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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11314/2022

Testo disponibile della fonte

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19 prevede che i servizi postali e di pagamento per i quali non è previsto un regime di monopoli, o legale, sono svolti dall'[OSCURATO:PERSONA] e da altri operatori in regime di libera concorrenza.

Nella specie non sussiste il regime di monopolio poiché la normativa ICI prevede che l'imposta possa essere pagata anche presso il concessionario, presso i Comuni e preso le Banche. 2.2 - Il terzo motivo adduce violazione ed errata e/o distorta applicazione e interpretazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10 e della normativa di legge che disciplina la riscossione dell'IC; motivazione carente, insufficiente e contraddittoria.

Si assume che tale norma non prevede la gratuità per i Concessionari della tenuta dei conti correnti postali e il fatto che la remunerazione per il Concessionario con riferimento alla riscossione dell'ICI sia determinata dalla norma non significa che esso debba essere ritenuto al netto delle spese. 3.1 - Le due censure, che per l'evidente connessione vengono trattate congiuntamente, appaiono fondate.

La L. 23 dicembre 1996, n.662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" prescrive, all'art. 2, le "misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il 2sostegno dell'occupazione e dello sviluppo".

L'articolo citato, al comma 18, stabilisce testualmente: "Entro il 31 marzo 1997, l'Ente poste italiane propone ai beneficiari dei pagamenti delegati previsti al D.P.R. 9 febbraio 1972, n. 171, art.4, l'accredito diretto su conti correnti o conti di deposito postale, previa definizione delle caratteristiche e condizioni di remunerazione di questi ultimi, tramite accordo con il Ministero de/tesoro e la Cassa depositi e prestiti.

Tali forme di accredito diretto possono essere estese, su decisione dell'Ente poste italiane, anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato.

Con decorrenza dal 10 gennaio 1997, il tasso d'interesse riconosciuto ai titolari di conto corrente postale è determinato dall'[OSCURATO:PERSONA] italiane.

Esso può essere definito in maniera differenziata per tipologia di correntista e per caratteristiche del conto, fermo restando l'obbligo di pubblicità e di parità di trattamento in presenza di caratteristiche omogenee.

In maniera analoga l'Ente poste italiane può stabilire commissioni a carico dei correntisti postali.

Con decorrenza dal 1° febbraio 1997, in riferimento ai conti correnti postali e con esclusione dei conti correnti postali intestati ad enti o amministrazioni pubbliche, l'Ente poste italiane può utilizzare l'incremento della giacenza rispetto alla giacenza media del quarto trimestre 1996 per impieghi diretti nei confronti del Tesoro e l'acquisto di titoli di Stato".

Il successivo comma 19 così recita:" I servizi postali e di pagamento per i quali non è esplicitamente previsto dalla normativa vigente un regime di monopolio legale sono svolti dall'Ente poste italiane e dagli altri operatori in regime di libera concorrenza.

In relazione a tali servizi cessa, con decorrenza dal 1° gennaio 1997, ogni forma di obbligo tariffario o sociale posto a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] italiane nonché ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono del predetto Ente, definite dalle norme vigenti.

È soppressa l'esclusività postale dei servizi di trasporto di pacchi e colli previsti dall'articolo 1 del testo unico approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.

Sono abrogati i commi 26, 27 e 28, primo e secondo 2periodo, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2.

È fatto obbligo all'ente di tenere registrazioni contabili separate, isolando in particolare i costi e i ricavi collegati alla fornitura dei servizi erogali in regime di monopolio legale da quelli ottenuti dai servizi prestati in regime di libera concorrenza".

3.2. Dalla interpretazione letterale delle norme sopra riferite si evince che all'Ente poste è stata riconosciuta la facoltà di stabilire commissioni a carico dei correntisti postali, facoltà che viene esclusa nelle ipotesi in cui l'[OSCURATO:PERSONA] agisce in regime di monopolio legale.

La ricorrente eccepisce che la previsione del comma 19 riguarda servizi diversi da quello in esame ed effettivamente la lettera della norma sembra attagliarsi alle sole tipologie di attività che sono rimaste riservate a [OSCURATO:PERSONA], con esclusione, quindi, di quelle - come il servizio di trasporto di pacchi e colli ed anche quello di tenuta dei conti correnti - che sono state liberalizzate.

Ma anche a voler ritenere superata una interpretazione rigidamente letterale della norma, resta decisiva la considerazione che, nell'ambito della riscossione dell'ICI, [OSCURATO:PERSONA] non agisce in regime di monopolio, in quanto il versamento sul conto corrente che il legislatore impone al concessionario di aprire presso [OSCURATO:PERSONA] è solo una delle modalità a disposizione del contribuente per versare l'imposta (basti pensare alla possibilità di effettuare il versamento tramite il sistema bancario). 3.3 - Non induce a diversa statuizione la considerazione che l'utilizzazione del modo di pagamento a mezzo del versamento sul conto corrente postale preveda una tassa a carico del contribuente, poiché essa riguarda il servizio reso al medesimo, laddove oggetto della controversia è il corrispettivo - ontologicamente diverso - per la gestione del conto corrente intestato al concessionario. .3.4 - Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, riguarda il "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma della L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4".

Esso prescrive, per quanto interessa, con l'art. 10 (Versamenti e dichiarazioni) "...2. _Il versamento dell'imposta 2può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze...

3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune di cui all'art. 4 ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento a L. mille per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 o per eccesso se è superiore; al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento.

La commissione spettante al concessionario è a carico del comune impositore ed è stabilita nella misura dell'uno per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 3.500 ed un massimo di L. 100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente...".

L'esame delle norme sopra riferite impone due considerazioni: a) resta confermato che il versamento su conto corrente postale è solo una delle modalità di pagamento che il contribuente può (non "deve") utilizzare; b) viene regolamentata la commissione spettante al concessionario, ma nulla si prevede in ordine alle spese che questi dovrà sostenete che, pertanto, rimangono disciplinate dalle norme che regolano le modalità di pagamento scelte dal contribuente.

Conclusivamente, manca una disciplina normativa che esoneri il concessionario dal pagamento di un corrispettivo per la gestione del conto corrente pur obbligatoriamente aperto presso [OSCURATO:PERSONA].».

4. Provvedendo in sede di rinvio, a seguito di riassunzione del giudizio da parte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 16 marzo 2016, in parziale accoglimento dell'appello ha accertato e dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad applicare una commissione per ciascun versamento effettuato a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. con bollettino postale ICI dal 10 giugno 2001 al 21 marzo 2002 ed ha condannato in via generica [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a pagamento della 2commissione nella misura di C 0,23 per ciascun bollettino con interessi legali dalla domanda al saldo.

La corte di rinvio è pervenuta a tali statuizioni reputando di dover verificare se la debenza della commissione trovava origine in accordi contrattuali e, con riferimento al periodo dal 10 aprile 1997 al 31 maggio 2001, lo ha escluso sulla base di una nota dell'allora [OSCURATO:PERSONA] del 23 marzo 1997, con cui un suo funzionario aveva comunicato l'inserimento dei conti fra quelli esenti, mentre, per il periodo successivo ha dato rilievo ad una richiesta di Poste con lettera raccomandata con a.r. del 29 marzo 2001 basata sull'art. 3 dl d.P.R. n. 144 del 2001.

5. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, contro "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) [...] ora [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]).

Ha resistito con controricorso "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.".

La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. e le parti hanno depositato memorie, mentre il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni.

Rilevato che:

1. Con il primo motivo si deduce: "violazione dell'art. 384 c.p.c. - Violazione del giudicato formatosi sulla inesistenza di una rinuncia alla commissione de qua (anche) per il periodo dal 1.4.1997 al 31.5.2001 - Conseguenti nullità ex art. 360 n. 4 c.p.c.".

1.1. Il motivo illustra innanzitutto una prima censura di pretesa violazione da parte della corte territoriale di rinvio del principio di diritto in forza del quale - in accoglimento del secondo e del terzo motivo - venne disposto il rinvio da questa Corte.

Parte ricorrente, per la verità non parla espressamente di "principio di diritto", ma la sostanza dell'illustrazione, congiunta con l'espressa evocazione dell'art. 384 c.p.c., sebbene senza riferimento al suo primo comma, esprime certamente 2l'assunto che si sia violato il dictum della sentenza di rinvio, la quale, peraltro, non aveva formulato expressis verbis il principio di diritto giustificante la cassazione.

Il motivo in thesi lo evoca, là dove assume che la sentenza dispositiva del rinvio aveva espressamente riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] "la facoltà di stabilire commissioni a carico dei correntisti postali" e nel contempo affermato che "manca una disciplina normativa che esoneri il concessionario dal pagamento di un corrispettivo per la gestione del conto corrente" e da tanto fa derivare che il giudice di rinvio avrebbe contraddetto le implicazioni di tali affermazioni, le quali «non consentivano più alcuna indagine in merito all'an debeatur ".

La censura è in via gradata inammissibile e priva di fondamento.

1.2. L'inammissibilità si configura perché la censura risulta argomentata del tutto assertivamente nel punto a) della pag. 28 e nelle prime quattro righe della successiva: non si spiega perché dalle due affermazioni della sentenza di rinvio sarebbe derivata la preclusione a quella che si dice indagine di merito sull'an debeatur, sicché non si percepisce un argomentare, sebbene astrattamente, cioè salvo verifica di correttezza, idoneo a giustificare l'elusione del disposto di rinvio.

1.3. La censura, se fosse possibile ignorarne il carattere assertorio e se ne ricercasse (con impropria sostituzione all'onere della ricorrente) il senso, risulterebbe comunque priva di pregio, in quanto, come emerge dalla lettura della motivazione della sentenza di rinvio, sopra riprodotta nel "ritenuto che", il principio di diritto in base al quale avvenne la cassazione con rinvio si rinviene esclusivamente nell'affermazione che la domanda di Poste non poteva dirsi priva di fondamento sulla base dell'argomento, sostenuto sia dal primo giudice sia dal giudice di appello nella sentenza cassata, cioè l'agire di [OSCURATO:PERSONA] come monopolista.

La sentenza di rinvio ha disatteso l'assunto dei giudici di merito, per un verso adombrando che l'attività di gestione di conti correnti non 2potesse dirsi oggetto di monopolio, per altro verso e soprattutto affermando che, anche se così non fosse stato, poiché la modalità di pagamento tramite conto corrente non era l'unica possibilità di far luogo al pagamento al concessionario, in concreto non risultava esistente attività monopolistica.

Questi sono i principi di diritto implicitamente desumibili dalla sentenza.

E' appena il caso di rilevare che l'inciso evocato quanto al riferimento all'assenza di norme di esonero del concessionario dal pagamento delle commissioni, concernendo solo l'aspetto normativo, non implicava affatto che al giudice di rinvio fosse inibito di verificare se sul piano della concreto gestione del rapporto di conto corrente inter partes fosse stata esclusa la debenza delle commissioni.

1.4. La seconda censura svolta nel motivo sostiene che la sentenza impugnata, avrebbe violato un giudicato interno, che asserisce formatosi a danno della resistente, per effetto di mancata "riproposizione" nel primo giudizio di legittimità del problema della rinuncia desunta dalla nota dell'[OSCURATO:PERSONA] del 26 marzo 1997.

Prima di tale argomentazione se ne svolge però un'altra, nel senso che la resistente in primo grado si sarebbe limitata solo «a menzionare la predetta nota dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] senza tuttavia formulare, come era suo onere, alcuna specifica eccezione di rinuncia di Poste al credito de quo e tantomeno alcuna conclusione al riguardo (v. conclusioni a pag. 24 della avversa comparsa di costituzione e risposta di primo grado del 17.5.2002 sub doc. 5 fasc. ex art. 369 co. 2 n. 4 c.p.c.), e in secondo grado aveva viceversa formulato una specifica eccezione (quindi di per sé già tardiva ed inammissibile), intitolando un punto della sua Comparsa di Costituzione e risposta del 10.3.2008 "Accettazione, acquiescenza, rinuncia da parte di Poste" (v. punto 4 alle pagg. 14 e 15 della predetta 2Comparsa del 10.3.2008 sub doc. 10 fasc. ex art. 369 co. 2 n. 4 c.p.c.), senza tuttavia mai formulare una relativa domanda accertativa in tal senso e tantomeno in sede di conclusioni neppure in secondo grado (il che già avrebbe dovuto impedire - come impedisce - di per sé di accedere al vaglio della nota in questione)».

La doglianza, quanto all'assunto che l'eccezione di rinuncia non sarebbe stata formulata espressamente in primo grado, ma si sarebbe prodotto solo il documento che la evidenziava, risulta formulata in modo generico, giacché non si riproduce il passo della comparsa in cui la nota si menzionava, come si sarebbe dovuto ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c. e nemmeno si indica la sede della stessa comparsa in cui la menzione era stata fatta: è dunque impossibile procedere alla lettura degli atti, perché questa Corte dovrebbe ricercare Essa, abdicando all'onere della ricorrente, ciò che potrebbe giustificare la sua aspecifica deduzione.

Comunque, ferma l'assorbenza del detto rilievo, posto che si dice che l'eccezione sarebbe stata formulata espressamente in appello e si sostiene che la formulazione sarebbe stata tardiva e inammissibile, si osserva che tale tardività ed inammissibilità era certamente rilevabile d'ufficio (ove esistente effettivamente), ma, essendo essa rilevabile anche ad istanza di parte, [OSCURATO:PERSONA], non avendola rilevata ha concorso, unitamente all'ipotetico mancato rilievo d'ufficio del giudice di appello in sede di rinvio, a cagionarla, con conseguente applicabilità della norma dell'art. 157, terzo comma, c.p.c., secondo l'esegesi fatta da Cass. n. 22341 del 2017 (e successive conformi, fra cui, con particolare riguardo alla violazione delle preclusioni, Cass. n. 26310 del 2021) con riferimento alle eccezioni rilevabili d'ufficio.

Poiché il potere di [OSCURATO:PERSONA] durava quanto quello del giudice di appello in sede di rinvio, detta norma implicava che al più tardi [OSCURATO:PERSONA] dovesse lamentare la pretesa novità ed inammissibilità entro 2la memoria di replica eventualmente depositata in relazione alla rimessione in decisione da parte del giudice di rinvio.

La prospettazione della violazione della preclusione, pur ammesso che essa vi fosse stata, è, dunque, inammissibile in questo giudizio di legittimità, in quanto avrebbe dovuto farsi entro gli scritti difensivi funzionali alla decisione del giudice del rinvio, in quanto il potere della parte durava come quello del giudice (di appello) in sede di rinvio, in mancanza di previsione di esercitabilità in ogni stato e grado del giudizio.

1.5. Venendo alla censura di mancata "riproposizione" in Cassazione della questione della rinuncia, si deve rilevare che la resistente era vittoriosa in appello nella sentenza su cui poi intervenne la cassazione con rinvio.

Nell'illustrazione del motivo non si sostiene ed anzi si esclude implicitamente che il giudice di appello avesse esaminato la questione della rinuncia, in quanto riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c., disattendendola e determinando in tal modo una soccombenza c.d. virtuale della qui resistente.

In tal caso, la parte qui resistente, avrebbe dovuto non già riproporre l'eccezione disattesa, ma proporre ricorso incidentale condizionato.

In realtà, si sostiene che quella questione venne ignorata dal giudice di appello, cioè rimase assorbita per la prioritaria rilevanza data al problema della mancanza della concorrenzialità dell'operare di [OSCURATO:PERSONA].

Ebbene, di fronte all'assorbimento della questione, si deve considerare che l'istituto della "riproposizione", normativamente previso per il giudizio di appello dall'art. 346 c.p.c. (istituto che avrebbe legittimato la qui resistente a meramente riproporre l'eccezione di rinuncia ove formulata in primo grado), è sconosciuto in sede di 2processo di legittimità, atteso che nelle norme sul processo di cassazione non esiste una disposizione come quella dell'art. 346 c.p.c.

Una questione posta dalla parte vittoriosa, non esaminata dal giudice di appello, di fronte al ricorso avversario, se fosse dedotta da detta parte con un ricorso incidentale condizionato, andrebbe incontro alla sanzione dell'inammissibilità di un simile ricorso: questa Corte, pur accolto il ricorso principale avversario e cassata la sentenza direbbe che la questione, proprio in quanto non esaminata, dovrebbe essere esaminata dal giudice del rinvio.

Mentre, ove decidesse, una volta cassata la decisione in accoglimento del ricorso principale di non far luogo a rinvio e di decidere nel merito ravvisandone le condizioni, assumendo i poteri del giudice di appello parimenti dovrebbe esaminare quella questione.

Dalle considerazioni svolte emerge, dunque, che la censura è priva di fondamento là dove imputa alla resistente di non avere "riproposto" la questione della rinuncia all'atto del primo giudizio di cassazione.

1.6. In chiusura dell'illustrazione si allude anche ad una violazione dell'art. 112 per non avere il giudice del rinvio deciso sulla prospettazione dell'esistenza del preteso giudicato che si dice era stata dedotta in conclusionale: la denuncia è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 2 (secondo l'esegesi di cui a Cass. n. 22341 del 2017, seguita da numerose conformi).

La corte di rinvio ha fatto bene a non occuparsi dell'eccezione dedotta nella conclusionale perché la questione posta era palesemente priva di pregio, giusta le considerazioni svolte sopra a proposito dell'inesistenza del giudicato interno e, dunque, mancava il presupposto della decisività della violazione dell'art. 112 c.p.c., che è sotteso alla citata norma dell'art. 360-bis n. 2.

Detta mancanza rende la censura inammissibile ora ai sensi di tale norma.

22. Con il secondo motivo si prospetta: "Violazione e/o errata applicazione delle norme e principi in materia di rinuncia ad un diritto e delle norme di interpretazione dei negozi giuridici con riferimento anche agli artt. 1362 e ss. c.c. - Violazione delle norme in materia di rappresentanza anche co riferimento agli artt. 1387, 1388 e ss. cc . - Violazione delle norme in materia di capacità rappresentativa dell'[OSCURATO:PERSONA] quale [OSCURATO:PERSONA], ivi compresa la violazione dell'art. 3 L. n. 71/1994 - Violazione dell'art. 2697 c.c. - Violazione dell'art. 2729 c-c- - Violazione delle norme e principi in materia di affidamento e di buona fede - Violazione della normativa Bancoposta e delle Condizioni dei servizi Bancoposta e delle relative [OSCURATO:PERSONA] (art. 360 n. 3 c.p.c.)".

2.1. Con una prima censura, che è svolta sub a) nella pagina 32, si addebita alla sentenza impugnata di avere considerato la nota come una rinuncia in violazione della norma dell'art. 1362 c.c.

Si sostiene che l'affermazione contenuta nella nota nel senso che "si precisa ...di aver provveduto all'immediato inserimento dei conti di cui trattasi tra quelli esenti" non sarebbe stata tale da necessitare «di alcuna interpretazione e quindi di nessun ricorso a detta norma [sic] in quanto non avrebbe avuto «i requisiti né testuali né intenzionali idonei ai fini della configurazione di una rinuncia».

L'assunto è del tutto assertorio: non spiega perché la frase della nota non sarebbe stata assoggettabile ad esegesi, astenendosi dal precisare perché non avrebbe potuto essere assoggettata ad uno dei criteri plurimi indicati dall'art. 1362 c.c., i quali, del resto, neppure vengono evocati ed indicati.

In pratica non si dice perché la nota no poteva e non doveva essere interpretata.

2.2. Di seguito, nella pagina 32, con altrettale assertorietà e genericità si sostiene che sarebbero stati violati i criteri esegetici di cui agli artt. 1362, 1366 e 1371 c.c.

In modo apodittico si sostiene che 2l'inserire i conti correnti fra quelli esenti sarebbe stata «cosa ben diversa dalla rinuncia a far valere il diritto alla commissione» e ciò perché una rinuncia doveva risultare «in modo rigoroso ed inequivocabile».

In parte qua il motivo risulta del tutto inidoneo ad evidenziare la violazione o falsa applicazione delle citate norme esegetiche, atteso che non si spiega né come il giudice del rinvio avrebbe violato le norme evocate né come le avrebbe falsamente applicate.

Peraltro, poiché la sentenza impugnata riferisce che [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato "l'efficacia e la valenza esterna" della nota e nulla dice del se essa avesse formulato, di fronte alla prospettazione dell'avversaria, una contestazione dei caratteri di rinuncia della nota stessa, le censure non sfuggono ad un rilievo di novità: sarebbe stato necessario che parte ricorrente, a maggior ragione di fronte al silenzio della corte territoriale, precisasse se e dove aveva svolto contestazioni sull'esegesi del testo della nota come rinuncia.

Questo stesso rilievo merita anche l'inciso finale del citato punta a), dove genericamente si allude alla circostanza che la nota era stata indirizzata ad Ascotributi e quindi a soggetto diverso dalla resistente.

Le censure in discorso sono, dunque, inammissibili.

2.3. Nel successivo punto b) si denuncia violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. per avere la corte di rinvio considerato che il funzionario che aveva sottoscritto la nota fosse abilitato ad una rinuncia ravvisando che essa risultava redatta su carta intestata di [OSCURATO:PERSONA].

Viceversa, poiché nella nota si legge «che trattasi di Dirigente di un subUfficio (denominato "[OSCURATO:PERSONA]") facente parte di una delle tante Divisioni (la "[OSCURATO:PERSONA]") e quindi, in definitiva, neppure di un Dirigente apicale», da tanto («di qui...») sarebbe derivata la violazione delle «su citate norme in materia di rappresentanza (anche degli [OSCURATO:PERSONA])». 2Anche tale censura risulta del tutto generica ed assertoria: si evocano non meglio precisate norme sulla rappresentanza degli enti pubblici.

Se ci si intende riferire all'art. 3 della

I. n. 71/1994, evocata nell'intestazione, rectius all'art. 3 del d.l. n. 487 del 1993, convertito con modificazioni nella detta legge, è sufficiente leggere quest'ultima norma perché si evidenzi che il comma 3 di detta norma nel primo inciso prevede che una serie di competenze di amministrazione e gestione siano riservate ad organi o dalla legge o dallo statuto.

Tanto rende del tutto oscuro il riferimento al disposto normativo.

Anche in tal caso, comunque, ci si astiene dal dire come ed in che termini la questione era stata posta in sede di merito, sicché non è dato comprendere se e dove erano stati prospettati i relativi elementi fattuali.

Ne consegue che risulta anche inidoneamente criticata l'affermazione della sentenza impugnata che dall'uso della carta intestata ha tratto la presunzione di sussistenza della capacità rappresentativa dell'ente: non sapendosi in che termini e con quale grado di specificazione era avvenuta la contestazione del potere rappresentativo, in particolare quanto a ciò che si dice contenuto nella nota circa l'ufficio di provenienza, non è possibile apprezzare se detta presunzione nel caso di specie sia stata applicata secondo i requisiti della gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c.

2.4. Nel punto c) del motivo si prospetta un'ulteriore questione, sempre di violazione di quello che nuovamente viene indicato come «art. 3 L. n. 71/94», nonché «ove occorra, anche delle [...] [OSCURATO:PERSONA] e Condizioni contrattuali Bancoposta».

Essa è dedotta nel senso che la ritenuta rinuncia avrebbe richiesto una modifica della delibera dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 57/96 che in via generalizzata aveva stabilito la debenza delle commissioni.

Senonché si omette di indicare se e dove la questione era stata prospettata nel giudizio di merito.

Poiché il giudice della sentenza impugnata non vi fa cenno e considerato che la 2questione ha anche profili fattuali — quelli inerenti appunto alla necessità di una nuova delibera e quelli del conferimento da parte di quello che si dice «organo dell'[OSCURATO:PERSONA] competente per legge e per Statuto in materia di determinazione di tariffe e quindi di rapporti contrattuali e relativa disciplina economica, e cioè il C.d.A dell'[OSCURATO:PERSONA]», a tacere dell'evocazione delle citate Condizioni - la mancanza di indicazione di cui s'è detto induce a considerare la questione come nuova.

Comunque, essa proprio perché basata sui riferimenti allo Statuto, i quali non vengono specificati in questa sede, sarebbe anche affetta da violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c.

23. In fine, nella lettera d) ci si duole dell'ulteriore motivazione con cui la corte territoriale ha asserito che, pur a non voler considerare esistente il potere rappresentativo del funzionario, la nota avrebbe creato un affidamento incolpevole circa l'esistenza del potere.

La critica a tale motivazione, una volta consolidatasi la motivazione sull'esistenza del potere di rappresentanza, resterebbe assorbita.

Tuttavia, se la si scrutinasse si dovrebbe rilevare che essa viene svolta adducendosi che: a) «si trattava di questione assai rilevante e delicata e che quindi era poco plausibile, secondo i canoni della normale diligenza, che fosse demandata alla disponibilità di un semplice Dirigente minore e per di più, trattandosi di Ente Pubblico, senza neppure la possibilità di ratifica prevista per gli entri privati dall'art. 1393 c.c.»; b) provenendo da un ente pubblico la resistente avrebbe dovuto conoscere la limitazione di poteri rappresentativi in capo ai soli organi di cui alla citata legge.

E' palese anche qui che la censura ruota sempre attorno al problema del potere rappresentativo e, dunque, soffre le carenze a proposito della sua contestazione di cui si è detto sopra.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile,

23. Il terzo motivo denuncia "omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.) ed individua l'oggetto dell'omesso esame nella Delibera del Cd.A dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 57/96, con cui veniva stabilita la commissione.

Il motivo è privo di fondamento: a pag. 3 la sentenza ha espressamente considerato la sopravvenienza ai contratti di conto corrente della detta delibera, ha detto che essa veniva portata a conoscenza del concessionario, ma da lui contestata.

Ha poi fatto leva sulla rinuncia successiva alla contestazione.

Ha dunque esaminato la delibera e l'ha considerata all'evidenza neutralizzata dalla rinuncia.

L'omesso esame è insussistente.

4. Dalla pag. 38 fino alla pag. 40 si illustrano altri due motivi, il quarto ed il quinto, così intestati: "Riproposizione espressa della domanda di riconoscimento della commissione de qua anche per il periodo dal 1.4.2004 fino a tutto l'anno 2006 sulla base del relativo contratto BancoPostaImpresa sottoscritto in pari data dal Concessionario, nonché domanda di indennizzo ex artt. 2041 e 2042 cod. civ."; "Solo ove occorra, omessa pronuncia in merito alle due predette domande in violazione dell'art. 112 c.p.c., co conseguente nullità della sentenza (art. 360 n. 4 c.p.c.)".

Il quarto motivo, come dice la sua intestazione, poiché evoca l'istituto della riproposizione, sulla cui inesistenza in sede di legittimità, si è già detto è privo di fondamento per ciò solo.

Il quinto motivo denuncia astrattamente un vizio deducibile in questa sede, cioè due omissioni di pronuncia, ma lo fa infondatamente.

La prima omissione, quella relativa alla debenza delle commissioni per il periodo dal 2004 fino al 2006, è priva di fondamento: la sentenza impugnata non ha ignorato la domanda, ma l'ha reputata infondata, in quanto ha dato rilievo alla statuizione della sentenza n. 2957 del 2013 che aveva rigettato il primo motivo di ricorso espressamente 2qualificandola determinativa di giudicato interno sulla fissazione del limite temporale della domanda alla data di introduzione di essa.

Si vedano le prime dodici righe della pag. 7 della sentenza.

La seconda omissione di pronuncia, quella relativa alla domanda subordinata di arricchimento senza causa è manifestamente priva di fondamento.

Non potendo naturalmente configurarsi per il periodo dal 1° giugno 2001 al 21 marzo 2002 per cui la domanda di riconoscimento della spettanza delle commissioni è stata accolta, la domanda è manifestamente infondata per il periodo successivo alla data di proposizione della domanda, in quanto riguardo ad essa vale sempre il giudicato interno di cui si è detto ed ha detto la corte di rinvio.

E' vero che Cass. n. 2597 del 2013 dichiarò assorbito, per effetto dell'accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso, ma è palese che la statuizione di infondatezza del primo motivo comportò il giudicato interno sulla limitazione di tutte le domande alla data di proposizione dell'atto introduttivo del giudizio.

Sicché, con quanto indicato nelle citate righe della pagina 7 la sentenza impugnata ha anche escluso implicitamente (e correttamente) che dovesse e potesse esaminarsi la domanda ex artt. 2041 e 2042 per il periodo successivo al 21 marzo 2002.

Con riferimento al periodo dal 1° aprile 1997 sino al 31 maggio del 2001 è palese che, una volta affermata l'esistenza della rinuncia, la domanda di arricchimento risultava palesemente priva di fondamento.

La si può dire senz'altro implicitamente rigettata.

Peraltro, se anche - ma lo si rileva per absurdum - si volesse configurare l'omissione di pronuncia, la sua denuncia sarebbe inammissibile per difetto di decisività ai sensi dell'art. 360-bis n. 2 c.p.c. per come sopra ricostruito, atteso che nessuna utilità potrebbe derivare da una pronuncia espressa su quella domanda, stante appunto l'assorbenza della riconosciuta rinuncia.

5. Il ricorso è conclusivamente rigettato. 2Le spese seguono la soccombenza e sì liquidano in dispostìvo ai sensì del d.m. n. 55 del 2014.

L'esito del ricorso giustifica che si dia atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte riget P.Q.Mr 7 APR2022 ? F uf4z? "trio [OSCURATO:PERSONA] PAMIP~ P 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19 prevede che i servizi postali e di pagamento per i quali non è previsto un regime di monopoli, o legale, sono svolti dall'[OSCURATO:PERSONA] e da altri operatori in regime di libera concorrenza. Nella specie non sussiste il regime di monopolio poiché la normativa ICI prevede che l'imposta possa essere pagata anche presso il concessionario, presso i Comuni e preso le Banche. 2.2 - Il terzo motivo adduce violazione ed errata e/o distorta applicazione e interpretazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10 e della normativa di legge che disciplina la riscossione dell'IC; motivazione carente, insufficiente e contraddittoria. Si assume che tale norma non prevede la gratuità per i Concessionari della tenuta dei conti correnti postali e il fatto che la remunerazione per il Concessionario con riferimento alla riscossione dell'ICI sia determinata dalla norma non significa che esso debba essere ritenuto al netto delle spese. 3.1 - Le due censure, che per l'evidente connessione vengono trattate congiuntamente, appaiono fondate. La L. 23 dicembre 1996, n.662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" prescrive, all'art. 2, le "misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il 2sostegno dell'occupazione e dello sviluppo". L'articolo citato, al comma 18, stabilisce testualmente: "Entro il 31 marzo 1997, l'Ente poste italiane propone ai beneficiari dei pagamenti delegati previsti al D.P.R. 9 febbraio 1972, n. 171, art.4, l'accredito diretto su conti correnti o conti di deposito postale, previa definizione delle caratteristiche e condizioni di remunerazione di questi ultimi, tramite accordo con il Ministero de/tesoro e la Cassa depositi e prestiti. Tali forme di accredito diretto possono essere estese, su decisione dell'Ente poste italiane, anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Con decorrenza dal 10 gennaio 1997, il tasso d'interesse riconosciuto ai titolari di conto corrente postale è determinato dall'[OSCURATO:PERSONA] italiane. Esso può essere definito in maniera differenziata per tipologia di correntista e per caratteristiche del conto, fermo restando l'obbligo di pubblicità e di parità di trattamento in presenza di caratteristiche omogenee. In maniera analoga l'Ente poste italiane può stabilire commissioni a carico dei correntisti postali. Con decorrenza dal 1° febbraio 1997, in riferimento ai conti correnti postali e con esclusione dei conti correnti postali intestati ad enti o amministrazioni pubbliche, l'Ente poste italiane può utilizzare l'incremento della giacenza rispetto alla giacenza media del quarto trimestre 1996 per impieghi diretti nei confronti del Tesoro e l'acquisto di titoli di Stato". Il successivo comma 19 così recita:" I servizi postali e di pagamento per i quali non è esplicitamente previsto dalla normativa vigente un regime di monopolio legale sono svolti dall'Ente poste italiane e dagli altri operatori in regime di libera concorrenza. In relazione a tali servizi cessa, con decorrenza dal 1° gennaio 1997, ogni forma di obbligo tariffario o sociale posto a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] italiane nonché ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono del predetto Ente, definite dalle norme vigenti. È soppressa l'esclusività postale dei servizi di trasporto di pacchi e colli previsti dall'articolo 1 del testo unico approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156. Sono abrogati i commi 26, 27 e 28, primo e secondo 2periodo, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2. È fatto obbligo all'ente di tenere registrazioni contabili separate, isolando in particolare i costi e i ricavi collegati alla fornitura dei servizi erogali in regime di monopolio legale da quelli ottenuti dai servizi prestati in regime di libera concorrenza". 3.2. Dalla interpretazione letterale delle norme sopra riferite si evince che all'Ente poste è stata riconosciuta la facoltà di stabilire commissioni a carico dei correntisti postali, facoltà che viene esclusa nelle ipotesi in cui l'[OSCURATO:PERSONA] agisce in regime di monopolio legale. La ricorrente eccepisce che la previsione del comma 19 riguarda servizi diversi da quello in esame ed effettivamente la lettera della norma sembra attagliarsi alle sole tipologie di attività che sono rimaste riservate a [OSCURATO:PERSONA], con esclusione, quindi, di quelle - come il servizio di trasporto di pacchi e colli ed anche quello di tenuta dei conti correnti - che sono state liberalizzate. Ma anche a voler ritenere superata una interpretazione rigidamente letterale della norma, resta decisiva la considerazione che, nell'ambito della riscossione dell'ICI, [OSCURATO:PERSONA] non agisce in regime di monopolio, in quanto il versamento sul conto corrente che il legislatore impone al concessionario di aprire presso [OSCURATO:PERSONA] è solo una delle modalità a disposizione del contribuente per versare l'imposta (basti pensare alla possibilità di effettuare il versamento tramite il sistema bancario). 3.3 - Non induce a diversa statuizione la considerazione che l'utilizzazione del modo di pagamento a mezzo del versamento sul conto corrente postale preveda una tassa a carico del contribuente, poiché essa riguarda il servizio reso al medesimo, laddove oggetto della controversia è il corrispettivo - ontologicamente diverso - per la gestione del conto corrente intestato al concessionario. .3.4 - Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, riguarda il "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma della L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4". Esso prescrive, per quanto interessa, con l'art. 10 (Versamenti e dichiarazioni) "...2. _Il versamento dell'imposta 2può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze... 3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune di cui all'art. 4 ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento a L. mille per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 o per eccesso se è superiore; al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento. La commissione spettante al concessionario è a carico del comune impositore ed è stabilita nella misura dell'uno per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 3.500 ed un massimo di L. 100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente...". L'esame delle norme sopra riferite impone due considerazioni: a) resta confermato che il versamento su conto corrente postale è solo una delle modalità di pagamento che il contribuente può (non "deve") utilizzare; b) viene regolamentata la commissione spettante al concessionario, ma nulla si prevede in ordine alle spese che questi dovrà sostenete che, pertanto, rimangono disciplinate dalle norme che regolano le modalità di pagamento scelte dal contribuente. Conclusivamente, manca una disciplina normativa che esoneri il concessionario dal pagamento di un corrispettivo per la gestione del conto corrente pur obbligatoriamente aperto presso [OSCURATO:PERSONA].». 4. Provvedendo in sede di rinvio, a seguito di riassunzione del giudizio da parte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 16 marzo 2016, in parziale accoglimento dell'appello ha accertato e dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad applicare una commissione per ciascun versamento effettuato a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. con bollettino postale ICI dal 10 giugno 2001 al 21 marzo 2002 ed ha condannato in via generica [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a pagamento della 2commissione nella misura di C 0,23 per ciascun bollettino con interessi legali dalla domanda al saldo. La corte di rinvio è pervenuta a tali statuizioni reputando di dover verificare se la debenza della commissione trovava origine in accordi contrattuali e, con riferimento al periodo dal 10 aprile 1997 al 31 maggio 2001, lo ha escluso sulla base di una nota dell'allora [OSCURATO:PERSONA] del 23 marzo 1997, con cui un suo funzionario aveva comunicato l'inserimento dei conti fra quelli esenti, mentre, per il periodo successivo ha dato rilievo ad una richiesta di Poste con lettera raccomandata con a.r. del 29 marzo 2001 basata sull'art. 3 dl d.P.R. n. 144 del 2001. 5. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, contro "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) [...] ora [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]). Ha resistito con controricorso "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.". La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. e le parti hanno depositato memorie, mentre il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni. Rilevato che: 1. Con il primo motivo si deduce: "violazione dell'art. 384 c.p.c. - Violazione del giudicato formatosi sulla inesistenza di una rinuncia alla commissione de qua (anche) per il periodo dal 1.4.1997 al 31.5.2001 - Conseguenti nullità ex art. 360 n. 4 c.p.c.". 1.1. Il motivo illustra innanzitutto una prima censura di pretesa violazione da parte della corte territoriale di rinvio del principio di diritto in forza del quale - in accoglimento del secondo e del terzo motivo - venne disposto il rinvio da questa Corte. Parte ricorrente, per la verità non parla espressamente di "principio di diritto", ma la sostanza dell'illustrazione, congiunta con l'espressa evocazione dell'art. 384 c.p.c., sebbene senza riferimento al suo primo comma, esprime certamente 2l'assunto che si sia violato il dictum della sentenza di rinvio, la quale, peraltro, non aveva formulato expressis verbis il principio di diritto giustificante la cassazione. Il motivo in thesi lo evoca, là dove assume che la sentenza dispositiva del rinvio aveva espressamente riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] "la facoltà di stabilire commissioni a carico dei correntisti postali" e nel contempo affermato che "manca una disciplina normativa che esoneri il concessionario dal pagamento di un corrispettivo per la gestione del conto corrente" e da tanto fa derivare che il giudice di rinvio avrebbe contraddetto le implicazioni di tali affermazioni, le quali «non consentivano più alcuna indagine in merito all'an debeatur ". La censura è in via gradata inammissibile e priva di fondamento. 1.2. L'inammissibilità si configura perché la censura risulta argomentata del tutto assertivamente nel punto a) della pag. 28 e nelle prime quattro righe della successiva: non si spiega perché dalle due affermazioni della sentenza di rinvio sarebbe derivata la preclusione a quella che si dice indagine di merito sull'an debeatur, sicché non si percepisce un argomentare, sebbene astrattamente, cioè salvo verifica di correttezza, idoneo a giustificare l'elusione del disposto di rinvio. 1.3. La censura, se fosse possibile ignorarne il carattere assertorio e se ne ricercasse (con impropria sostituzione all'onere della ricorrente) il senso, risulterebbe comunque priva di pregio, in quanto, come emerge dalla lettura della motivazione della sentenza di rinvio, sopra riprodotta nel "ritenuto che", il principio di diritto in base al quale avvenne la cassazione con rinvio si rinviene esclusivamente nell'affermazione che la domanda di Poste non poteva dirsi priva di fondamento sulla base dell'argomento, sostenuto sia dal primo giudice sia dal giudice di appello nella sentenza cassata, cioè l'agire di [OSCURATO:PERSONA] come monopolista. La sentenza di rinvio ha disatteso l'assunto dei giudici di merito, per un verso adombrando che l'attività di gestione di conti correnti non 2potesse dirsi oggetto di monopolio, per altro verso e soprattutto affermando che, anche se così non fosse stato, poiché la modalità di pagamento tramite conto corrente non era l'unica possibilità di far luogo al pagamento al concessionario, in concreto non risultava esistente attività monopolistica. Questi sono i principi di diritto implicitamente desumibili dalla sentenza. E' appena il caso di rilevare che l'inciso evocato quanto al riferimento all'assenza di norme di esonero del concessionario dal pagamento delle commissioni, concernendo solo l'aspetto normativo, non implicava affatto che al giudice di rinvio fosse inibito di verificare se sul piano della concreto gestione del rapporto di conto corrente inter partes fosse stata esclusa la debenza delle commissioni. 1.4. La seconda censura svolta nel motivo sostiene che la sentenza impugnata, avrebbe violato un giudicato interno, che asserisce formatosi a danno della resistente, per effetto di mancata "riproposizione" nel primo giudizio di legittimità del problema della rinuncia desunta dalla nota dell'[OSCURATO:PERSONA] del 26 marzo 1997. Prima di tale argomentazione se ne svolge però un'altra, nel senso che la resistente in primo grado si sarebbe limitata solo «a menzionare la predetta nota dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] senza tuttavia formulare, come era suo onere, alcuna specifica eccezione di rinuncia di Poste al credito de quo e tantomeno alcuna conclusione al riguardo (v. conclusioni a pag. 24 della avversa comparsa di costituzione e risposta di primo grado del 17.5.2002 sub doc. 5 fasc. ex art. 369 co. 2 n. 4 c.p.c.), e in secondo grado aveva viceversa formulato una specifica eccezione (quindi di per sé già tardiva ed inammissibile), intitolando un punto della sua Comparsa di Costituzione e risposta del 10.3.2008 "Accettazione, acquiescenza, rinuncia da parte di Poste" (v. punto 4 alle pagg. 14 e 15 della predetta 2Comparsa del 10.3.2008 sub doc. 10 fasc. ex art. 369 co. 2 n. 4 c.p.c.), senza tuttavia mai formulare una relativa domanda accertativa in tal senso e tantomeno in sede di conclusioni neppure in secondo grado (il che già avrebbe dovuto impedire - come impedisce - di per sé di accedere al vaglio della nota in questione)». La doglianza, quanto all'assunto che l'eccezione di rinuncia non sarebbe stata formulata espressamente in primo grado, ma si sarebbe prodotto solo il documento che la evidenziava, risulta formulata in modo generico, giacché non si riproduce il passo della comparsa in cui la nota si menzionava, come si sarebbe dovuto ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c. e nemmeno si indica la sede della stessa comparsa in cui la menzione era stata fatta: è dunque impossibile procedere alla lettura degli atti, perché questa Corte dovrebbe ricercare Essa, abdicando all'onere della ricorrente, ciò che potrebbe giustificare la sua aspecifica deduzione. Comunque, ferma l'assorbenza del detto rilievo, posto che si dice che l'eccezione sarebbe stata formulata espressamente in appello e si sostiene che la formulazione sarebbe stata tardiva e inammissibile, si osserva che tale tardività ed inammissibilità era certamente rilevabile d'ufficio (ove esistente effettivamente), ma, essendo essa rilevabile anche ad istanza di parte, [OSCURATO:PERSONA], non avendola rilevata ha concorso, unitamente all'ipotetico mancato rilievo d'ufficio del giudice di appello in sede di rinvio, a cagionarla, con conseguente applicabilità della norma dell'art. 157, terzo comma, c.p.c., secondo l'esegesi fatta da Cass. n. 22341 del 2017 (e successive conformi, fra cui, con particolare riguardo alla violazione delle preclusioni, Cass. n. 26310 del 2021) con riferimento alle eccezioni rilevabili d'ufficio. Poiché il potere di [OSCURATO:PERSONA] durava quanto quello del giudice di appello in sede di rinvio, detta norma implicava che al più tardi [OSCURATO:PERSONA] dovesse lamentare la pretesa novità ed inammissibilità entro 2la memoria di replica eventualmente depositata in relazione alla rimessione in decisione da parte del giudice di rinvio. La prospettazione della violazione della preclusione, pur ammesso che essa vi fosse stata, è, dunque, inammissibile in questo giudizio di legittimità, in quanto avrebbe dovuto farsi entro gli scritti difensivi funzionali alla decisione del giudice del rinvio, in quanto il potere della parte durava come quello del giudice (di appello) in sede di rinvio, in mancanza di previsione di esercitabilità in ogni stato e grado del giudizio. 1.5. Venendo alla censura di mancata "riproposizione" in Cassazione della questione della rinuncia, si deve rilevare che la resistente era vittoriosa in appello nella sentenza su cui poi intervenne la cassazione con rinvio. Nell'illustrazione del motivo non si sostiene ed anzi si esclude implicitamente che il giudice di appello avesse esaminato la questione della rinuncia, in quanto riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c., disattendendola e determinando in tal modo una soccombenza c.d. virtuale della qui resistente. In tal caso, la parte qui resistente, avrebbe dovuto non già riproporre l'eccezione disattesa, ma proporre ricorso incidentale condizionato. In realtà, si sostiene che quella questione venne ignorata dal giudice di appello, cioè rimase assorbita per la prioritaria rilevanza data al problema della mancanza della concorrenzialità dell'operare di [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, di fronte all'assorbimento della questione, si deve considerare che l'istituto della "riproposizione", normativamente previso per il giudizio di appello dall'art. 346 c.p.c. (istituto che avrebbe legittimato la qui resistente a meramente riproporre l'eccezione di rinuncia ove formulata in primo grado), è sconosciuto in sede di 2processo di legittimità, atteso che nelle norme sul processo di cassazione non esiste una disposizione come quella dell'art. 346 c.p.c. Una questione posta dalla parte vittoriosa, non esaminata dal giudice di appello, di fronte al ricorso avversario, se fosse dedotta da detta parte con un ricorso incidentale condizionato, andrebbe incontro alla sanzione dell'inammissibilità di un simile ricorso: questa Corte, pur accolto il ricorso principale avversario e cassata la sentenza direbbe che la questione, proprio in quanto non esaminata, dovrebbe essere esaminata dal giudice del rinvio. Mentre, ove decidesse, una volta cassata la decisione in accoglimento del ricorso principale di non far luogo a rinvio e di decidere nel merito ravvisandone le condizioni, assumendo i poteri del giudice di appello parimenti dovrebbe esaminare quella questione. Dalle considerazioni svolte emerge, dunque, che la censura è priva di fondamento là dove imputa alla resistente di non avere "riproposto" la questione della rinuncia all'atto del primo giudizio di cassazione. 1.6. In chiusura dell'illustrazione si allude anche ad una violazione dell'art. 112 per non avere il giudice del rinvio deciso sulla prospettazione dell'esistenza del preteso giudicato che si dice era stata dedotta in conclusionale: la denuncia è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 2 (secondo l'esegesi di cui a Cass. n. 22341 del 2017, seguita da numerose conformi). La corte di rinvio ha fatto bene a non occuparsi dell'eccezione dedotta nella conclusionale perché la questione posta era palesemente priva di pregio, giusta le considerazioni svolte sopra a proposito dell'inesistenza del giudicato interno e, dunque, mancava il presupposto della decisività della violazione dell'art. 112 c.p.c., che è sotteso alla citata norma dell'art. 360-bis n. 2. Detta mancanza rende la censura inammissibile ora ai sensi di tale norma. 22. Con il secondo motivo si prospetta: "Violazione e/o errata applicazione delle norme e principi in materia di rinuncia ad un diritto e delle norme di interpretazione dei negozi giuridici con riferimento anche agli artt. 1362 e ss. c.c. - Violazione delle norme in materia di rappresentanza anche co riferimento agli artt. 1387, 1388 e ss. cc . - Violazione delle norme in materia di capacità rappresentativa dell'[OSCURATO:PERSONA] quale [OSCURATO:PERSONA], ivi compresa la violazione dell'art. 3 L. n. 71/1994 - Violazione dell'art. 2697 c.c. - Violazione dell'art. 2729 c-c- - Violazione delle norme e principi in materia di affidamento e di buona fede - Violazione della normativa Bancoposta e delle Condizioni dei servizi Bancoposta e delle relative [OSCURATO:PERSONA] (art. 360 n. 3 c.p.c.)". 2.1. Con una prima censura, che è svolta sub a) nella pagina 32, si addebita alla sentenza impugnata di avere considerato la nota come una rinuncia in violazione della norma dell'art. 1362 c.c. Si sostiene che l'affermazione contenuta nella nota nel senso che "si precisa ...di aver provveduto all'immediato inserimento dei conti di cui trattasi tra quelli esenti" non sarebbe stata tale da necessitare «di alcuna interpretazione e quindi di nessun ricorso a detta norma [sic] in quanto non avrebbe avuto «i requisiti né testuali né intenzionali idonei ai fini della configurazione di una rinuncia». L'assunto è del tutto assertorio: non spiega perché la frase della nota non sarebbe stata assoggettabile ad esegesi, astenendosi dal precisare perché non avrebbe potuto essere assoggettata ad uno dei criteri plurimi indicati dall'art. 1362 c.c., i quali, del resto, neppure vengono evocati ed indicati. In pratica non si dice perché la nota no poteva e non doveva essere interpretata. 2.2. Di seguito, nella pagina 32, con altrettale assertorietà e genericità si sostiene che sarebbero stati violati i criteri esegetici di cui agli artt. 1362, 1366 e 1371 c.c. In modo apodittico si sostiene che 2l'inserire i conti correnti fra quelli esenti sarebbe stata «cosa ben diversa dalla rinuncia a far valere il diritto alla commissione» e ciò perché una rinuncia doveva risultare «in modo rigoroso ed inequivocabile». In parte qua il motivo risulta del tutto inidoneo ad evidenziare la violazione o falsa applicazione delle citate norme esegetiche, atteso che non si spiega né come il giudice del rinvio avrebbe violato le norme evocate né come le avrebbe falsamente applicate. Peraltro, poiché la sentenza impugnata riferisce che [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato "l'efficacia e la valenza esterna" della nota e nulla dice del se essa avesse formulato, di fronte alla prospettazione dell'avversaria, una contestazione dei caratteri di rinuncia della nota stessa, le censure non sfuggono ad un rilievo di novità: sarebbe stato necessario che parte ricorrente, a maggior ragione di fronte al silenzio della corte territoriale, precisasse se e dove aveva svolto contestazioni sull'esegesi del testo della nota come rinuncia. Questo stesso rilievo merita anche l'inciso finale del citato punta a), dove genericamente si allude alla circostanza che la nota era stata indirizzata ad Ascotributi e quindi a soggetto diverso dalla resistente. Le censure in discorso sono, dunque, inammissibili. 2.3. Nel successivo punto b) si denuncia violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. per avere la corte di rinvio considerato che il funzionario che aveva sottoscritto la nota fosse abilitato ad una rinuncia ravvisando che essa risultava redatta su carta intestata di [OSCURATO:PERSONA]. Viceversa, poiché nella nota si legge «che trattasi di Dirigente di un subUfficio (denominato "[OSCURATO:PERSONA]") facente parte di una delle tante Divisioni (la "[OSCURATO:PERSONA]") e quindi, in definitiva, neppure di un Dirigente apicale», da tanto («di qui...») sarebbe derivata la violazione delle «su citate norme in materia di rappresentanza (anche degli [OSCURATO:PERSONA])». 2Anche tale censura risulta del tutto generica ed assertoria: si evocano non meglio precisate norme sulla rappresentanza degli enti pubblici. Se ci si intende riferire all'art. 3 della I. n. 71/1994, evocata nell'intestazione, rectius all'art. 3 del d.l. n. 487 del 1993, convertito con modificazioni nella detta legge, è sufficiente leggere quest'ultima norma perché si evidenzi che il comma 3 di detta norma nel primo inciso prevede che una serie di competenze di amministrazione e gestione siano riservate ad organi o dalla legge o dallo statuto. Tanto rende del tutto oscuro il riferimento al disposto normativo. Anche in tal caso, comunque, ci si astiene dal dire come ed in che termini la questione era stata posta in sede di merito, sicché non è dato comprendere se e dove erano stati prospettati i relativi elementi fattuali. Ne consegue che risulta anche inidoneamente criticata l'affermazione della sentenza impugnata che dall'uso della carta intestata ha tratto la presunzione di sussistenza della capacità rappresentativa dell'ente: non sapendosi in che termini e con quale grado di specificazione era avvenuta la contestazione del potere rappresentativo, in particolare quanto a ciò che si dice contenuto nella nota circa l'ufficio di provenienza, non è possibile apprezzare se detta presunzione nel caso di specie sia stata applicata secondo i requisiti della gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. 2.4. Nel punto c) del motivo si prospetta un'ulteriore questione, sempre di violazione di quello che nuovamente viene indicato come «art. 3 L. n. 71/94», nonché «ove occorra, anche delle [...] [OSCURATO:PERSONA] e Condizioni contrattuali Bancoposta». Essa è dedotta nel senso che la ritenuta rinuncia avrebbe richiesto una modifica della delibera dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 57/96 che in via generalizzata aveva stabilito la debenza delle commissioni. Senonché si omette di indicare se e dove la questione era stata prospettata nel giudizio di merito. Poiché il giudice della sentenza impugnata non vi fa cenno e considerato che la 2questione ha anche profili fattuali — quelli inerenti appunto alla necessità di una nuova delibera e quelli del conferimento da parte di quello che si dice «organo dell'[OSCURATO:PERSONA] competente per legge e per Statuto in materia di determinazione di tariffe e quindi di rapporti contrattuali e relativa disciplina economica, e cioè il C.d.A dell'[OSCURATO:PERSONA]», a tacere dell'evocazione delle citate Condizioni - la mancanza di indicazione di cui s'è detto induce a considerare la questione come nuova. Comunque, essa proprio perché basata sui riferimenti allo Statuto, i quali non vengono specificati in questa sede, sarebbe anche affetta da violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c. 23. In fine, nella lettera d) ci si duole dell'ulteriore motivazione con cui la corte territoriale ha asserito che, pur a non voler considerare esistente il potere rappresentativo del funzionario, la nota avrebbe creato un affidamento incolpevole circa l'esistenza del potere. La critica a tale motivazione, una volta consolidatasi la motivazione sull'esistenza del potere di rappresentanza, resterebbe assorbita. Tuttavia, se la si scrutinasse si dovrebbe rilevare che essa viene svolta adducendosi che: a) «si trattava di questione assai rilevante e delicata e che quindi era poco plausibile, secondo i canoni della normale diligenza, che fosse demandata alla disponibilità di un semplice Dirigente minore e per di più, trattandosi di Ente Pubblico, senza neppure la possibilità di ratifica prevista per gli entri privati dall'art. 1393 c.c.»; b) provenendo da un ente pubblico la resistente avrebbe dovuto conoscere la limitazione di poteri rappresentativi in capo ai soli organi di cui alla citata legge. E' palese anche qui che la censura ruota sempre attorno al problema del potere rappresentativo e, dunque, soffre le carenze a proposito della sua contestazione di cui si è detto sopra. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile, 23. Il terzo motivo denuncia "omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.) ed individua l'oggetto dell'omesso esame nella Delibera del Cd.A dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 57/96, con cui veniva stabilita la commissione. Il motivo è privo di fondamento: a pag. 3 la sentenza ha espressamente considerato la sopravvenienza ai contratti di conto corrente della detta delibera, ha detto che essa veniva portata a conoscenza del concessionario, ma da lui contestata. Ha poi fatto leva sulla rinuncia successiva alla contestazione. Ha dunque esaminato la delibera e l'ha considerata all'evidenza neutralizzata dalla rinuncia. L'omesso esame è insussistente. 4. Dalla pag. 38 fino alla pag. 40 si illustrano altri due motivi, il quarto ed il quinto, così intestati: "Riproposizione espressa della domanda di riconoscimento della commissione de qua anche per il periodo dal 1.4.2004 fino a tutto l'anno 2006 sulla base del relativo contratto BancoPostaImpresa sottoscritto in pari data dal Concessionario, nonché domanda di indennizzo ex artt. 2041 e 2042 cod. civ."; "Solo ove occorra, omessa pronuncia in merito alle due predette domande in violazione dell'art. 112 c.p.c., co conseguente nullità della sentenza (art. 360 n. 4 c.p.c.)". Il quarto motivo, come dice la sua intestazione, poiché evoca l'istituto della riproposizione, sulla cui inesistenza in sede di legittimità, si è già detto è privo di fondamento per ciò solo. Il quinto motivo denuncia astrattamente un vizio deducibile in questa sede, cioè due omissioni di pronuncia, ma lo fa infondatamente. La prima omissione, quella relativa alla debenza delle commissioni per il periodo dal 2004 fino al 2006, è priva di fondamento: la sentenza impugnata non ha ignorato la domanda, ma l'ha reputata infondata, in quanto ha dato rilievo alla statuizione della sentenza n. 2957 del 2013 che aveva rigettato il primo motivo di ricorso espressamente 2qualificandola determinativa di giudicato interno sulla fissazione del limite temporale della domanda alla data di introduzione di essa. Si vedano le prime dodici righe della pag. 7 della sentenza. La seconda omissione di pronuncia, quella relativa alla domanda subordinata di arricchimento senza causa è manifestamente priva di fondamento. Non potendo naturalmente configurarsi per il periodo dal 1° giugno 2001 al 21 marzo 2002 per cui la domanda di riconoscimento della spettanza delle commissioni è stata accolta, la domanda è manifestamente infondata per il periodo successivo alla data di proposizione della domanda, in quanto riguardo ad essa vale sempre il giudicato interno di cui si è detto ed ha detto la corte di rinvio. E' vero che Cass. n. 2597 del 2013 dichiarò assorbito, per effetto dell'accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso, ma è palese che la statuizione di infondatezza del primo motivo comportò il giudicato interno sulla limitazione di tutte le domande alla data di proposizione dell'atto introduttivo del giudizio. Sicché, con quanto indicato nelle citate righe della pagina 7 la sentenza impugnata ha anche escluso implicitamente (e correttamente) che dovesse e potesse esaminarsi la domanda ex artt. 2041 e 2042 per il periodo successivo al 21 marzo 2002. Con riferimento al periodo dal 1° aprile 1997 sino al 31 maggio del 2001 è palese che, una volta affermata l'esistenza della rinuncia, la domanda di arricchimento risultava palesemente priva di fondamento. La si può dire senz'altro implicitamente rigettata. Peraltro, se anche - ma lo si rileva per absurdum - si volesse configurare l'omissione di pronuncia, la sua denuncia sarebbe inammissibile per difetto di decisività ai sensi dell'art. 360-bis n. 2 c.p.c. per come sopra ricostruito, atteso che nessuna utilità potrebbe derivare da una pronuncia espressa su quella domanda, stante appunto l'assorbenza della riconosciuta rinuncia. 5. Il ricorso è conclusivamente rigettato. 2Le spese seguono la soccombenza e sì liquidano in dispostìvo ai sensì del d.m. n. 55 del 2014. L'esito del ricorso giustifica che si dia atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte riget P.Q.Mr 7 APR2022 ? F uf4z? "trio [OSCURATO:PERSONA] PAMIP~ P 2
Sentenza Cassazione n. 11314/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris