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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 14203/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

11/2025 del Tribunale di Avellino;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaledott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con ordinanza datata 6 novembre 2025 il Tribunale di Avellino respingeva larichiesta di riesame proposta dalla ricorrente avverso il decreto del G.I.P. del Tribunale diAvellino del 18 settembre 2025, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo dellasomma di euro 12.331.399,24, quale profitto dei reati di autoriciclaggio e riciclaggiocontestati ai capi B e C della provvisoria incolpazione, mediante apposizione del vincolo proquota limitatamente alla somma che ciascuna società aveva effettivamente percepito ocompensato, e quale ammontare complessivo dei crediti compensati, ex art. 17 d.lgs. n. 241del 1997, sopra soglia dalle società indicate al capo E della provvisoria incolpazione, tra cuila [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esercente l’attività di “lavori di pulizia e disinfezione”, che avevacompensato nel 2024 crediti c.d.

“super ace”, fraudolentemente generati dalla [OSCURATO:PERSONA] 2021s.a.s., per complessivi euro 928.872,00.2.

Avverso l’indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., legalmente rappresentata da Gian MariaVilla, a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazioneaffidato a due motivi.2.1.

Con un primo motivo, la ricorrente denuncia inesistenza o mera apparenza dellamotivazione in ordine al fumus di reato (artt. 125, comma 3, e 606, comma 1, lett. c), cod.proc. pen.).La difesa, nel premettere che il decreto di esecuzione era stato portato ad esecuzionenei confronti della ricorrente unicamente e pro quota per l’ipotesi di illecita compensazione dicrediti d’imposta inesistenti (capo E), evidenzia che non risulta sottoposta ad indaginipreliminari nessuna persona fisica legata da un rapporto di diritto o di fatto con [OSCURATO:PERSONA].r.l., né risulta instaurato un procedimento ex d.lgs. n. 231 del 2001 nei confronti dellasocietà stessa.Contesta, quindi, il fumus commissi delicti, mettendo in evidenza una evidente discrasiaesistente nel decreto di sequestro, laddove erano state indicate le società che avevanogenerato i crediti di imposta inesistenti ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA].r.l.s.; [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]), senza che tra esse rientrasse la società ([OSCURATO:SOCIETA].) che aveva generato il credito di imposta compensato dalla ricorrente percomplessivi euro 928.872,00; lamenta conseguentemente che l’immotivata individuazione diun diverso soggetto generatore dei crediti di imposta dimostra il mancato esercizio delpotere di controllo sulla effettiva sussistenza del fumus criminis.Aggiunge che al Tribunale del riesame, sebbene sia consentito integrare la motivazionecarente ed anche fornire una diversa qualificazione giuridica del fatto, non è permessosostituire i fatti assunti a base della misura ablativa.2.2.

Con un secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 12-bis, comma1. d.lgs. n. 74 del 2000 e 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231 del 2001, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen.Lamenta la ricorrente che, rispetto al quesito delineato in sede di riesame relativo allapossibilità di aggredire il patrimonio di una persona giuridica quando si proceda per un reatotributario non ricompreso nel catalogo dei reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231 del 2001,in ragione dei principi affermati dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 13783del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756) e della circostanza che l’art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231 del 2001 prevede che il delitto di cui all’art. 10-quater d.lgs. n.74 del 2000 può fondare una responsabilità dell’ente soltanto se commesso nell’ambito disistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di escludere l’IVA per un importo non inferiore adieci milioni di euro, il Tribunale del riesame si era limitato a richiamare un lontanoprecedente giurisprudenziale, fornendo una argomentazione poco appagante, nonessendosi confrontato con le argomentazioni contenute nell’istanza di riesame.Lamenta, in secondo luogo, la ricorrente l’illegittimità di un sequestro disposto infunzione di confisca sui beni di una persona giuridica a fronte di un’incolpazione preliminareche individua quale autore del reato una persona in alcun modo legata alla persona giuridicastessa, essendosi verificato una unica occasione di contatto nel periodo tra il 25 febbraio e il10 marzo 2024 nel quale [OSCURATO:PERSONA] si era falsamente accreditato come rappresentantelegale della società ricorrente.3.

Successivamente alla presentazione del ricorso, è stato trasmesso, in data 18febbraio 2026, dal difensore della ricorrente, un decreto del Procuratore della repubblicapresso il Tribunale di Avellino del 26/01/2026, con il quale, ai sensi dell’art. 321, comma 3,cod. proc. pen., è stata disposta la revoca del sequestro preventivo disposto nei confronti diAngelo [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo E della provvisoria incolpazione,con liberazione delle somme vincolate a tal fine, essendosi positivamente concluso unaccertamento con adesione avviato dalla società ricorrente, con versamento della somma dieuro 324.284,00 concordata in sede di accertamento.4.

Il ricorso è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché,nelle more della celebrazione dell’udienza avanti a questa Corte, il Procuratore dellarepubblica presso il Tribunale di Avellino ha revocato la misura cautelare reale ed è pertantovenuto meno l’interesse della ricorrente per causa a costei non imputabile.Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile senza condanna né alle spese néal pagamento alla cassa delle ammende, in ragione del principio secondo il quale, in tema diricorso per cassazione, qualora il ricorrente rinunci all'impugnazione per sopravvenutacarenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria diinammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né alversamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiuntovenir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez.1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 06/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
11/2025 del Tribunale di Avellino;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaledott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ordinanza datata 6 novembre 2025 il Tribunale di Avellino respingeva larichiesta di riesame proposta dalla ricorrente avverso il decreto del G.I.P. del Tribunale diAvellino del 18 settembre 2025, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo dellasomma di euro 12.331.399,24, quale profitto dei reati di autoriciclaggio e riciclaggiocontestati ai capi B e C della provvisoria incolpazione, mediante apposizione del vincolo proquota limitatamente alla somma che ciascuna società aveva effettivamente percepito ocompensato, e quale ammontare complessivo dei crediti compensati, ex art. 17 d.lgs. n. 241del 1997, sopra soglia dalle società indicate al capo E della provvisoria incolpazione, tra cuila [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esercente l’attività di “lavori di pulizia e disinfezione”, che avevacompensato nel 2024 crediti c.d. “super ace”, fraudolentemente generati dalla [OSCURATO:PERSONA] 2021s.a.s., per complessivi euro 928.872,00.2. Avverso l’indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., legalmente rappresentata da Gian MariaVilla, a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazioneaffidato a due motivi.2.1. Con un primo motivo, la ricorrente denuncia inesistenza o mera apparenza dellamotivazione in ordine al fumus di reato (artt. 125, comma 3, e 606, comma 1, lett. c), cod.proc. pen.).La difesa, nel premettere che il decreto di esecuzione era stato portato ad esecuzionenei confronti della ricorrente unicamente e pro quota per l’ipotesi di illecita compensazione dicrediti d’imposta inesistenti (capo E), evidenzia che non risulta sottoposta ad indaginipreliminari nessuna persona fisica legata da un rapporto di diritto o di fatto con [OSCURATO:PERSONA].r.l., né risulta instaurato un procedimento ex d.lgs. n. 231 del 2001 nei confronti dellasocietà stessa.Contesta, quindi, il fumus commissi delicti, mettendo in evidenza una evidente discrasiaesistente nel decreto di sequestro, laddove erano state indicate le società che avevanogenerato i crediti di imposta inesistenti ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA].r.l.s.; [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]), senza che tra esse rientrasse la società ([OSCURATO:SOCIETA].) che aveva generato il credito di imposta compensato dalla ricorrente percomplessivi euro 928.872,00; lamenta conseguentemente che l’immotivata individuazione diun diverso soggetto generatore dei crediti di imposta dimostra il mancato esercizio delpotere di controllo sulla effettiva sussistenza del fumus criminis.Aggiunge che al Tribunale del riesame, sebbene sia consentito integrare la motivazionecarente ed anche fornire una diversa qualificazione giuridica del fatto, non è permessosostituire i fatti assunti a base della misura ablativa.2.2. Con un secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 12-bis, comma1. d.lgs. n. 74 del 2000 e 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231 del 2001, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen.Lamenta la ricorrente che, rispetto al quesito delineato in sede di riesame relativo allapossibilità di aggredire il patrimonio di una persona giuridica quando si proceda per un reatotributario non ricompreso nel catalogo dei reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231 del 2001,in ragione dei principi affermati dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 13783del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756) e della circostanza che l’art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231 del 2001 prevede che il delitto di cui all’art. 10-quater d.lgs. n.74 del 2000 può fondare una responsabilità dell’ente soltanto se commesso nell’ambito disistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di escludere l’IVA per un importo non inferiore adieci milioni di euro, il Tribunale del riesame si era limitato a richiamare un lontanoprecedente giurisprudenziale, fornendo una argomentazione poco appagante, nonessendosi confrontato con le argomentazioni contenute nell’istanza di riesame.Lamenta, in secondo luogo, la ricorrente l’illegittimità di un sequestro disposto infunzione di confisca sui beni di una persona giuridica a fronte di un’incolpazione preliminareche individua quale autore del reato una persona in alcun modo legata alla persona giuridicastessa, essendosi verificato una unica occasione di contatto nel periodo tra il 25 febbraio e il10 marzo 2024 nel quale [OSCURATO:PERSONA] si era falsamente accreditato come rappresentantelegale della società ricorrente.3. Successivamente alla presentazione del ricorso, è stato trasmesso, in data 18febbraio 2026, dal difensore della ricorrente, un decreto del Procuratore della repubblicapresso il Tribunale di Avellino del 26/01/2026, con il quale, ai sensi dell’art. 321, comma 3,cod. proc. pen., è stata disposta la revoca del sequestro preventivo disposto nei confronti diAngelo [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo E della provvisoria incolpazione,con liberazione delle somme vincolate a tal fine, essendosi positivamente concluso unaccertamento con adesione avviato dalla società ricorrente, con versamento della somma dieuro 324.284,00 concordata in sede di accertamento.4. Il ricorso è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché,nelle more della celebrazione dell’udienza avanti a questa Corte, il Procuratore dellarepubblica presso il Tribunale di Avellino ha revocato la misura cautelare reale ed è pertantovenuto meno l’interesse della ricorrente per causa a costei non imputabile.Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile senza condanna né alle spese néal pagamento alla cassa delle ammende, in ragione del principio secondo il quale, in tema diricorso per cassazione, qualora il ricorrente rinunci all'impugnazione per sopravvenutacarenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria diinammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né alversamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiuntovenir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez.1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 06/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
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