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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 settembre 1989

Cassazione n. 30981/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/09/1989 avverso l'ordinanza del 16/04/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Cori ordinanza del 16 aprile 2024 il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di L'Aquila del 22 maggio 2014, irrevocabile il 19 aprile 2016, alla pena di 2 anni di reclusione, pena sospesa, per fatto commesso il 26 settembre 2012.

L'istanza è stata accolta ex art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. per il sopraggiungere di ulteriore condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163 (sentenza del Tribunale di Salerno emessa il 20 marzo 2014, (9, irrevocabile il 9 aprile 2014, di condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione per reato commesso da luglio 2011 a gennaio 2012).

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge per essere stata revocata la sospensione condizionale nonostante che la sentenza che ha determinato la revoca fosse stata emessa prima di quella che fa concesso la sospensione condizionale; deduce, inoltre, che la causa ostativa era documentalmente nota al giudice della cognizione del grado di appello che non ha revocato la sospensione con pronuncia ormai passata in giudicato; deduce ancora che erano decorsi i cinque anni di cui all'art. 167 cod. pen. senza la commissione di ulteriori reati.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Lordinanza impugnata ha motivato la revoca della sospensione condizionale con il sopraggiungere della ulteriore senten2a di condanna di cui all'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. per delttto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti massimi di cui all'art.163 cod. pen.

In realtà, però, la giurisprudenza di legittimità ritiene che "la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza 'dei termini di durata dello stesso (Sez. 1, Sentenza n. 47050 del 29/11/2017, dep. 2018, Szal, Rv. 274333; conformi Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012, Mazzilli, Rv. 253368; Sez. 4, n. 45716 del 11/11/2008, Peruzzini, Rv. 242036).

E, ,nel caso in esame, la sentenza che ha determinato la revoca del beneficio era divenul:a irrevocabile non nei cinque anni decorrenti dalla data irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio (il 19 aprile 2016), ma prima di essa (il 9 aprile 2014).

Ne consegue che la statuizione del giudice dell'esecuzione contiene la violazione di legge che è stata dedotta nel ricorso e che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per , un nuovo giudizio, in cui il giudice dell'esecuzione dovrà valutare se nella complessiva situazione del condannato, che ha riportato, per effetto di diversi titoli, la condanna a pene che superano il limite massimo di cui all'art. 163 cod. pen., sussistano eventualmente altre cause di revoca della pena sospesa a lui concessa con sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 22 maggio 2014.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna-ufficio gip.

Così deciso il 15 luglio 2024 Il consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/09/1989 avverso l'ordinanza del 16/04/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Cori ordinanza del 16 aprile 2024 il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di L'Aquila del 22 maggio 2014, irrevocabile il 19 aprile 2016, alla pena di 2 anni di reclusione, pena sospesa, per fatto commesso il 26 settembre 2012. L'istanza è stata accolta ex art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. per il sopraggiungere di ulteriore condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163 (sentenza del Tribunale di Salerno emessa il 20 marzo 2014, (9, irrevocabile il 9 aprile 2014, di condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione per reato commesso da luglio 2011 a gennaio 2012). 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge per essere stata revocata la sospensione condizionale nonostante che la sentenza che ha determinato la revoca fosse stata emessa prima di quella che fa concesso la sospensione condizionale; deduce, inoltre, che la causa ostativa era documentalmente nota al giudice della cognizione del grado di appello che non ha revocato la sospensione con pronuncia ormai passata in giudicato; deduce ancora che erano decorsi i cinque anni di cui all'art. 167 cod. pen. senza la commissione di ulteriori reati. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Lordinanza impugnata ha motivato la revoca della sospensione condizionale con il sopraggiungere della ulteriore senten2a di condanna di cui all'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. per delttto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti massimi di cui all'art.163 cod. pen. In realtà, però, la giurisprudenza di legittimità ritiene che "la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza 'dei termini di durata dello stesso (Sez. 1, Sentenza n. 47050 del 29/11/2017, dep. 2018, Szal, Rv. 274333; conformi Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012, Mazzilli, Rv. 253368; Sez. 4, n. 45716 del 11/11/2008, Peruzzini, Rv. 242036). E, ,nel caso in esame, la sentenza che ha determinato la revoca del beneficio era divenul:a irrevocabile non nei cinque anni decorrenti dalla data irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio (il 19 aprile 2016), ma prima di essa (il 9 aprile 2014). Ne consegue che la statuizione del giudice dell'esecuzione contiene la violazione di legge che è stata dedotta nel ricorso e che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per , un nuovo giudizio, in cui il giudice dell'esecuzione dovrà valutare se nella complessiva situazione del condannato, che ha riportato, per effetto di diversi titoli, la condanna a pene che superano il limite massimo di cui all'art. 163 cod. pen., sussistano eventualmente altre cause di revoca della pena sospesa a lui concessa con sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 22 maggio 2014. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna-ufficio gip. Così deciso il 15 luglio 2024 Il consi
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