CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 giugno 2024
Cassazione n. 18307/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 24156del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA]- berto Gualtieri, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale in calce al pre- sente ricorso, e presso la stessa elettivamente domiciliata negli Uf- fici dell’[OSCURATO:PERSONA] siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21 – Il suindicato difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria,ai seguenti indirizzi di po- sta elettronica certificata: indirizzo PEC: ales- [OSCURATO:EMAIL] - [OSCURATO:TELEFONO] - [OSCURATO:TELEFONO] . Ricorrente contro Comune di Nemi. Intimato avverso la sentenza della Corte d’appello di Roman° 1466 deposi- tata il 4 marzo 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- La Corte d’appello di Roma – in riforma della sentenza del tri- bunale –accoglieva l’opposizione proposta dal Comune di Nemi av- verso l’ingiunzione n° 10 del 21 ottobre 2014, emessa da Roma capitale ai sensi del rd n° 639/1910, e dichiarava che l’importo in- giunto di euro 37.266,40, preteso dall’ingiungente a titolo di rim- borso delle spese di ricovero, mantenimento e cura di cani randagi (rinvenuti all’interno della struttura “[OSCURATO:PERSONA]”), sostenute dai cu- stodi nominati nel decreto di sequestro penale emesso dalla Procu- ra di Roma, non era dovuto. 2.- Riteneva in particolare il giudice di merito che il materiale pro- batorio documentale, sul quale Roma capitale fondava la propria pretesa, era costituito da corrispondenza tra i due Comuni “ mera- mente interlocutoria ” e che anche la nota del Sindaco del 27 maggio 2006 subordinava il pagamento alla piena garanzia che nulla fosse dovuto dal Comune di Nemi alla [OSCURATO:PERSONA], che invece aveva più volte avanzato richieste di pagamento. Osservava, inoltre, la Corte d’appello che, qualora la PA faccia ri- corso al procedimento previsto dal rd n° 639/1910, il credito azio- nato deve essere certo, liquido ed esigibile: requisiti che difettava- no nella fattispecie, “ in difetto di pronuncia del giudice penale ”. 3.- Ricorre per cassazione Roma C apitale affidando l’impugnazione a due mezzi. Il Comune di Nemi non si è costituito nonostante la regolare notifi- cazione del gravame. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Col primo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta “ Violazione o falsa appli- cazione dell’art. 360 comma 1 n. 5) in relazione all’ingiunzione ex R.D. 369/1910 art. 2 con particolare riferimento alla comunicazione di accettazione del Comune di Nemi del 27 maggio 2006 prot. QL/15611 del 7.6.2006 –Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti – Erronea valuta- zione degli atti di causa ”. Il mezzo è inammissibile, in quanto –nonostante il richiamo al n° 5 dell’art. 360 – esso sollecita nella sostanza una nuova valutazione del materiale istruttorio documentale, diversa da quella effettuata dalla Corte d’appello, senza tuttavia indicare quale sarebbe il fatto storico non esaminato dalla Corte, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Costituisce, invero, orientamento consolidato quello secondo il qua- le è inammissibile in sede di legittimità il motivo mediante il quale si miri a censurare il ragionamento logico postodal giudice di meri- to alla base dell'interpretazione degli elementi probatori del proces- so e si risolva, in sostanza, in una richiesta di diversa valutazione dei medesimi elementi istruttori (Cass. 13184/2020). Va, comunque, aggiunto che anche a ricondurre il motivo all’ipotesi di omessa valutazione di (un fatto storico costituito da) prove do- cumentali (prospettazione, peraltro, inammissibile) , il principio di autosufficienza impone che il ricorrente trascriva il documento o la parte rilevante dello stesso nel ricorso per cassazione (Cass.18668/2020): elemento, qui, del tutto mancante. L’unico documento del quale è stata riportata una (parziale) ripro- duzione consiste nella comunicazione del 27 maggio 2006 - nota prot. QL/15611 del 7.6.2006 (All. 14 alla comparsa di costituzione di [OSCURATO:PERSONA] in appello), nella quale il Comune di Nemi avreb- be dichiarato la propria disponibilità a liquidare quanto richiesto da [OSCURATO:PERSONA] il mantenimento dei cani. La Corte d’appello ha, nondimeno, sottolineato che tale disponibilità “ era subordinata alla piena garanzia che nulla è dovuto alla ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che ha più volte avanzato richieste di pagamento per le medesime competenze ": e l’interpretazione dell’elemento probatorio (con la quale la Corte d’appello ha escluso la sua valenza confesso- ria) non appare illogica o contraddittoria, essendo una delle possi- bili spiegazioni del significato della missiva, sulla quale la Cassazio- ne non può interloquire, se non sostituendosi inammissibilmente al giudice del fatto. 5.- Col secondo motivo Roma capitale lamenta “ Violazione o falsa applicazione dell’art. 360 comma 1 n. 3) in relazione alla validità ed efficacia dell’ingiunzione ex R.D. 369/1910 art. 2 -Errore di diritto - Certezza, liquidità ed esigibilità ” del proprio credito. Anche questo mezzo è inammissibile, non cogliendo l’esatta ratio decidendi della Corte, la quale ha escluso la certezza, liquidità ed esigibilità del credito sul rilievo che “ in difetto di pronuncia del giudice penale (…) l'ordinanza impugnata difettava, appunto, del presupposto di credito certo liquido ed esigibile ”. Giusto o errato che fosse tale passaggio decisionale, esso non ha costituito oggetto di censura da parte della ricorrente, la quale si è limitata a far osservare, nella presente sede, che il corrispettivo dovuto era pari a due euro al giorno per ogni cane, come esposto dai singoli tabulati di presenza degli animali, donde – a suo dire – la certezza, liquidità ed esigibilità dell’importo. Trattasi, in tutta evidenza, ancora una volta di apprezzamenti di fatto fondati, oltretutto, su documenti (i tabulati) non trascritti e che, in ogni modo, non aggrediscono il passaggio motivazionale sopra indicato, sul quale è fondata la decisione impugnata. 6.-Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Co- mune resistente. Nondimeno, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificatoa carico del ricorrente. p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n