CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 38070/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11154/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e residente, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 25, elettivamente domiciliat a in Roma , alla Via della [OSCURATO:PERSONA] n. 201 , presso lo studio d ell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: FNTG LC76T06H 501U ), da l quale è rappresentata e difesa, giusta procura redattasu foglio separato ed autenticata con firma digitale; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate Riscossione; Estratti di ruolo – Liquidazione spese processuali al di sotto dei minimi tariffari -intimata – -avverso la sentenza n. 1230/2021 emessa dalla C TR Lazio il 0 1 / 03 /20 2 1 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso alcuni estratti di ruolo, eccependo la prescrizione dei crediti tributari ad essi sottesi, in mancanza di ricezione tempestiva di atti interruttivi. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, compensando per intero tra le parti le spese del giudizio. 3. Sull’appello del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, evidenziando che non ricorrevano né la soccombenza reciproca né altre gravi ed eccezionali ragioni che giustificassero la compensazione integrale delle spese. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la Abbate sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce laviolazione o falsa applicazione degli artt. 4 dm 5.4.2014, n. 55 (come modificato dal dm n. 37/2008) e 15 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR operato una liquidazione delle spese legali non distinta per fasi e, comunque, inferiore sia ai parametri medi che a quelli minimi. 1.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione. Va preliminarmente evidenziato, in relazione alla recente pronuncia a Sezioni Unite n. 26283 del 2022, che, in difetto di impugnazione da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, si è formato il giudicato interno in ordine all’ammissibilità e fondatezza del ricorso della contribuente. Passando al merito della controversia, va, del pari in via preliminare, osservato che, non avendo il ricorrente dedotto né, tanto meno, riprodotto di aver depositato in appello una notula delle spese, la CTR non era tenuta ad indicare le ragioni per le quali aveva operato una eliminazione o riduzione di voci. Ciò debitamente premesso, la presente controversia va risolta alla luce dei seguenti principi: 1)in materia di spese di giustizia, la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima il diritto al compenso della relativa fase (Sez. 6 -2, Ordinanza n. 34575 del 16/11/2021); 2)in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021); 3)in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è, invece, doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, secondo cui l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella); invero, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (Sez. 1, Ordinanza n. 4782 del 24/02/2020); 4)ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11601 del 14/05/2018; conf. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35270 del 18/11/2021); Orbene, considerato che il valore della causa era pari ad euro 1.168,31 (dovendosi, per l’effetto, applicare lo scaglione che va da euro 1.100,01 ad euro 5.200) e che i valori medi di cui all’allegata tabella possono essere diminuiti fino al 50%, i valori minimi intangibili (per la fase istruttoria la diminuzione, invece, è di regola fino al 70%), in base alle tabelle 23 e 24, sarebbero stati pari, avuto riguardo al primo grado di giudizio dinanzi alla CTP, a complessivi euro 1.066,00 e, avuto riguardo al secondo grado di giudizio dinanzi alla CTR, a complessivi euro 1.227,00. Da ciò consegue che la CTR ha riconosciuto, sia quanto al primo grado che con riferimento al secondo grado, importi (rispettivamente, di euro 300,00 e di euro 350,00) inferiori ai minimi tariffari. 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va cassata. Tuttavia, considerato che medio tempore è entrato in vigore il dm 13.8.2022, n. 147, il cui sesto comma prevede, come regime temporale, che “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, non essendosi, nella fattispecie, ancora esaurita l’attività professionale, la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio, dovendo il giudice di rinvio determinare i compensi sulla base dei nuovi parametri. P.Q.M. La Corte accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in