CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13585/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bari, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del 16/06/2022 del G.i.p. del Tribunale di Foggia, emessa in esito a giudizio abbreviato, rideterminava in due anni di reclusione ed C 3.000,00 di multa la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di tentato riciclaggio di un'autovettura (capo 1 dell'imputazione) e ricettazione di un altro autoveicolo (capo 2 dell'imputazione). 2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bari, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza o la contraddittorietà della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bari avrebbe omesso di motivare in ordine alla mancata concessione delle suddette circostanze attenuanti, la contraddittorietà tra la mancata concessione di tali circostanze attenuanti e la concessione della sospensione condizionale della pena e che la stessa Corte d'appello non abbia valorizzato, in senso favorevole al riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., il suo comportamento processuale, segnatamente, il fatto che egli aveva chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato e aveva concluso un concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 133 cod. pen. e dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione, con riguardo alla determinazione della misura della pena. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bari, nell'irrogare una pena superiore al minimo edittale, avrebbe omesso di motivare con riguardo alle ragioni che l'avevano indotta ad accogliere la richiesta delle parti in ordine alla determinazione della misura della pena e, in particolare, alle ragioni della mancata diminuzione della pena per il delitto tentato «nella massima estensione consentita», come egli aveva chiesto nel proprio atto di appello. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione con riguardo alla determinazione della misura dell'aumento di pena per il meno grave reato-satellite in continuazione. 3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - salvo il caso in cui sia dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). La Corte di cassazione ha anche precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01. In motivazione, la Corte ha precisato che tale principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., il quale costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo). Ciò rammentato, si deve rilevare che i tre motivi di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena per il reato-base e dell'aumento di pena per il reato- satellite - senza evidenziare, con riguardo a queste due ultime censure, che i vizi denunciati si siano in alcun modo trasfusi in un'illegalità della sanzione inflitta - non rientrano tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello. Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5 -bis - il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro