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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33298/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Premesso che: la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 13 maggio 2021, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di detenzione continuata di armi comune da sparo; l'imputato ha proposto ricorso, con atto del 30 settembre 2021, censurando la decisione sulla scorta di due motivi con cui ha dedotto, da un lato, la violazione di legge nell'inquadramento dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato e, dall'altro, il vizio di motivazione nell'accertamento della relativa responsabilità; successivamente, in data 14 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] è deceduto, come da certificato di morte acquisito agli atti; - Ritenuto il carattere determinante della segnalata sopravvenienza, in quanto la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando non risulti, come non risulta nel caso di specie, dal testo del provvedimento impugnato l'evidenza (Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790 - 01; fra le altre, Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384 - 01); - Considerato, pertanto, che la sentenza impugnata, per il sopravvenuto decesso del ricorrente, va annullata senza rinvio; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Così deciso il 14 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Premesso che: la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 13 maggio 2021, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di detenzione continuata di armi comune da sparo; l'imputato ha proposto ricorso, con atto del 30 settembre 2021, censurando la decisione sulla scorta di due motivi con cui ha dedotto, da un lato, la violazione di legge nell'inquadramento dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato e, dall'altro, il vizio di motivazione nell'accertamento della relativa responsabilità; successivamente, in data 14 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] è deceduto, come da certificato di morte acquisito agli atti; - Ritenuto il carattere determinante della segnalata sopravvenienza, in quanto la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando non risulti, come non risulta nel caso di specie, dal testo del provvedimento impugnato l'evidenza (Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790 - 01; fra le altre, Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384 - 01); - Considerato, pertanto, che la sentenza impugnata, per il sopravvenuto decesso del ricorrente, va annullata senza rinvio; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 14 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore [OSCURATO:PERSONA]