Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 1979

Cassazione n. 24835/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma della prima decisione, ha concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio, e ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che ha dedotto il vizio di motivazione in ordine all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. — è manifestamente infondato, versato in fatto e generico, in quanto: - la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. ricorre solo «quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché irrilevante» (cfr. Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012 - dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 - 01, secondo cui «l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa»); nel caso in esame, la Corte di merito ha ritenuto che il danno fosse «modesto» — così riconoscendo, anche in ragione di tale dato, le circostanze attenuanti generiche — ma non pressoché irrilevante o irrisorio; - al riguardo il ricorso, lungi dal muovere effettive censure di legittimità all'iter posto a sostegno provvedimento impugnato, irritualmente prospetta un diverso apprezzamento di merito sul punto, sulla scorta di enunciati assertivi (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01); - e nel resto esso contiene richiami giurisprudenziali relativi alle circostanze attenuanti generiche (riconosciute con giudizio di prevalenza) e alla recidiva (non contesta) del tutto inconducenti e, dunque, inidonei a costituire un'effettiva critica della decisione impugnata (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma della prima decisione, ha concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio, e ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che ha dedotto il vizio di motivazione in ordine all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. — è manifestamente infondato, versato in fatto e generico, in quanto: - la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. ricorre solo «quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché irrilevante» (cfr. Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012 - dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 - 01, secondo cui «l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa»); nel caso in esame, la Corte di merito ha ritenuto che il danno fosse «modesto» — così riconoscendo, anche in ragione di tale dato, le circostanze attenuanti generiche — ma non pressoché irrilevante o irrisorio; - al riguardo il ricorso, lungi dal muovere effettive censure di legittimità all'iter posto a sostegno provvedimento impugnato, irritualmente prospetta un diverso apprezzamento di merito sul punto, sulla scorta di enunciati assertivi (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01); - e nel resto esso contiene richiami giurisprudenziali relativi alle circostanze attenuanti generiche (riconosciute con giudizio di prevalenza) e alla recidiva (non contesta) del tutto inconducenti e, dunque, inidonei a costituire un'effettiva critica della decisione impugnata (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 24835/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris