012, n. 6470; Cass., sez. 3, 11/6/2008, n. 15483; Cass.,Sez.U., 7/11/1989, n. 4640; Cass., sez. 3, 29/5/2024, n. 15100).In dottrina, si è sottolineato che la possibilità del ricorsoincidentale tardivo, a prescindere dal contenuto delle censure,riferibili, o meno, al capo della sentenza impugnato con il ricorsoprincipale, esalta la finalità del regime di impugnazione incidentaletardiva, che è quello proprio di consentire alla parte parzialmentesoccombente, che sia disposta ad accettare la sentenza se anche lacontroparte l’accetta, di attendere la decisione di quest’ultima senzadover proporre impugnazione per evitare la decadenza del termine,16 RG nn. 19701/2021 e 19773/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19701/2021Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 18284/2026Data pubblicazione 06/06/2026rendendo più facile per entrambe le parti l’accettazione dellasentenza.11.2. Nella recente sentenza di questa Corte, a sezioni unite(Cass., Sez.U., n. 8486 del 2024), in tema di obbligazioni solidali, siè evidenziato che la ratio dell’art. 334 c.p.c. è una «finalitàtransattivo-ritorsiva», nel senso che la norma ha lo scopo di indurrela parte parzialmente vittoriosa a rinunciare all’impugnazione, pernon correre il rischio che l’appellato, attraverso l’impugnazionetardiva, possa rimettere in discussione anche le parti della sentenzafavorevole all’appellante principale.La ratio della norma sarebbe dunque frustrata se si impedisseall’appellato di impugnare tardivamente anche capi di sentenzadiversi da quelli impugnati in via principale, perché l’esigenza difavorire la definitiva composizione della lite, dissuadendo le partidall’impugnazione, sussiste anche in questa ipotesi.Inoltre, l’interesse a proporre l’impugnazione tardiva noncoincide con quello che sorge dalla mera soccombenza, ma è uninteresse diverso e sorge dall’impugnazione altrui, «che tende amodificare l’assetto di interessi che l’impugnato, in mancanzadell’altrui impugnazione principale, avrebbe accettato» (Cass.,Sez.U., n. 8486 del 2024).11.3. Con la conseguenza che l’impugnazione incidentale tardivapresuppone che l’interesse alla sua proposizione scaturisca, appunto,proprio dalla proposizione dell’impugnazione avversaria. In caso direciproca soccombenza, l’impugnazione incidentale tardiva, previstadall’art. 334 c.p.c. per consentire alla parte l’accettazione dellasentenza purché l’avversario tenga analogo comportamento, èammissibile - nonostante lo spirare del termine ordinario anchel’acquiescenza - anche nei confronti di un capo autonomo dellasentenza rispetto a quello investito dal impugnazione principale,17 RG nn. 19701/2021 e 19773/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19701/2021Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 18284/2026Data pubblicazione 06/06/2026«sempreché l’interesse a proporre impugnazione incidentale dipendadall’avvenuta proposizione di quella principale» (Cass., n. 2248 del2018).L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, atutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principalemetta in discussione l'assetto di interessi derivanti dalla sentenza cuila parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, atteso chel'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili,dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principalemodifichi tale assetto giuridico (Cass., sez. 1, 16/11/2015, n.23396).11.4. Trova qui applicazione la decisione di questa Corte a sezioniunite, per cui, in tema di obbligazioni solidali, l'impugnazioneincidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le formedell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinatariadell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse allasua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o daun'impugnazione incidentale tardiva (Cass., Sez.U., 28/3/2024, n.8486; anche Cass., Sez.U., 27/11/2007, n. 24627; contra, ma peruna fattispecie tutta peculiare di responsabilità degli amministratorivedi Cass., Sez.U., 29/10/2020, n. 23903).Per le obbligazioni solidali, infatti, è consentito il ricorsoincidentale adesivo tardivo, in quanto «si è inteso subordinarel’interesse ad impugnare alla messa in discussione, mediante laproposizione dell’appello principale, del “complessivo” risultato delgiudizio di primo grado da parte del coobbligato solidale che si eraastenuto dal proporre gravame, così consentendo, altresì, dipervenire ad un accertamento uniforme dell’esistenza e del modo diessere dell’obbligazione solidale nell’alveo di operatività dell’art. 332c.p.c.» (Cass., Sez.U., n. 8486 del 2024).18 RG nn. 19701/2021 e 19773/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19701/2021Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 18284/2026Data pubblicazione 06/06/202612. Nella specie, la Corte d’appello, con piena valutazionemeritale, ha interpretato la domanda giudiziale della Fondazione, inprime cure, come domanda diretta all’accertamento del diritto neiconfronti sia della Regione [OSCURATO:SOCIETA] che della ATS, in solido traloro.Per la Corte territoriale, infatti, «la Fondazione ha evocato ingiudizio Regione [OSCURATO:SOCIETA] e Asl senza provvedere ad alcunaspecificazione di diverso titolo nei confronti delle detteamministrazioni (conf. tenore dell’atto di citazione in riassunzioneavanti al tribunale e conclusioni in calce allo stesso rassegnate)».Pertanto, era stata proprio la Fondazione ad attribuire «alleconvenute un ruolo di solidarietà sulla base di un titolo diresponsabilità indifferenziato, onde non può pretendere diprocedere, in questa sede, ad una diversificazione dei loro titoli dilegittimazione passiva, mai prima invocata e spesa».13. Vanno poi affrontati congiuntamente il secondo motivo delricorso principale ed il quarto motivo del ricorso incidentale, perstrette ragioni di connessione.Tali motivi sono inammissibili per difetto di autosufficienza ex art.366 n. 6 c.p.c.La Corte d’appello, infatti, ha ritenuto che la Fondazione nonaveva fornito la dimostrazione della decurtazione patrimoniale subitaper l’anno 2011, sia con riferimento alle prestazioni tariffarie, sia inrelazione alle maggiorazioni tariffarie, sia con riguardo alleprestazioni non tariffabili.Le ricorrenti principale e incidentale avrebbero dovuto, dunque,al fine di farne ricavare la pacificità della quantificazione delladecurtazione patrimoniale, trascrivere le porzioni degli attiprocessuali in cui, da un lato, veniva allegata la specificadecurtazione patrimoniale in relazione alle varie voci (prestazioni19 RG nn. 19701/2021 e 19773/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19701/2021Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 18284/2026Data pubblicazione 06/06/2026tariffarie, maggiorazioni tariffarie, prestazioni non tariffabili) e,dall’altro, non veniva specificamente contestato l’importo richiesto.Per questa Corte, infatti, ove con il ricorso per cassazione siascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di unacircostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti,il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente diindicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed inquale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (Cass.,12/10/2017, n. 24062; Cass., 4/4/2022, n. 10761).Del resto, dagli atti di causa risulta che la Fondazione ha chiestoemettersi decreto ingiuntivo nei confronti delle controparti, poiopposto, ma senza tener conto né degli importi delle prestazioni conmaggiorazioni tariffarie né di quelle non tariffabili.14. Il terzo motivo di ricorso principale è inammissibile.Anche in questo caso risulta evidente il difetto di autosufficienzaex art. 366 n. 6 c.p.c.Ed infatti, la ricorrente principale non trascrive in alcun modo ilcontenuto degli atti processuali, e soprattutto dell’appello incidentaleproposto dalla Fondazione, con il quale avrebbe aggredito lasentenza del tribunale che aveva qualificato le prestazioni relative amaggiorazioni tariffarie e non tariffabili come sovvenzioni, invece checorrispettivi.15. Il quarto motivo di ricorso principale ed il secondo e terzomotivo di ricorso incidentale, che vanno affrontati congiuntamenteper strette ragioni di connessione, sono infondati.La questione attiene alla possibilità per la Regione [OSCURATO:SOCIETA] didare attuazione al decreto-legge n. 95 del 2012 (spending review),andavano a perimetrale diversamente, in senso riduttivo, gli importi20 RG nn. 19701/2021 e 19773/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19701/2021Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 18284/2026Data pubblicazione 06/06/2026per le prestazioni relative alle maggiorazioni tariffarie e prestazioninon tariffabili.16. Va condivisa la decisione della Corte d’appello che, sullascorta di giurisprudenza amministrativa, ha ritenuto che tali tipologiedi prestazioni rappresentano, in realtà, vere e proprie sovvenzioni,estranee alla corrispettività e, dunque, escluse anche dal regime deitetti di spesa.Con la precisazione, peraltro, che per giurisprudenza consolidatadi legittimità, i provvedimenti che determinano i tetti di spesapossono avere carattere retroattivo.17. Si è affermato, infatti che, in materia di prestazioni sanitarierese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblicaamministrazione può stipulare il contratto di cui all'art. 8-quinquiesdel d.lgs. n. 502 del 1992, con effetti retroattivi, anche nell'annosuccessivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosidi contratti "imposti" dalla legge, disciplinati da un peculiare moduloprocedimentale a formazione progressiva, presidiato da normeimperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anchetenere conto che la determinazione dei tetti di spesa annuali,delle varie categorie interessate, può sopraggiungere, in modo deltutto fisiologico, anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempiragionevoli (Cass., sez. 1, 17/6/2025, n. 16221).Con l’ulteriore precisazione per cui, in tema di sanità pubblica, ledeterminazioni regionali che fissano in corso d'anno, con effettoretroattivo dal suo inizio, i tetti massimi di spesa per le prestazionisanitarie già rese dalle strutture accreditate con il S.S.N. sonolegittime, non potendosi prescindere dal dato finanziario diriferimento, che si definisce concretamente solo in corso d'anno, allastregua di una tempistica obiettivamente complessa, e potendo la21 RG nn. 19701/2021 e 19773/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19701/2021Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 18284/2026Data pubblicazione 06/06/2026struttura privata fare affidamento sull'entità della spesa dell'annoprecedente (Cass., sez. 1, 19/9/2024, n. 25184).18. Le medesime considerazioni - che trattano esclusivamentedelle prestazioni tariffarie - non possono non valere con riferimentoalle prestazioni relative a maggiorazioni tariffarie ed alle prestazioninon tariffabili, in quanto, in queste due ultime ipotesi, non v’èneppure un rapporto di corrispettività trattandosi di sovvenzionipubbliche.19. L’art. 15, comma 14, del decreto-legge 6/7/2012, n. 95(spending review), stabilisce che « [a]i contratti e agli accordi vigentinell'esercizio 2012, ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie dasoggetti privati accreditati per l'assistenza specialisticaambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzionedell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misuradeterminata dalla Regione o dalla provincia autonoma, tale daridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivataper l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per centoper l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014».[OSCURATO:PERSONA] ha provveduto a dare attuazione allalegislazione nazionale, attraverso delibere di giunta regionale, poioggetto di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo, sianell’ambito delle prestazioni relative alle maggiorazioni tariffarie, siain relazione a prestazioni non tariffabili.20. Con riferimento alle maggiorazioni tariffarie viene in rilievol’art. 27-bis della legge regionale [OSCURATO:SOCIETA] 30/12/2009, n. 33 esuccessive modificazioni, per cui «la regione promuove l’innovazionedelle cure favorendo l’integrazione dei processi di diagnosi e cura conle attività didattiche e di ricerca sanitaria e riconosce, mediantemaggiorazioni tariffarie delle prestazioni di ricovero e cura, i22 RG nn. 19701/2021 e 19773/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19701/2021Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 18284/2026Data pubblicazione 06/06/2026maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni dididattica e di ricerca svolte dagli enti di cui al comma 2».Ciò che rileva, dunque, è lo svolgimento di attività didattica e diricerca all’interno del sistema sanitario.Ed infatti, l’art. 27-bis, comma 2, stabilisce che «possonobeneficiare delle maggiorazioni tariffarie le fondazioni IRCCS didiritto pubblico e di diritto privato accreditate e a contratto e lestrutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e acontratto che ne facciano richiesta che siano convenzionate con leuniversità sedi di facoltà di medicina e chirurgia che hannosottoscritto il protocollo d’intesa di cui all’art. 29».Pertanto, con riferimento alle maggiorazioni tariffarie puòrichiamarsi la pronuncia di questa Corte n. 22870 del 8/8/2025, cheha tracciato i confini degli IRCCS (istituti di ricovero a cura acarattere scientifico) facendo particolare riferimento ai protocolli diintesa da stipulare tra regione ed università, ai sensi degli articoli 1e 2 del d.lgs. n. 517 del 1999.Ciò che conta è che la Fondazione, appartenente agli IRCCS, siaqualificata come azienda designata, ai sensi dell’art. 2, commi 4 e 5,del d.lgs. n. 517 del 1999.Nella specie, risulta pacificamente che la [OSCURATO:PERSONA] tra gli IRCCS.In tal caso, sia il vecchio art. 25-bis della legge regionale n. 33del 2009 che il nuovo art. 27-bis della medesima legge regionale,prevedono che si era giunta regionale a definire i criteri per ilriconoscimento del beneficio delle maggiorazioni tariffarie, tenutoconto degli aspetti organizzativi, gestionali, tecnologici ed economicicorrelati alle attività di didattica e di ricerca, nonché dell’impatto diqueste attività sulla qualità delle cure prestate (per il Consiglio di23 RG nn. 19701/2021 e 19773/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19701/2021Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 18284/2026Data pubblicazione 06/06/2026Stato, sentenza n. 7608 del 2019, il riconoscimento dellamaggiorazione corrisponde ad una «sovvenzione»).21. Quanto, poi, alle prestazioni per funzioni non tariffabili, si fariferimento all’art. 27, commi 2 e 3, della legge regionale Lombardian. 33 del 2009.Il comma 2 dell’art. 27 stabilisce che «la regione promuove unarevisione periodica delle tariffe dei DRG, in coerenza con quellestatali, finalizzata all’adeguamento degli stessi alle più modernevalutazioni cliniche e tecnologiche. La giunta regionale introducetariffe differenziate dei DRG attraverso la regolamentazione di unmeccanismo premiante e penalizzante sui rimborsi per gli erogatoripubblici e privati, in base a indicatori che misurino la qualità,l’appropriatezza e l’efficacia delle prestazioni, nonché il governo deitempi d’attesa e gli esiti di salute. Tale meccanismo può essereapplicato anche in funzione della complessità delle struttureerogatrici, pubbliche e private, identificate in coerenza con ilregolamento sugli standard ospedalieri vigente».Il comma 3, più specificamente, sancisce che «annualmente lagiunta regionale, nell’ambito delle risorse di parte corrente di cui alcomma 1, costituisce un fondo per la remunerazione di eventualifunzioni non tariffabili e ne determina le modalità di riparto. Laregione persegue, laddove possibile, la trasformazione delle funzioninon tariffabili in prestazioni o servizi tariffabili, con conseguenteriduzione del fondo».22. La giurisprudenza amministrativa che si è occupatadell’argomento ha, con chiarezza, ritenuto la natura di sovvenzionicon riferimento alle prestazioni non tariffabili.Si è dunque ritenuto che le funzioni non tariffabili, di cui all’art.8-sexies, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, sono caratterizzateda una finalità integrativa del regime prestazionale remunerato a24 RG nn. 19701/2021 e 19773/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19701/2021Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 18284/2026Data pubblicazione 06/06/2026tariffa e, attraverso di esse, il sistema sanitario mira a coprire costifissi aggiuntivi non frazionabili e a premiare il particolare livello diefficacia e di efficienza organizzativa delle strutture.Tale finanziamento dunque esula dal corrispettivo sinallagmaticocon cui il servizio sanitario nazionale «compra» dai gestori privati leprestazioni sanitarie, e risponde, piuttosto, alla nozione disovvenzione pubblica, rispetto alla quale la giunta regionale haampia discrezionalità nella determinazione dell’entità delle risorsemesse a disposizione e dei criteri di erogabilità. Pertanto, ledeterminazioni regionali sono sindacabili e censurabili soloallorquando siano rinvenibili vizi di eccesso di potere per palesearbitrarietà o illogicità manifesta (TAR Milano, [OSCURATO:SOCIETA], sez. V,25/3/2024, n. 895; TAR Milano, [OSCURATO:SOCIETA], sez. III, 17/11/2022, n.2560; TAR Roma, Lazio, sez. III, 12/5/2021, n. 5605).In particolare, si è affermato che il potere regionale dideterminare, sia nell’an che nel quantum, la remunerazione dellefunzioni non tariffabili, caratterizzate cioè da una finalità integrativadel regime prestazionale fondato sull’applicazione del nomenclatoretariffario e attraverso le quali il sistema sanitario regionale mira acoprire costi fissi aggiuntivi non frazionabilie e a premiare ilparticolare livello di efficacia e di efficienza organizzativa, siconfigura con il riconoscimento di un beneficio economico ulteriorerispetto al finanziamento delle prestazioni rese, comunque giàremunerata in base alle regole generali (Cons. Stato, n. 5644 del2019; Cons. Stato, n. 4935 del 13/8/2018).Per giurisprudenza amministrativa, dunque, con riguardo alsistema di retribuzione delle funzioni non tariffabili non deve farsiapplicazione del principio di retroattività dei tetti di spesa.In realtà, stante la incontestata connotazione discrezionale inmateria di prestazioni non tariffabili, non può esservi lesione del25 RG nn. 19701/2021 e 19773/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19701/2021Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 18284/2026Data pubblicazione 06/06/2026legittimo affidamento, in quanto la discrezionalità non può cheadeguarsi alla naturale mutevolezza delle condizioni di fatto e degliorientamenti politico-amministrativi che ne sono alla base; ciò sioppone alla tutela tout court delle posizioni consolidate ed alla stessaravvisabilità di queste ultime in capo agli operatori interessati (Cons.Stato, n. 5644 del 2019).Si è anche affermato che le riduzioni o, meglio, larazionalizzazione della spesa dell’ordinamento regionale non èvincolata al decreto-legge n. 95 del 2012, che fissa obiettivi minimidi contenimento, ma rientra nella potestà programmatoria delleregioni e, conseguentemente, anche la determinazione del quantumda destinare al finanziamento delle «funzioni non tariffabili» rientrasenza dubbio nelle scelte della regione, cui è affidato il governo dellaspesa sanitaria ed organizzazione del relativo sistema, sceltaampiamente discrezionali, sindacabili solo per manifestairragionevolezza (Cons. Stato, n. 4166 e 2021).Con la conseguenza per cui le contestazioni alla violazionedell’art. 15, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012 non sonofondate, essendo acclarato che le scelte programmatorie dellaregione ben possono estendersi oltre i limiti minimi del contenimentodella spesa sanitaria individuati dal citato decreto legge.Si è ritenuto, dunque, è conforme al disegno costituzionale dellatutela della salute un intervento regionale ulteriormente contenitivodella spesa pubblica (Cons. Stato, n. 3719 del 2021, che richiama lesentenze n. 104 del 2013 e n. 203 del 2016 della Cortecostituzionale).23. Il quinto motivo di ricorso principale è inammissibile.Ed infatti, la ricorrente principale avrebbe dovuto riportare,almeno per stralcio, il contenuto dell’appello incidentale proposto,26 RG nn. 19701/2021 e 19773/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19701/2021Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 18284/2026Data pubblicazione 06/06/2026non consentendo a questa Corte di comprendere la sussistenza delrequisito della specificità del gravame ex art. 342 c.p.c.Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - chetrova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire algiudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza doverprocedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - trovaapplicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai qualisiano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discendeche, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazionedell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullitàdell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nelricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dallacontroparte; l'esercizio del potere di diretto esame degli atti delgiudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove siadenunciato un "error in procedendo", presuppone comunquel'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non èdispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, diinammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenzaimpugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali allabase dell'errore denunciato, e tale specificazione deve esserecontenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurareil rispetto del principio di autosufficienza di esso (Cass., sez. 1,23/12/2020, n. 29495).Senza contare che la Corte d’appello ha affrontato anche il meritodell’appello incidentale proposto dalla Fondazione, reputandolo nonfondato, proprio in ragione della qualificazione delle maggiorazionitariffarie e delle prestazioni non tariffabili come sovvenzioni e noncome corrispettivo di un rapporto sinallagmatico.27 RG nn. 19701/2021 e 19773/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19701/2021Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 18284/2026Data pubblicazione 06/06/202624. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per ilprincipio della soccombenza, a carico della ricorrente principale edella ricorrente incidentale, e si liquidano come da dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso principale.Rigetta il ricorso incidentale.Condanna la ricorrente principale a rimborsare in favore dellaRegione [OSCURATO:SOCIETA] le spese del giudizio di legittimità che si liquidanoin complessivi euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi,rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva ecpa.Condanna la ricorrente incidentale a rimborsare in favore dellaRegione [OSCURATO:SOCIETA] le spese del giudizio di legittimità che si liquidanoin complessivi euro 5.000,00, oltre euro 200,0 per esborsi, rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa.Condanna la ricorrente principale a rimborsare in favore dellaATS le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivieuro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Condanna la ricorrente incidentale a rimborsare in favore dellaATS le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivieuro 5.000,00, oltre euro 200,0 per esborsi, rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1,se dovuto.28 RG nn. 19701/2021 e 19773/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 19701/2021Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 18284/2026Data pubblicazione 06/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio2026Il PresidenteMauro Di Marzio29 RG nn. 19701/2021 e 19773/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio