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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18348/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni depositate, unitamente alla nota spese, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiede la conferma della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dei ricorrenti, che ha chiesto accogliersi il ricorso, rilevando in ogni caso l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata in questa sede, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna, pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 5 giugno 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili del delitto di appropriazione indebita di oggetti in oro ricevuti dalla persona offesa in "conto vendita", non restituiti alla scadenza del termine pattuito.

2. Ha proposto ricorso la comune difesa degli imputati deducendo, con il primo motivo, violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 124 cod. pen., in relazione all'art. 646 cod. pen.; la Corte territoriale aveva individuato il dies a quo da cui calcolare il termine per la proposizione della querela nel 12 novembre 2012, mentre sin dal 3 agosto 2012, quando gli imputati avevano negato di aver ricevuto la merce richiesta in restituzione, le persone offese avevano avuto piena contezza della condotta di reato consumata appunto con tale diniego.

2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art.646 cod. pen., poiché nel momento in cui si assume essersi verificata l'appropriazione, i beni oggetto della condotta non potevano essere considerati "altrui", in ragione della natura del contratto concluso tra le parti - contratto estimatorio - per effetto del quale alla scadenza convenuta, se non avviene la restituzione dei beni affidati al tradens e che questi non abbia ceduto a terzi, si realizza l'effetto traslativo.

2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione (ritenuta "insufficiente") quanto al giudizio di responsabilità del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], mancando nella decisione impugnata l'indicazione degli elementi dimostrativi del concorso del ricorrente nella condotta di appropriazione, non potendo darsi rilievo al solo dato della sua presenza nel momento in cui furono ricevuti i preziosi in conto visione, operazione che fu interamente condotta e concordata dal Moffa; in ogni caso, la consegna della merce rappresentava una circostanza storica neutra rispetto alla successiva appropriazione indebita, condotta rispetto alla quale alcun intervento o contributo del Marchetti risultava dagli atti processuali.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

1.1. Il primo motivo di ricorso è reiterativo della censura già formulata in grado di appello e correttamente rigettata dalla sentenza della Corte territoriale.

La difesa persevera nel prospettare una ricostruzione delle vicende fattuali (riguardanti la successione di interlocuzioni avvenute tra la persona offesa e gli imputati, una volta scaduto il termine convenuto in sede di consegna dei preziosi in "conto vendita") tale da condurre a ritenere che, sin dal primo diniego formulato dagli imputati, si fossero realizzate le condizioni utili per la rappresentazione, in ogni aspetto rilevante, della condotta di reato oggetto della successiva querela presentata.

Premesso che in sede di legittimità non è consentito procedere ad una rilettura delle prove e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, né è possibile un'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione delle vicende storiche (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 0), va osservato che la Corte territoriale, confermando le valutazioni già espresse dal giudice di primo grado, ha posto in rilievo come l'atteggiamento degli imputati (che in un primo momento non diedero corso alla richiesta di restituzione, prospettando il difetto di documentazione idonea a comprovare l'avvenuta consegna dei preziosi e, così, lasciando aperta la possibilità che la restituzione fosse condizionata a tale prova) consentì di superare ogni margine di dubbio - circa eventuali difetti di diligenza delle parti o ragioni connesse allo smarrimento della documentazione commerciale - quando, inviata dalla persona offesa la copia del documento di trasporto dei preziosi, fu contestata l'autenticità della sottoscrizione; i giudici di merito hanno ritenuto che in quel momento la persona offesa avesse avuto «conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva», sicché da quella data andava computato il termine per la presentazione della querela (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081 - 01), atteso che perché decorra il termine ex art. 124 cod. pen. la persona offesa deve aver «raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato» (Sez. 2, n. 29619 del 28/05/2019, D'Urso, Rv. 276732 - 01, riguardante una fattispecie di appropriazione indebita di somme depositate su un libretto postale, cointestato alla persona offesa ed all'imputato, in cui è stato ritenuto rilevante non il momento in cui la persona offesa si era avveduta del prelevamento delle somme depositate, ma quello in cui aveva acquisito la consapevolezza che le somme non le sarebbero state restituite).

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La tesi difensiva esposta con il motivo di ricorso prende le mosse dall'assunto secondo cui, per effetto del contratto estimatorio, la proprietà delle cose consegnate si trasferirebbe per effetto della scadenza del termine convenuto per la loro detenzione, con il conseguente obbligo del pagamento del corrispettivo ove trattenute le cose ricevute; sicché, alcuna condotta di appropriazione è attribuibile all'accipiens che non adempia gli obblighi contrattuali, considerata la già acquisita titolarità dei beni, sicché la mancata restituzione integrerà un fatto illecito avente rilievo solo in sede civile .

Una siffatta tesi è smentita, in primo luogo, dalla qualificazione del contratto in esame, per come pacificamente riconosciuta sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina.

La giurisprudenza civile della Corte insegna che «con il contratto estimatorio il proprietario (tradens) consegna una o piu' cose mobili determinate ad un soggetto (accipiens) che si obbliga a pagare il prezzo, salvo restituire quanto ricevuto nel termine stabilito.

L'accipiens non acquista la proprietà della res né assume l'obbligazione di venderla, ma è tenuto al pagamento del prezzo di stima, ove alieni, per proprio conto e nel proprio interesse, a terzi le cose consegnate, oppure non provveda, nel termine convenuto, alla restituzione.

L'operazione economica trova giustificazione, da una parte, nell'interesse del proprietario di avvalersi dell'organizzazione di altri imprenditori per far conoscere i propri prodotti; dall'altra, nell'interesse dell'accipiens di avere a disposizione beni in vista della rivendita, con la sicurezza di poter restituire, entro il termine stabilito, l'invenduto, andando così esente dal pagamento del prezzo (Cass., 17 luglio 2003, n. 11196)» (Sez. 3 civ., n. 25606 del 21/12/2015, Rv. 638193, nella motivazione); principio che risale al dictum delle Sezioni unite civili (n. 2957 del 7/5/1981, Rv. 413504) in cui fu chiarito che «nel contratto estimatorio (...) l'accipiens, pur non acquistando la proprietà della cosa, può disporre della stessa, trasferendola a terzi, mentre il tradens, pur continuando ad essere titolare del diritto sulla cosa affidata per la vendita, non può disporne fino a che la stessa non gli sia restituita».

La più autorevole dottrina civilistica, del resto, ha avuto cura di precisare che, alla stregua delle disposizioni codicistiche, con il contratto estimatorio si realizza una sorta di "dissociazione dei diversi attributi componenti la proprietà", atteso che raccipiens non acquista la proprietà delle cose ricevute, bensì è semplicemente autorizzato a compiere sulle stesse cose atti di disposizione.

Sulla scorta dei medesimi principi, con specifico riguardo al particolare effetto traslativo dei beni oggetto del negozio (che, nel contratto estimatorio, si realizza solo con il pagamento del prezzo da parte dell'accipiens per i beni che non intenda restituire), la giurisprudenza penale ha ripetutamente affermato che integra il delitto di appropriazione indebita la condotta dell'agente il quale, ricevuta la merce "in conto visione", la trattenga oltre il termine convenuto all'atto della consegna senza pagarne il prezzo, ovvero senz'assolvere agli obblighi di auto-fatturazione, anche qualora nel contratto manchi l'indicazione di un termine per la restituzione (Sez. 2, n. 37358 del 06/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280462 - 01; Sez. 2, n. 6690 del 03/02/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252109 - 01, entrambe riguardanti fattispecie di consegna di gioielli in conto visione; nonché Sez. 2, n. 4095 del 27/11/1981, dep. 1982, Cardilicchia, Rv. 153326 - 01; Sez. 2, n. 1259 del 12/10/1981, dep. 1982, Chinelli, Rv. 152091 - 01; Sez. 2, n. 11668 del 11/01/1980, Evilio, Rv. 146521 - 01).

Ma pur volendo dare seguito alla prospettiva coltivata dal ricorrente, risulta evidente come l'obbligo di restituzione non adempiuto, in uno con la condotta posta in essere dagli imputati volta a negare la circostanza della consegna dei gioielli in conto visione, attesta il mancato realizzarsi della fattispecie traslativa e la finalità perseguita, volta all'illecita interversione del titolo in forza del quale i beni erano inizialmente detenuti dagli imputati, così realizzandosi la condotta appropriativa, agevolata dalla disponibilità dei gioielli conseguita mediante lo strumento contrattuale.

1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Seppur la Corte territoriale non fornisce una puntuale risposta alla censura sollevata con l'atto di appello, circa l'individuazione degli elementi dimostrativi del contributo fornito dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione della condotta tipica, va rilevato che già nella sentenza di primo grado era stato messo in evidenza che la compartecipazione del Marchetti non si era limitata al momento della consegna dei preziosi, ma si era manifestata in modo significativo anche nelle fasi (rilevanti ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'elemento materiale, così come di quello psicologico, dell'operata appropriazione indebita) successive alla scadenza del termine indicato nella documentazione attestante la consegna in conto vendita (v. pag. 7 della sentenza del Tribunale), poiché il concorde atteggiamento tenuto da entrambi gli imputati, sia nel rifiutare la restituzione, sia nel contestare gli assunti della persona offesa, sino a giungere a disconoscere la firma del Moffa sul documento fiscale in possesso dei titolari della ditta che aveva consegnato i preziosi, costituivano dati obiettivi in grado di fornire la prova del concorso anche del Marchetti nella manifestazione della volontà di non restituire i beni (ricevuti con l'obbligo di restituirli in caso di mancata vendita).

3. All' inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; gli imputati devono inoltre essere condannati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico di Oriveri s.r.I., che liquida in complessivi euro 2.935,00, oltre accessori di legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni depositate, unitamente alla nota spese, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiede la conferma della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dei ricorrenti, che ha chiesto accogliersi il ricorso, rilevando in ogni caso l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata in questa sede, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna, pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 5 giugno 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili del delitto di appropriazione indebita di oggetti in oro ricevuti dalla persona offesa in "conto vendita", non restituiti alla scadenza del termine pattuito. 2. Ha proposto ricorso la comune difesa degli imputati deducendo, con il primo motivo, violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 124 cod. pen., in relazione all'art. 646 cod. pen.; la Corte territoriale aveva individuato il dies a quo da cui calcolare il termine per la proposizione della querela nel 12 novembre 2012, mentre sin dal 3 agosto 2012, quando gli imputati avevano negato di aver ricevuto la merce richiesta in restituzione, le persone offese avevano avuto piena contezza della condotta di reato consumata appunto con tale diniego. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art.646 cod. pen., poiché nel momento in cui si assume essersi verificata l'appropriazione, i beni oggetto della condotta non potevano essere considerati "altrui", in ragione della natura del contratto concluso tra le parti - contratto estimatorio - per effetto del quale alla scadenza convenuta, se non avviene la restituzione dei beni affidati al tradens e che questi non abbia ceduto a terzi, si realizza l'effetto traslativo. 2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione (ritenuta "insufficiente") quanto al giudizio di responsabilità del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], mancando nella decisione impugnata l'indicazione degli elementi dimostrativi del concorso del ricorrente nella condotta di appropriazione, non potendo darsi rilievo al solo dato della sua presenza nel momento in cui furono ricevuti i preziosi in conto visione, operazione che fu interamente condotta e concordata dal Moffa; in ogni caso, la consegna della merce rappresentava una circostanza storica neutra rispetto alla successiva appropriazione indebita, condotta rispetto alla quale alcun intervento o contributo del Marchetti risultava dagli atti processuali. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Il primo motivo di ricorso è reiterativo della censura già formulata in grado di appello e correttamente rigettata dalla sentenza della Corte territoriale. La difesa persevera nel prospettare una ricostruzione delle vicende fattuali (riguardanti la successione di interlocuzioni avvenute tra la persona offesa e gli imputati, una volta scaduto il termine convenuto in sede di consegna dei preziosi in "conto vendita") tale da condurre a ritenere che, sin dal primo diniego formulato dagli imputati, si fossero realizzate le condizioni utili per la rappresentazione, in ogni aspetto rilevante, della condotta di reato oggetto della successiva querela presentata. Premesso che in sede di legittimità non è consentito procedere ad una rilettura delle prove e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, né è possibile un'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione delle vicende storiche (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 0), va osservato che la Corte territoriale, confermando le valutazioni già espresse dal giudice di primo grado, ha posto in rilievo come l'atteggiamento degli imputati (che in un primo momento non diedero corso alla richiesta di restituzione, prospettando il difetto di documentazione idonea a comprovare l'avvenuta consegna dei preziosi e, così, lasciando aperta la possibilità che la restituzione fosse condizionata a tale prova) consentì di superare ogni margine di dubbio - circa eventuali difetti di diligenza delle parti o ragioni connesse allo smarrimento della documentazione commerciale - quando, inviata dalla persona offesa la copia del documento di trasporto dei preziosi, fu contestata l'autenticità della sottoscrizione; i giudici di merito hanno ritenuto che in quel momento la persona offesa avesse avuto «conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva», sicché da quella data andava computato il termine per la presentazione della querela (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081 - 01), atteso che perché decorra il termine ex art. 124 cod. pen. la persona offesa deve aver «raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato» (Sez. 2, n. 29619 del 28/05/2019, D'Urso, Rv. 276732 - 01, riguardante una fattispecie di appropriazione indebita di somme depositate su un libretto postale, cointestato alla persona offesa ed all'imputato, in cui è stato ritenuto rilevante non il momento in cui la persona offesa si era avveduta del prelevamento delle somme depositate, ma quello in cui aveva acquisito la consapevolezza che le somme non le sarebbero state restituite). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La tesi difensiva esposta con il motivo di ricorso prende le mosse dall'assunto secondo cui, per effetto del contratto estimatorio, la proprietà delle cose consegnate si trasferirebbe per effetto della scadenza del termine convenuto per la loro detenzione, con il conseguente obbligo del pagamento del corrispettivo ove trattenute le cose ricevute; sicché, alcuna condotta di appropriazione è attribuibile all'accipiens che non adempia gli obblighi contrattuali, considerata la già acquisita titolarità dei beni, sicché la mancata restituzione integrerà un fatto illecito avente rilievo solo in sede civile . Una siffatta tesi è smentita, in primo luogo, dalla qualificazione del contratto in esame, per come pacificamente riconosciuta sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina. La giurisprudenza civile della Corte insegna che «con il contratto estimatorio il proprietario (tradens) consegna una o piu' cose mobili determinate ad un soggetto (accipiens) che si obbliga a pagare il prezzo, salvo restituire quanto ricevuto nel termine stabilito. L'accipiens non acquista la proprietà della res né assume l'obbligazione di venderla, ma è tenuto al pagamento del prezzo di stima, ove alieni, per proprio conto e nel proprio interesse, a terzi le cose consegnate, oppure non provveda, nel termine convenuto, alla restituzione. L'operazione economica trova giustificazione, da una parte, nell'interesse del proprietario di avvalersi dell'organizzazione di altri imprenditori per far conoscere i propri prodotti; dall'altra, nell'interesse dell'accipiens di avere a disposizione beni in vista della rivendita, con la sicurezza di poter restituire, entro il termine stabilito, l'invenduto, andando così esente dal pagamento del prezzo (Cass., 17 luglio 2003, n. 11196)» (Sez. 3 civ., n. 25606 del 21/12/2015, Rv. 638193, nella motivazione); principio che risale al dictum delle Sezioni unite civili (n. 2957 del 7/5/1981, Rv. 413504) in cui fu chiarito che «nel contratto estimatorio (...) l'accipiens, pur non acquistando la proprietà della cosa, può disporre della stessa, trasferendola a terzi, mentre il tradens, pur continuando ad essere titolare del diritto sulla cosa affidata per la vendita, non può disporne fino a che la stessa non gli sia restituita». La più autorevole dottrina civilistica, del resto, ha avuto cura di precisare che, alla stregua delle disposizioni codicistiche, con il contratto estimatorio si realizza una sorta di "dissociazione dei diversi attributi componenti la proprietà", atteso che raccipiens non acquista la proprietà delle cose ricevute, bensì è semplicemente autorizzato a compiere sulle stesse cose atti di disposizione. Sulla scorta dei medesimi principi, con specifico riguardo al particolare effetto traslativo dei beni oggetto del negozio (che, nel contratto estimatorio, si realizza solo con il pagamento del prezzo da parte dell'accipiens per i beni che non intenda restituire), la giurisprudenza penale ha ripetutamente affermato che integra il delitto di appropriazione indebita la condotta dell'agente il quale, ricevuta la merce "in conto visione", la trattenga oltre il termine convenuto all'atto della consegna senza pagarne il prezzo, ovvero senz'assolvere agli obblighi di auto-fatturazione, anche qualora nel contratto manchi l'indicazione di un termine per la restituzione (Sez. 2, n. 37358 del 06/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280462 - 01; Sez. 2, n. 6690 del 03/02/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252109 - 01, entrambe riguardanti fattispecie di consegna di gioielli in conto visione; nonché Sez. 2, n. 4095 del 27/11/1981, dep. 1982, Cardilicchia, Rv. 153326 - 01; Sez. 2, n. 1259 del 12/10/1981, dep. 1982, Chinelli, Rv. 152091 - 01; Sez. 2, n. 11668 del 11/01/1980, Evilio, Rv. 146521 - 01). Ma pur volendo dare seguito alla prospettiva coltivata dal ricorrente, risulta evidente come l'obbligo di restituzione non adempiuto, in uno con la condotta posta in essere dagli imputati volta a negare la circostanza della consegna dei gioielli in conto visione, attesta il mancato realizzarsi della fattispecie traslativa e la finalità perseguita, volta all'illecita interversione del titolo in forza del quale i beni erano inizialmente detenuti dagli imputati, così realizzandosi la condotta appropriativa, agevolata dalla disponibilità dei gioielli conseguita mediante lo strumento contrattuale. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Seppur la Corte territoriale non fornisce una puntuale risposta alla censura sollevata con l'atto di appello, circa l'individuazione degli elementi dimostrativi del contributo fornito dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione della condotta tipica, va rilevato che già nella sentenza di primo grado era stato messo in evidenza che la compartecipazione del Marchetti non si era limitata al momento della consegna dei preziosi, ma si era manifestata in modo significativo anche nelle fasi (rilevanti ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'elemento materiale, così come di quello psicologico, dell'operata appropriazione indebita) successive alla scadenza del termine indicato nella documentazione attestante la consegna in conto vendita (v. pag. 7 della sentenza del Tribunale), poiché il concorde atteggiamento tenuto da entrambi gli imputati, sia nel rifiutare la restituzione, sia nel contestare gli assunti della persona offesa, sino a giungere a disconoscere la firma del Moffa sul documento fiscale in possesso dei titolari della ditta che aveva consegnato i preziosi, costituivano dati obiettivi in grado di fornire la prova del concorso anche del Marchetti nella manifestazione della volontà di non restituire i beni (ricevuti con l'obbligo di restituirli in caso di mancata vendita). 3. All' inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; gli imputati devono inoltre essere condannati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico di Oriveri s.r.I., che liquida in complessivi euro 2.935,00, oltre accessori di legge.
Sentenza Cassazione n. 18348/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris