CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 25901/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio a Carico di [OSCURATO:PERSONA]. letta la memoria depositata dal difensore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato quella emessa dal Gup del Tribunale di Paola in data 14.2.2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiamati a rispondere del reato di cui agli articoli 110 CP e 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990, e giudicati con rito abbreviato. Il procedimento ha ad oggetto la detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, contestata in concorso ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, i carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] del Cedro, in data 24 aprile 2019, eseguivano una perquisizione personale e veicolare nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] che dava esito negativo; immediatamente dopo, accompagnavano il medesimo presso la sua abitazione per procedere a perquisizione domiciliare, predisponendo contestualmente un servizio di osservazione all'esterno; raggiunta la dimora, due militari, e precisamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si preoccupavano di controllarne il perimetro ed altri due seguivano il [OSCURATO:PERSONA], chiedendogli la consegna delle chiavi; quest'ultimo, dopo aver riferito di esserne sprovvisto, iniziava a dar voce alla moglie che era all'interno dell'abitazione, informandola della presenza dei carabinieri. La donna, identificata in [OSCURATO:PERSONA], usciva sulle scale di casa, rientrando subito dopo; quindi, apriva il cancello posto al piano terra dello stabile. Il maresciallo Padovano ed il carabiniere Covella entravano nell'abitazione e notavano la [OSCURATO:PERSONA] raggiungere il balcone del vano cucina posto sul retro dello stabile e poi rientrare immediatamente. Nello stesso tempo, l'appuntato [OSCURATO:PERSONA], posizionatosi sotto il balcone dell'abitazione, notava la donna affacciarsi e lanciare una busta di cellophane verso i rovi sottostanti, posti a circa 3 o 4 m dall'aggetto; la busta, immediatamente recuperata dai militari, conteneva un bilancino di precisione e sostanza stupefacente, suddivisa in due bustine ed 11 involucri, in cui erano rispettivamente inseriti quantitativi di cocaina pari a 211.5 - 40,2 - 276 dosi medie. All'interno dell'abitazione, veniva rinvenuta e sequestrata una busta per alimenti contenente buchi circolari del tipo utilizzato per il confezionamento delle dosi della sostanza stupefacente Sulla base di tali elementi, entrambi i giudici, con decisione conforme, hanno ritenuto la destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto e sequestrato. Nelle decisioni di merito, si è affermato che lo stupefacente contenuto nella busta gettata dal balcone della casa coniugale, della quale la [OSCURATO:PERSONA], cercò di disfarsi, immediatamente dopo esser stata preavvisata dal marito della presenza dei militari, apparteneva con certezza ad entrambi gli imputati ed era destinata allo spaccio, in considerazione del significativo dato ponderale, della suddivisione di parte di esso in dosi e della disponibilità di arnesi e materiale per il confezionamento delle stesse. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi.2.1 Con il primo, ha dedotto violazione dell'articolo 606 lett e) cpp: motivazione palesemente mancante perché incompleta, inadeguata ed insufficiente e priva di valutazione dell'intero atto di appello. In particolare, quanto al contributo ascritto al [OSCURATO:PERSONA], ricavato essenzialmente dal fatto che costui avrebbe allertato la moglie, avvisandola della presenza dei carabinieri, i giudici di primo e secondo grado sarebbero incorsi in evidente travisamento della prova, atteso che, dagli atti acquisiti, non erano emersi ulteriori elementi concreti da cui ricavare la coscienza e volontà di allertare la moglie per fini illeciti. Difetterebbero elementi di riscontro, atteso che lo stesso imputato non veniva sorpreso in atti sintomatici dell'attività di spaccio; ed infatti, la perquisizione eseguita sulla sua persona aveva dato esito negativo in ordine alla detenzione di dosi pronte per lo spaccio o di banconote di piccolo taglio; come pure negativa la perquisizione all'interno delle autovetture in uso alla coppia. Al contrario, l'aver chiamato la moglie ad alta voce, nell'approssimarsi all'abitazione, era dovuto al fatto che il citofono di casa non era funzionante, come emerso dalle sommarie informazioni di tale [OSCURATO:PERSONA] acquisite con indagini difensive; così pure, l'avviso dato alla coniuge della presenza dei carabinieri stava solo a significare che, in quel momento, egli non si trovava da solo; la circostanza risulterebbe comunque insufficiente a dimostrare che tale condotta era finalizzata a preavvisare la moglie ed indurla a disfarsi della droga per impedirne il ritrovamento nel corso della successiva perquisizione. 3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] che, con un primo motivo, ha lamentato vizi di motivazione, ex articolo 606, lettera e), cpp, risultando la stessa palesemente illogica, slegata da dati probatori ed oggettivi, e inficiata da macroscopico travisamento della prova, oltre che da omessa valutazione delle doglianze. La ricorrente ha richiamato le incongruenze già lamentate nell'atto di appello avverso la prima pronuncia nella quale è stato dato per certo un esito positivo della perquisizione domiciliare, benché all'interno dell'abitazione non era stata rinvenuta sostanza stupefacente, e neppure arnesi per il confezionamento di dosi o sostanze da taglio, e così pure nelle autovetture in possesso della coppia. Ha lamentato altresì un macroscopico travisamento della prova in ordine alla circostanza riferita dal carabiniere [OSCURATO:PERSONA] il quale avrebbe notato la stessa imputata lanciare dal balcone della sua abitazione una busta, all'interno della quale veniva rinvenuto lo stupefacente ed il bilancino. L'attestazione del militare contrasterebbe con le risultanze della CNR nella quale era riportato che costui avrebbe assistito alla scena "ponendosi proprio al di sotto del balcone" da cui si sarebbe affacciata la [OSCURATO:PERSONA] per gettare la busta; in proposito, è stata richiamata la verifica effettuata da un consulente della difesa che ha concluso per l'impossibilità di veduta, da parte di un osservatore posto al di sotto del suddetto balcone, sulla superficie superiore da cui si sarebbe affacciata la [OSCURATO:PERSONA] avviso della ricorrente, anche le dichiarazioni rese dagli altri militari che, in coincidenza dell'ingresso in casa, avrebbero visto la [OSCURATO:PERSONA] dirigersi verso il balcone e poi far rientro, rappresentano un dato privo di affidabilità logica e corrispondente ad una mera congettura, risultando inverosimile che la stessa avesse dapprima consentito l'ingresso dei militari e poi, al cospetto degli stessi, gettato dal balcone la busta contenente lo stupefacente. Ugualmente priva di significato la circostanza relativa al ritrovamento in casa di una busta per alimenti contenente buchi circolari del tipo utilizzato per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente, non essendo consentito ricavare dai buchi presenti su una busta l'utilizzo successivo dei ritagli per il confezionamento di dosi di cocaina, poichè la stessa busta era completamente vuota e senza tracce di droga. Altro dato travisato riguarderebbe il dichiarato ritrovamento della busta contenente lo stupefacente in un rovo distante dal balcone circa 3 o 4 m, secondo quanto attestato dai carabinieri nella CNR, atteso che lo stesso consulente indicato dalla difesa aveva misurato la distanza effettiva tra il balcone ed il primo cespuglio presente sull'area antistante in circa 11 m; il luogo di rinvenimento della sostanza, diversamente da quanto riferito dei militari, era accessibile a terzi che avrebbero potuto lasciarvi la droga, essendo a confine con un fabbricato destinato a casa popolare. Per converso, ad escludere pregnanza ai dati forniti dai militari, emergerebbe il fatto che all'interno dell'abitazione non era stata trovata sostanza stupefacente o altro materiale per il confezionamento in dosi. Ulteriore travisamento per invenzione sarebbe ricavabile dal confronto fra l'affermazione contenuta nella sentenza d'appello, - secondo cui l'appuntato [OSCURATO:PERSONA], già posto all'angolo dello stabile per controllare e prevenire quanto potesse accadere, si era portato fin sotto il balcone - , ed il contenuto del verbale redatto dai militari in cui non si legge che lo stesso militare si sarebbe posto all'angolo dello stabile. Analoga illogicità, per inverosimiglianza, è stata ravvisata nella prospettata successione delle condotte ascritte alla [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe dapprima aperto il cancelletto posto al piano terra e quindi, in compagnia dei carabinieri, rientrata in casa per poi gettare al cospetto dei medesimi la sostanza stupefacente affacciandosi dal balcone. 4. 11 Procuratore Generale, ha depositato conclusioni con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 5.11 difensore ha depositato memoria in cui sono riassunti i medesimi argomenti riportati nei superiori motivi.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo posto a base del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è costituito da censure non consentite con il ricorso per cassazione, e perciò risulta inammissibile. Al di là della formale denuncia del vizio della motivazione, l'esponente contesta la valutazione delle prove operata dai giudici di merito, senza riuscire ad indicare la frattura logica del percorso argomentativo o la sua contraddittorietà rispetto agli elementi acquisiti. Vale ricordare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (cfr. Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989). Nel caso in esame, corretta appare la valutazione dei giudici di merito, i quali con decisioni conformi, hanno desunto indici univocamente significativi della consapevolezza e volontà, in capo a ciascuno degli imputati, di detenere illecitamente la sostanza stupefacente destinata allo spaccio; e ciò sulla base del fatto che la droga era detenuta proprio nella abitazione del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], e pertanto nella sfera di dominio di entrambi; a fronte di questo dato particolarmente significativo, che sarà ulteriormente approfondito nell'esame del ricorso della [OSCURATO:PERSONA], l'avviso da parte del [OSCURATO:PERSONA] alla coniuge sulla presenza dei militari era evidentemente prodromico e funzionale al tentativo di occultamento posto in essere, in rapida sequenza, dalla coniuge. In effetti, essendo stato dimostrato - come anche si dirà appresso - il dato della provenienza della droga dalla dimora di cui entrambi avevano il pieno ed esclusivo possesso, il preavviso da parte del marito negli attimi precedenti la perquisizione domiciliare da parte dei carabinieri ed il comportamento posto in essere, in sequenza, dalla moglie che mostrava di averlo ben compreso, sono inequivoci sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA], consapevole della detenzione nella propria abitazione dello stupefacente, intendesse sollecitare la coniuge a disfarsene e renderlo introvabile ai militari.Le ricostruzioni alternative proposte dal ricorrente non superano il livello di congetture, peraltro scarsamente plausibili. Va premesso che, in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. e) cod. proc. pen. è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (cfr. ex multis Sez. 2, n. 3817 del 9/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237; conf. Sez. 6, n. 10093 del 5/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290). Nel caso concreto, alla luce dell'intero svolgimento dei fatti, della detenzione della droga nella casa coniugale e del comportamento posto in essere dalla moglie subito dopo l'avviso della presenza dei militari, è logicamente trascurabile l'ipotesi che il [OSCURATO:PERSONA] abbia inteso soltanto comunicare alla moglie che non si trovava da solo, ma in compagnia dei carabinieri, nei pressi dell'ingresso di casa, e che non avesse alcuna intenzione di metterla in guardia ed indurla a disfarsi della droga, come poi in effetti è avvenuto. Il fatto che la precedente perquisizione personale e veicolare abbia dato esito negativo non integra, neppure in astratto, una ipotesi alternativa rispetto alla specifica condotta contestata ed accertata, riguardante la detenzione di droga in casa. 2.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché si concreta di affermazioni critiche che investono direttamente i materiali di prova piuttosto che la motivazione impugnata. Si afferma che le dichiarazioni dei militari che hanno proceduto alla perquisizione ed al sequestro sarebbero, nella migliore della ipotesi, imprecise, e comunque non corrispondenti alla realtà. 2.1 Le censure, prospettate in un complesso motivo di ricorso, sono ricondotte al vizio di travisamento della prova. In proposito, va ricordato che il vizio di 'travisamento' di cui all'art. 606, co. 1, lett. e) cod. proc. pen. deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi dal suo 'significante' e che sia idonea a rendere oggettivamente illogico il ragionamento posto alla base della decisione (cfr. ex multis, Sez. 6, n. 10795 del 16/2/2021). Si rammenta altresì che il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto; sicché è da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (in tal senso Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087). Deve comunque trattarsi di un errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale o probatorio (Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207). Occorre altresì ribadire che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (cfr. Sez.2, sent. n. 20806 del 05/05/2011 - Rv. 250362). Nel dettaglio, quanto alla valutazione sulla circostanza riferita dal carabiniere [OSCURATO:PERSONA] il quale, "ponendosi proprio al di sotto del balcone" avrebbe notato la stessa imputata lanciare una busta, all'interno della quale è stato rinvenuto lo stupefacente ed il bilancino, non si riscontra alcun travisamento, atteso che il giudice di merito si è attenuto a quanto riportato nel verbale di perquisizione; e la sua valutazione, in ogni caso, appare priva di illogicità, essendo stato evidenziato che, nel linguaggio comune, l'espressione "porsi proprio al di sotto di un balcone", può ben significare la collocazione nella zona immediatamente sottostante, e non necessariamente nel perimetro del balcone del piano inferiore. Riguardo alla valutazione della testimonianza dei militari che, dopo aver fatto ingresso nell'abitazione, videro la [OSCURATO:PERSONA] dirigersi verso il balcone, la ricorrente lamenta sostanzialmente l'inattendibilità della versione fornita, non essendo verosimile - a suo avviso - che la donna, in presenza dei carabinieri, abbia prelevato da casa lo stupefacente per gettarlo verso i rovi. La ricostruzione accolta dai giudici di merito è priva di illogicità, poiché - secondo le risultanze del verbale di perquisizione richiamate in sentenza e pure nello stesso ricorso- i militari fecero ingresso in casa dopo che la [OSCURATO:PERSONA] era già rientrata ("la donna era uscita sulle scale di casa, per rientrare subito dopo ed aprire il cancello posto al piano terra dello stabile"), avendo perciò avuto costei tempo a disposizione, ancorchè breve, per tentare di disfarsi della busta contenete droga. Non è ravvisabile neppure il dedotto travisamento della prova relativo all'affermazione contenuta nella sentenza d'appello, secondo cui l'appuntato [OSCURATO:PERSONA], già posto all'angolo dello stabile per controllare e prevenire quanto potesse accadere, si era portato fin sotto il balcone, dato asseritannente contrastante con il contenuto del verbale redatto dai militari in cui non sarebbe indicato il posizionamento all'angolo dello stabile. Al contrario, nel verbale -testualmente riportato a pagina 29 del ricorso - è contenuta l'espressione "raggiunta l'abitazione e cinturata la stessa con il posizionamento dei militari.., agli angoli dello stabile, per sfruttare l'effetto sorpresa", conforme alla descrizione in sentenza.In ordine alla mancanza di motivazione sul prospettato contrasto delle misurazioni della distanza tra il balcone ed il cespuglio dov'era stata gettata la busta contenente la droga, indicata dai militari in circa 3-4 metri ed invece ricostruita dal consulente della difesa in 11metri, la censura risulta aspecifica. Il ricorrente innanzitutto non prospetta la rilevanza decisiva del dato, atteso l'indiscusso ritrovamento della sostanza nella zona antistante al balcone di casa dei due imputati, subito dopo il getto della busta che la conteneva, a cui ha assistito il carabiniere; e comunque non spiega come siano raffrontabili la misurazione approssimativa effettuata dai militari nell'immediatezza (ricavabile pure dall'avverbio utilizzato: "circa 3-4 metri"), con quella ricostruita in data successiva dal tecnico di parte, dopo che il reperto era stato prelevato e sequestrato. Prive di significato risultano le censure, già lamentate nell'atto di appello avverso la prima pronuncia, nella quale è stato dato per certo un esito positivo della perquisizione domiciliare, benché - secondo la ricorrente - all'interno dell'abitazione non fosse stata trovata sostanza stupefacente, e neppure arnesi per il confezionamento di dosi o sostanze da taglio e così pure nelle autovetture in possesso della coppia. Nella stessa abitazione infatti è stata trovata - e se ne dà atto nelle sentenze - la busta da cui risultano prelevati i ritagli utilizzati per il confezionamento delle dosi di sostanza stupefacente. La censura, al riguardo, risulta comunque aspecifica, non essendo stato prospettato a cos'altro servissero i ritagli riscontrati sulla stessa busta. Ed inoltre, nella cornice della perquisizione presso il domicilio rientra anche la ricerca della sostanza nelle immediate pertinenze dell'abitazione. Oltre a ciò, occorre comunque osservare che la decisione impugnata supererebbe in ogni caso la "prova di resistenza" perché - come si ricava dalle sentenze conformi -, risulta sufficientemente sostenuta, quanto alla detenzione dello stupefacente, dalla immediata e diretta percezione, da parte dei militari, della disponibilità in capo all'imputata, osservata dagli stessi operanti nel tentativo di disfarsene, e quanto alla destinazione allo spaccio, in ragione del considerevole quantitativo di cocaina sequestrato, della parziale suddivisione in involucri, dalla disponibilità di arnesi per il confezionamento, tra i quali anche la busta rinvenuta all'interno della stessa abitazione, da cui risultano prelevati i ritagli utilizzati per il confezionamento delle dosi. 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che ciascun ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico dei medesimi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibi