CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 ottobre 1991
Cassazione n. 36089/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/10/1991 avverso l'ordinanza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.L [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a diversi reati giudicati con due sentenze emesse da: 1) Corte appello Napoli del 08/02/2021, irrevocabile il 30/03/2022, per i reati di associazione di stampo mafioso e altri reati fine (pena inflitta 9 anni di reclusione); 2) Corte appello Napoli del 06/12/2021, irrevocabile il 24/11/2022, per il reato per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 aggravato ex art. 416 bis.1 cod. pen. (pena inflitta anni 8 mesi 10 e giorni 20 di reclusione), rideterminando la pena complessiva in anni 14 mesi 8 di reclusione. 2. Avverso il provvedimento ricorre [OSCURATO:PERSONA] per mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che denunciano, come unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al calcolo della pena operato dalla Corte distrettuale: il giudice dell'esecuzione ha omesso del tutto di motivare, estrinsecandoli, i criteri adottati per la quantificazione della pena, in relazione al reato satellite di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, stabilita in aumento sulla pena base. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 1.1. L'esegesi di legittimità in tema di reato continuato richiede che il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideternninazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). Nella citata pronuncia, questa Corte a Sezioni Unite ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 31 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (in tal senso già Sez. U, n. 7930 del 1995, Rv. 201549-01; Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Rv. 274548 - 01). 1.2. Va dunque ribadito che il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale - è tenuto a motivare anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, affinché sia possibile effettuare un controllo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216). 2. Nel caso in esame, il G.E. ha posto come pena base la pena comminata nella sentenza sub 1 per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (anni 12 di reclusione), aumentata per la continuazione interna ad anni 14 di reclusione, ulteriormente aumentata per il reato giudicato con la sentenza sub 2 ad anni 22 di reclusione, infine ridotta per il rito abbreviato ad anni 14 mesi 8 di reclusione. Nell'impugnata ordinanza, tuttavia, come denunciato dal ricorrente, non si rinviene alcun passaggio giustificatore della misura del segmento di pena applicato (nella misura, prima della diminuzione di un terzo per il rito premiale prescelto, di anni 8 di reclusione) a titolo di continuazione per il reato di cui alla sentenza sub 2), nemmeno in termini sintetici, sicché è dato ravvisare la dedotta lacuna motivazionale. 3. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con riguardo al punto indicato, con rinvio al giudice dell'esecuzione - in diversa composizione come prescrive la sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 - affinché colmi la rilevata lacuna motivazionale, esplicitando le ragioni del disposto incremento di pena per il reato satellite di cui alla sentenza della Corte d'appello di Napoli del 06/12/2021, divenuta irrevocabile il 24/11/2022. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena complessiva con rinvio per nuovo giudizio su tale punto alla Cort