CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 luglio 2021
Cassazione n. 37669/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Biella 2. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Biella avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino, sezione del riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Torino, sezione del riesame, ha confermato l'ordinanza in data 29 marzo 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella, applicativa in sede di convalida dell'arresto della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di detenzione a fine di spaccio di un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish, di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (da gennaio a novembre 2019). La gravità del quadro indiziario era desunta dalle relazioni informative di polizia giudiziaria, dai verbali delle operazioni di perquisizione e sequestro di significativi quantitativi di stupefacenti e di arresto, dalle ammissioni degli arrestati. Quanto all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari, all'adeguatezza e alla proporzionalità della misura carceraria, il Tribunale, ai fini del consistente pericolo di recidiva, evidenziava il notevole quantitativo di droga rinvenuta e destinata allo spaccio, sintomatico di un inserimento degli stessi - peraltro assuntori di stupefacenti - in un collaudato sistema di rifornimento e di diffusione della stessa sul mercato. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli indagati, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al profilo della concretezza e attualità delle esigenze cautelari, nonché della proporzionalità delle stesse rispetto alla pena eventualmente irroganda e della esclusiva adeguatezza della misura carceraria. 3. Con atto depositato presso la Cancelleria della Corte in data 29 luglio 2021 entrambi i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare alla trattazione della procedura non avendo più interesse alla definizione poiché, successivamente alla proposizione dell'odierna impugnazione, la A.G. procedente aveva disposto la sostituzione della misura inframuraria con quella degli arresti domiciliari, successivamente ulteriormente affievolita con l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., attesa la sopravvenuta mancanza di interesse alla loro coltivazione a seguito dell'accoglimento della richiesta di sostituzione delle misure applicate agli indagati. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna dei ricorrenti né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 256225). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 21/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].