Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 02875/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore il difensore presente avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza del 8 settembre 2022 il Tribunale del riesame di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello ex art. 310 cod. proc. pen., proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], perché trasmesso ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il Tribunale dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, i vizi di violazione degli artt. 309, 311, 568 cod. proc. pen., la violazione del principio del favor impugnationis e di conservazione, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla legge 18.12.2020 n. 176 di conversione del decreto legge del 28.10.2020 n.137 nella parte relativa all'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa ad indirizzo di posta elettronica diversa da quello indicato dal Dgsia.

L'inammissibilità, per la quale vige il principio di tassatività, sarebbe prevista solo per il deposito dell'impugnazione in una casella di posta non indicata nel provvedimento del Dgsia.

Inoltre, l'inammissibilità cederebbe rispetto al principio di conservazione previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., espressione di quello del favor impugnationis.

L'impugnazione sarebbe stata trasmessa, mediante pec, all'indirizzo della sezione competente del Tribunale di Milano rinvenibile sul sito internet del Tribunale.

La presentazione della impugnazione sarebbe regolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, laddove deduce il vizio della motivazione con riferimento alla questione di diritto relativa all'improcedibilità, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Come ribadito da Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01, non è consentito il motivo di ricorso che deduca vizi di motivazione con riferimento a questioni di diritto.

Il vizio della motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è soltanto quello attinente alle questioni di fatto, non anche a quelle di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano state comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la avessero sorretta; d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione.

Ne consegue che, in sede di legittimità, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, non soltanto allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, poiché, ove la soluzione di esse non sia giuridicamente corretta, sarà necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge.

2. Il motivo con cui si deduce il vizio di violazione di legge è manifestamente infondato.

2.1. Il comma 6-bis dell'art. 24 del d.l. 137/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 176/2020, prevede, a pena di inammissibilità, il rispetto di alcune regole concernenti la spedizione dell'atto di impugnazione e l'uso di determinate caselle di posta elettronica certificata.

Ai sensi del comma 6-ter «L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.

Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale».

Il comma 6-quinquies prevede in generale che «Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354».

Quanto alle impugnazioni relative alle misure cautelari personali, prevede che «Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale».

2.2. La deroga al comma 6-ter va interpretata nel senso che il riesame o l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. non possono essere trasmesse a qualunque pec del Tribunale individuata dal Dgsia, ma solo alla casella di posta elettronica individuata come specifica per il Tribunale del riesame a seguito dell'emissione del provvedimento del Dgsia.

2.3. La casella di posta elettronica del Tribunale del riesame presso cui depositare l'impugnazione non è quella «generica» dello stesso Tribunale del riesame ma solo quella individuata ai sensi del comma 4 dell'art. 24, come si evince dal comma 6-bis, che prevede le cause di inammissibilità.

2.4. Per le procedure cautelari personali l'inammissibilità dell'impugnazione collegata alla trasmissione dell'atto è prevista, per quanto qui interessa, dalla lett. e).

L'impugnazione è inammissibile: «e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4».

Dunque, l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. deve essere trasmesso, a pena di inammissibilità, all'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale del riesame individuato dal Dgsia.

2.5. L'appello ex art. 310 cod. proc. pen. è stato trasmesso all'indirizzo mail riesame.tribunale.milano@giustiziacertit; tale indirizzo di posta elettronica certificata non è quello previsto con il Provvedimento del DGSIA del 09.11.2020 (depositoattipenali5.tribunale.milano@giustiziacertit) così come specificato dal Presidente del Tribunale di Milano con provvedimento del 11 novembre 2020, trasmesso agli organi dell'avvocatura di Milano.

L'appello ex art. 310 cod. proc. pen. è stato, pertanto, correttamente ritenuto inammissibile.

2.6. Va ribadito il principio espresso da Sez. 3, n. 26009 del 29/04/2021, F., Rv. 281734 - 01, secondo cui in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, nei procedimenti cautelari è inammissibile la richiesta di riesame trasmessa ad una casella di posta elettronica certificata diversa da quella indicata dal provvedimento del 9 novembre 2020 emesso dal direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Cfr. nello stesso senso, Sez. 6, n. 46119 del 09/11/2021, M., Rv. 282346 - 01, per cui, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, nei procedimenti cautelari è inammissibile la richiesta di riesame trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco allegato al provvedimento del 9 novembre 2020 del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi del comnna 4 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 , seppur indicato come utilizzabile dal provvedimento organizzativo adottato dal presidente del tribunale, non potendo questo derogare alla previsione di legge.

2.7. Sono poi erroneamente invocati i principi di conservazione e del favor impugnationis posto che la sanzione dell'inammissibilità è specificamente prevista dalla legge.

3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore il difensore presente avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 8 settembre 2022 il Tribunale del riesame di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello ex art. 310 cod. proc. pen., proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], perché trasmesso ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il Tribunale dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, i vizi di violazione degli artt. 309, 311, 568 cod. proc. pen., la violazione del principio del favor impugnationis e di conservazione, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla legge 18.12.2020 n. 176 di conversione del decreto legge del 28.10.2020 n.137 nella parte relativa all'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa ad indirizzo di posta elettronica diversa da quello indicato dal Dgsia. L'inammissibilità, per la quale vige il principio di tassatività, sarebbe prevista solo per il deposito dell'impugnazione in una casella di posta non indicata nel provvedimento del Dgsia. Inoltre, l'inammissibilità cederebbe rispetto al principio di conservazione previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., espressione di quello del favor impugnationis. L'impugnazione sarebbe stata trasmessa, mediante pec, all'indirizzo della sezione competente del Tribunale di Milano rinvenibile sul sito internet del Tribunale. La presentazione della impugnazione sarebbe regolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, laddove deduce il vizio della motivazione con riferimento alla questione di diritto relativa all'improcedibilità, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Come ribadito da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01, non è consentito il motivo di ricorso che deduca vizi di motivazione con riferimento a questioni di diritto. Il vizio della motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è soltanto quello attinente alle questioni di fatto, non anche a quelle di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano state comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la avessero sorretta; d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione. Ne consegue che, in sede di legittimità, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, non soltanto allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, poiché, ove la soluzione di esse non sia giuridicamente corretta, sarà necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge. 2. Il motivo con cui si deduce il vizio di violazione di legge è manifestamente infondato. 2.1. Il comma 6-bis dell'art. 24 del d.l. 137/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 176/2020, prevede, a pena di inammissibilità, il rispetto di alcune regole concernenti la spedizione dell'atto di impugnazione e l'uso di determinate caselle di posta elettronica certificata. Ai sensi del comma 6-ter «L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale». Il comma 6-quinquies prevede in generale che «Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354». Quanto alle impugnazioni relative alle misure cautelari personali, prevede che «Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale». 2.2. La deroga al comma 6-ter va interpretata nel senso che il riesame o l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. non possono essere trasmesse a qualunque pec del Tribunale individuata dal Dgsia, ma solo alla casella di posta elettronica individuata come specifica per il Tribunale del riesame a seguito dell'emissione del provvedimento del Dgsia. 2.3. La casella di posta elettronica del Tribunale del riesame presso cui depositare l'impugnazione non è quella «generica» dello stesso Tribunale del riesame ma solo quella individuata ai sensi del comma 4 dell'art. 24, come si evince dal comma 6-bis, che prevede le cause di inammissibilità. 2.4. Per le procedure cautelari personali l'inammissibilità dell'impugnazione collegata alla trasmissione dell'atto è prevista, per quanto qui interessa, dalla lett. e). L'impugnazione è inammissibile: «e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4». Dunque, l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. deve essere trasmesso, a pena di inammissibilità, all'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale del riesame individuato dal Dgsia. 2.5. L'appello ex art. 310 cod. proc. pen. è stato trasmesso all'indirizzo mail riesame.tribunale.milano@giustiziacertit; tale indirizzo di posta elettronica certificata non è quello previsto con il Provvedimento del DGSIA del 09.11.2020 (depositoattipenali5.tribunale.milano@giustiziacertit) così come specificato dal Presidente del Tribunale di Milano con provvedimento del 11 novembre 2020, trasmesso agli organi dell'avvocatura di Milano. L'appello ex art. 310 cod. proc. pen. è stato, pertanto, correttamente ritenuto inammissibile. 2.6. Va ribadito il principio espresso da Sez. 3, n. 26009 del 29/04/2021, F., Rv. 281734 - 01, secondo cui in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, nei procedimenti cautelari è inammissibile la richiesta di riesame trasmessa ad una casella di posta elettronica certificata diversa da quella indicata dal provvedimento del 9 novembre 2020 emesso dal direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Cfr. nello stesso senso, Sez. 6, n. 46119 del 09/11/2021, M., Rv. 282346 - 01, per cui, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, nei procedimenti cautelari è inammissibile la richiesta di riesame trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco allegato al provvedimento del 9 novembre 2020 del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi del comnna 4 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 , seppur indicato come utilizzabile dal provvedimento organizzativo adottato dal presidente del tribunale, non potendo questo derogare alla previsione di legge. 2.7. Sono poi erroneamente invocati i principi di conservazione e del favor impugnationis posto che la sanzione dell'inammissibilità è specificamente prevista dalla legge. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla ca
Decreto Cassazione n. 02875/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris