CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 12205/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
10.02.2022 SENTENZA e/tOlk 2 0 5 sul ricorso 9123-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] kLITSCHE de [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata con lo stesso in ROMA, Via degli SCIALOIA 6 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma (ATER di ROMA), in persona del legale rappresentante pro tempore Arch. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato per la carica in ROMA, Via [OSCURATO:PERSONA] de CALBOLI n. 20/e - controricorrente- Avverso la sentenza n. 6426/2016 della CORTE d'APPELLO di ROMA, pubblicata il 31/10/2016; Udita la relazione delle cause svolta nella pubblica udienza del 10/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente, e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente, i quali hanno rispettivamente concluso come in atti. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio l'[OSCURATO:PERSONA] (ATER) di Roma, subentrata all'I.A.C.P. della Provincia di Roma, al fine di ottenere, in via principale, ex art. 2932 c.c., la declaratoria dell'avvenuta conclusione, in proprio favore e a danno dell'ATER, di un contratto avente ad oggetto la cessione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 34, lotto 1, fabbricato 2, scala 5 int. 5 o, eventualmente, la futura vendita del medesimo "alle condizioni proposte dall'Ater ed accettate dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], determinande dal Tribunale in base agli atti delle parti ed alla normativa applicabile"; in subordine, la declaratoria dell'obbligo dell'ATER di concludere con la stessa attrice un contratto di cessione o, eventualmente, di futura vendita del predetto alloggio, con condanna dell'ente al risarcimento dei danni per il caso della mancata stipula entro il termine da prescriversi in sentenza; il tutto con vittoria di spese processuali. L'attrice assumeva che, con Circolare prot. n. 004611 del 30.5.1996, l'ATER le aveva comunicato di aver avviato le operazioni di vendita degli alloggi "autofinanziati" (tra cui rientrava quello oggetto di causa); quindi, ella con lettera del 18.7.1996 aveva risposto a detta proposta manifestando il proprio interesse a stipulare in tempi brevi un contratto con patto di futura vendita, chiedendo contestualmente l'applicazione di tutte le previste riduzioni del prezzo e la massima rateazione del medesimo. L'attrice riferiva che, già in precedenza, con racc. a.r. del 4.1.1996, nel rispondere ad altra comunicazione del 12.12.1995, aveva manifestato all'IACP di essere interessata a riscattare l'alloggio evidenziando, in conformità alla previsione di cui all'art. 1, comma 9 della L. n. 560/1993, di godere di un reddito familiare complessivo superiore al limite fissato dal C.I.P.E. per la decadenza dall'assegnazione. Non avendo ricevuto risposta, la [OSCURATO:PERSONA] aveva adito il TAR del Lazio al fine di ottenere ex art. 22 della L. n. 241/1990 l'accesso ai documenti amministrativi concernenti il procedimento per la valutazione della sussistenza dei requisiti per l'assegnazione in proprietà dell'alloggio, ricorso che era stato accolto dal Consiglio di Stato all'esito della fase di gravame; quindi, stante il protrarsi dell'inerzia dell'ATER, si era vista costretta ad adire l'Autorità giudiziaria per ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni. Costituitasi in giudizio l'ATER si limitava a resistere, chiedendo il rigetto della domanda per carenza, in capo all'attrice, dei requisiti richiesti dalla legge per l'acquisto dell'immobile. Con sentenza n. 4489/2010, in data 19.2.2010, il Tribunale di Roma rigettava la domanda, condannando la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite. Avverso detta sentenza proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA] lamentando l'erronea applicazione dell'art. 1, comma 9 della L. n. 560/1993 e dell'art. 2932 c.c., la violazione dell'art. 11 disp. prel. c.c. e il travisamento della domanda. In particolare, l'appellante ribadiva che la comunicazione inviatale dall'ATER il [OSCURATO:DATA_NASCITA], concernente l'avvio delle operazioni di vendita degli alloggi "autofinanziati", costituiva una vera e propria proposta contrattuale che lei aveva accettato in data 18.7.1996; aggiungeva che in occasione della comunicazione del 12.12.1995 l'ente le aveva fatto presente che, ai sensi dell'art. 1, comma 9 della L. n. 560/1993, erano da considerarsi valide le domande di acquisto presentate dagli assegnatari titolari di reddito familiare superiore a 35.000.000 di lire, purché presentate entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge (15.1.1996) ovvero entro 1 anno dall'accertamento, da parte dell'ente, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Nonostante ciò, l'ATER non aveva mai risposto né le era stata mai comunicata l'avvenuta adozione di un provvedimento negativo o, comunque, di un provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio. Pertanto, la decisione del Tribunale di rigettare le domande per mancanza dei requisiti richiesti dalla Legge regionale n. 12/1999 doveva ritenersi erronea in quanto i requisiti erano quelli della L. n. 560/1993, vigente all'epoca della formulazione della domanda d'acquisto, per cui il Tribunale non avrebbe potuto affermare l'illegittimità dell'assegnazione dell'immobile in quanto da lei conseguita in base a una voltura (il contratto era originariamente intestato alla madre) disposta in base a una dichiarazione recante un reddito inferiore a quello reale e priva dell'indicazione della titolarità di altre proprietà immobiliari; infatti, secondo l'appellante, non solo la L. n. 560/1993 permetteva l'acquisto anche a chi non avesse avuto i requisiti per l'assegnazione o avesse superato il tetto reddituale, ma in ogni caso non era mai intervenuto un provvedimento che avesse dichiarato la sua decadenza dall'assegnazione. L'applicazione alla vicenda della normativa sopravvenuta costituiva una violazione del principio di irretroattività di cui all'art. 11 disp. prel. c.c.. Con sentenza n. 6426/2016, depositata in data 31.10.2016, la Corte d'Appello di Roma accoglieva parzialmente l'appello condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali di primo grado in misura ridotta e alle spese di lite del grado d'appello. Secondo la Corte di merito non era mai venuta a esistenza una vera e propria proposta contrattuale da parte dell'ATER, per cui il rimedio di cui all'art. 2932 c.c. non poteva essere esperito. In ogni modo, sulla scorta della documentazione prodotta dall'Azienda, e non contestata dalla [OSCURATO:PERSONA], risultava che la medesima aveva manifestato per la prima volta l'intenzione di acquistare l'appartamento in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], cioè ancor prima dell'entrata in vigore della L. n. 560/1993, allorché l'immobile risultava ancora assegnato alla di lei madre; tale manifestazione di volontà veniva collegata a una pregressa richiesta di voltura del contratto di locazione, alla quale, però, la [OSCURATO:PERSONA] precedentemente aveva allegato un'infedele autocertificazione, priva dell'indicazione di ulteriori redditi da lei percepiti e di alcuni immobili da lei posseduti. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA], già all'epoca, non avrebbe potuto essere ritenuta titolare di alcun diritto al trasferimento dell'immobile, perché priva dei requisiti per una sua legittima assegnazione, mentre non può assumere alcuna rilevanza il fatto che non fosse stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di decadenza dall'assegnazione indebitamente ottenuta. Meritava, invece, accoglimento il motivo relativo alla liquidazione delle spese di lite in misura superiore ai massimi tariffari. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di undici motivi. Resiste l'ATER con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo, la ricorrente deduce la «Ultrapetizione, violazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.)», per avere la Corte d'Appello ritenuto che la comunicazione inviata dall'ATER alla [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] non integrava una proposta contrattuale, ma una semplice misura esplorativa (o sondaggio), volta a verificare l'interesse e la disponibilità all'acquisto da parte della destinataria, cosicché doveva escludersi l'avvenuta stipulazione di alcun contratto tra le parti e, conseguentemente, risultava infondata la pretesa della [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi del rimedio di cui all'art. 2932 c.c. Osserva la ricorrente che, nel costituirsi in giudizio, l'ATER non aveva eccepito che quanto comunicato dall'Azienda alla [OSCURATO:PERSONA] non costituiva una proposta di cessione, avendo piuttosto precisato che la [OSCURATO:PERSONA] non possedeva i requisiti prescritti per poter essere assegnataria di un alloggio di e.r.p. e, dunque, per poter ottenere la cessione in proprietà dell'alloggio, non potendo annoverarsi nella categoria "dei meno abbienti". Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la «Omessa motivazione su fatti decisivi (art. 360 n. 5 c.p.c.), per non avere la Corte di merito considerato le ammissioni di controparte sul carattere di offerta della cessione dell'ATER né la mancata contestazione tra le parti, tutti fatti decisivi al fine di escludere che si trattasse di un sondaggio. Inoltre, la Corte di merito avrebbe omesso di considerare che, dopo la sentenza di primo grado, l'ATER si era accorto di aver omesso di dichiarare decaduta la [OSCURATO:PERSONA] dall'assegnazione, a ciò provvedendo in data 11.3.2010. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 ss. c.c. in relazione alla L. n. 560/1993 e ai principi generali sui contratti pubblici (art. 360 n. 3 c.p.c.)», per avere la Corte territoriale escluso che l'accettazione della [OSCURATO:PERSONA] fosse vincolante per l'ATER. 1.1. - I primi tre motivi, che criticano tutti la conclusione dei giudici di merito secondo cui non sarebbe stato stipulato alcun contratto di vendita o preliminare di vendita tra le parti, non possono trovare accoglimento. Invero, i motivi in esame si risolvono in censure di merito relative alla interpretazione di atti negoziali, che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità, quando - come nella specie - non risultano violati i canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all'art. 1362 e segg. cod. civ. e la motivazione della sentenza impugnata (nella specie esaustiva: cfr. p. 5-6) è esente da errori logici e giuridici (cfr., ex multis, Cass., Sez. L, n. 17168 del 2012; Sez. 2, n. 13242 del 2010). Costituisce principio altrettanto consolidato quello secondo cui, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formulazione letterale adottata dalla parte (Cass. n. 26159 del 2014; n. 21087 del 2015), dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte (Cass. n. 5442 del 2006; n. 27428 del 2005). L'interpretazione della domanda giudiziale costituisce, dunque, operazione anch'essa [per le stesse ragioni] riservata al giudice del merito (Cass. sez. un. n. 4617 del 2011), il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità, quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata avuto riguardo all'intero contesto dell'atto e senza che ne risulti alterato il senso letterale (Cass. n. 22893 del 2008). Nella specie, era dovere del giudice interpretare gli atti prodotti, al fine di verificare la sussistenza della volontà delle parti di stipulare un contratto di vendita o un contratto preliminare di vendita, che, in quanto relativo a beni immobili, doveva necessariamente stipularsi ad substantiam nella forma scritta ai sensi dell'art. 1350 cod. civ. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, il principio sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (Cass., Sez. 1, n. 25999 del 17/10/2018); dal che l'assoluta irrilevanza della posizione difensiva assunta dall'ADER sul punto. Va, inoltre, ricordato che l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità unicamente nel caso in cui la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice per attribuire al rapporto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante, Cass. n. 26683 del 2006; Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 1754 del 2006). Quanto al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato previsto dall'art. 112 c.p.c., di cui è dedotta in termini del tutto generici la violazione, esso implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto e comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda; ma non osta a che il Giudice renda la pronuncia richiesta in base a una ricostruzione dei fatti di causa - alla stregua delle risultanze istruttorie autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante (Cass. sez. un. n. 9147 del 2009). Nella specie, i giudici di merito hanno pronunciato mantenendosi entro i limiti del petitum. Infine, quanto alla censura dedotta ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., costituisce principio consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui il novellato paradigma consente (Cass. sez. un. n. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione - oltre all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione - solo il vizio dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Sicché nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., la ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al "fatto storico" il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Viceversa, nei motivi in esame, non v'è alcuna idonea e specifica indicazione della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.2. — Rimangono da esaminare i residui motivi di ricorso. Col quarto motivo, si deduce l'«Omessa motivazione su fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.)»; col quinto, si deduce «Omessa pronuncia: omessa o travisata domanda della parte, violazione dell'art.112 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.)»; col sesto, «Omessa motivazione su fatti decisivi della controversia (art. 360 n. 5)»; col settimo, «Violazione falsa applicazione dell'art. 11 disp. prel. c.c. (art. 360 n. 5 c.p.c.)»; con l'ottavo, la ricorrente lamenta la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 ss. c.c. e omessa motivazione (art. 360 n. 5)», relativamente alla sussistenza dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio; col nono, «Violazione e falsa applicazione artt. 1361, 1362, 1374 c.c., del principio di legalità e della L. n. 560/1993 (art. 360 n. 3 c.p.c.)»; col decimo, «Violazione dell'art. 4 della L. n. 2248/1856 all. E al del D.P.R. n. 1035/1972, nonché dei principi sul riparto di attribuzioni tra PP.AA. e autorità giudiziarie (art. 360 n. 3 c.p.c.)»; con l'undicesimo «Omessa pronuncia sulla domanda subordinata (art. 360 n. 4 c.p.c.)» relativamente alla sussistenza dell'obbligo dell'ATER di concludere il contratto definitivo di vendita. 2.2. — Anche questi motivi, in gran parte reiterativi dei precedenti, sono da respingere. Per un verso, essi omettono di considerare la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha escluso l'avvenuta conclusione di alcun contratto tra le parti, tanto ad effetti traslativi reali (contratto definitivo), quanto ad effetti obbligatori (contratto preliminare); per altro verso, i motivi in esame, insistendo sulla intervenuta stipulazione di contratto tra le parti, puntano a sollecitare un riesame degli atti, che è precluso al giudice di legittimità. Va peraltro rilevato che la denuncia della violazione delle norme di legge, anche speciali, è dedotta in modo del tutto inammissibile. Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno statuito che, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. Un., n. 23745 del 28/10/2020). Il ricorrente non ha assolto tale onere di specificità, con la conseguenza che le relative censure risultano inammissibili. 5. - Il ricorso va dunque respinto. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione ex art. 13, c. 1 -quater, d.P.R. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi C 5.200,00, di cui C 200,00 per spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge. Ex art. 13, co. 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002 dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma