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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 dicembre 2023

Cassazione n. 36565/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 18 / 12/2023 C .

C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 2507 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2507del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57H68 B500C) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56L03 E878C) e Fran- cesco M. Cornicello (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73B13 D086U) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47M04 D542V) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catan- zaron. 1318/2020, pubblicata in data 28 settembre 20 20 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 18 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- liane S.p.A.per ottenere l’accertamento della esatta misura de- gli interessia lei spettanti in relazione ad un buono postale frut- tifero acquistato nel 1985, nonché la condanna della società convenuta al pagamento di quanto ancora dovuto a tale titolo.

Ric. n. 2507/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Castrovillari.

La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la Cornicelli, sulla base di un unicomotivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione e/ o falsa applicazione della normativa di cui all’ art. 173 DPR 156/73, così come modificata dalla L. n. 588/1974, e dell’art. 5 del DM del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cpc- Omessa e/o contraddittoria e/o errata motivazione in relazione alla disapplicazione dei principi di diritto enunciati dalla s.e. di Cassazione a s.u. con le sentenze n.ri 13979/2007 e 3963/2019, nonché rispetto ad altre statuizioni sent. n.ri 19002/2017e 4761/2018».

La ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel non attribuire prevalenza ai dati indicativi degli interessi ri- sultanti dal buono postale , anche nel caso di discrepanza con quelli previsti e stabiliti dal decreto ministeriale istitutivo della serie, in tal modo ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di questa stessa Corte.

Il ricorso è infondato.

Risulta assorbente rispetto ad ogni altra questione il rilievo che, secondo i più recenti indirizzi di questa Cortein tema di buoni postali fruttiferi, cui il Collegio ritiene di dover dare piena con- tinuità, in quanto ormai consolidati: Ric. n. 2507/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 a) «la disciplina contenuta nell’abrogato art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall’art. 1 del decreto-leggen. 460 del 1974, convertitoin legge n. 588 del 1974 – che con- sentiva variazioni, anche “in pejus”, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contempe- ramento tra l’interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali delle parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla se- rie –istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 –di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, fis- sando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza dal 1° gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favo- revole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4748 del 14/02/2022, Rv. 664017 –01); b)«poiché l’interpretazione del testo contrattuale deve raccor- dare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l’indicazione, per i buoni postali della serie “Q/P”, di rendimenti relativi alla serie “P” per l’ultimo periodo di fruttuo- sità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sosti- tutiva di quella della serie “P”, in cui erano inseriti i detti rendi- menti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi pro- messi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla prece- dente tabella, così da rendere evidente l’assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una Ric. n. 2507/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell’art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22619 del 26/07/2023, Rv. 668438 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 4384 del 10/02/2022, Rv. 664164 – 01; cfr., in proposito, e nel medesimo senso, anche Cass., Sez.

U, Sentenza n. 3963 del 11/02/2019, Rv. 652851 –01, benché erroneamente richiamata dalla ricorrente a sostegno della sua tesi).

Sulla base dei principi di diritto esposti, deve ritenersi conforme a diritto la sentenza impugnata, con la quale è stata ricono- sciuta corretta e pienamente satisfattiva la liquidazione alla ri- corrente degli interessi al tasso indicato con decreto del Mini- stro del Ministero del Tesoro, di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni, in data 13 giugno 1986, in relazione al buono postale fruttifero nella sua titolarità. 2.Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi suffi- cienti a tal fine, anche in considerazione del solo recente con- solidamento, nella giurisprudenza di questa stessa Corte, dell’indirizzo sulla base del quale è stata decisa la controversia, che aveva in precedenza dato luogo a interpretazioni contra- stanti.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: Ric. n. 2507/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 - rigetta il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 18 / 12/2023 C . C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 2507 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2507del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57H68 B500C) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56L03 E878C) e Fran- cesco M. Cornicello (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73B13 D086U) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47M04 D542V) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catan- zaron. 1318/2020, pubblicata in data 28 settembre 20 20 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 18 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- liane S.p.A.per ottenere l’accertamento della esatta misura de- gli interessia lei spettanti in relazione ad un buono postale frut- tifero acquistato nel 1985, nonché la condanna della società convenuta al pagamento di quanto ancora dovuto a tale titolo. Ric. n. 2507/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Castrovillari. La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la Cornicelli, sulla base di un unicomotivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione e/ o falsa applicazione della normativa di cui all’ art. 173 DPR 156/73, così come modificata dalla L. n. 588/1974, e dell’art. 5 del DM del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cpc- Omessa e/o contraddittoria e/o errata motivazione in relazione alla disapplicazione dei principi di diritto enunciati dalla s.e. di Cassazione a s.u. con le sentenze n.ri 13979/2007 e 3963/2019, nonché rispetto ad altre statuizioni sent. n.ri 19002/2017e 4761/2018». La ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel non attribuire prevalenza ai dati indicativi degli interessi ri- sultanti dal buono postale , anche nel caso di discrepanza con quelli previsti e stabiliti dal decreto ministeriale istitutivo della serie, in tal modo ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di questa stessa Corte. Il ricorso è infondato. Risulta assorbente rispetto ad ogni altra questione il rilievo che, secondo i più recenti indirizzi di questa Cortein tema di buoni postali fruttiferi, cui il Collegio ritiene di dover dare piena con- tinuità, in quanto ormai consolidati: Ric. n. 2507/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 a) «la disciplina contenuta nell’abrogato art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall’art. 1 del decreto-leggen. 460 del 1974, convertitoin legge n. 588 del 1974 – che con- sentiva variazioni, anche “in pejus”, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contempe- ramento tra l’interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali delle parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla se- rie –istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 –di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, fis- sando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza dal 1° gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favo- revole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4748 del 14/02/2022, Rv. 664017 –01); b)«poiché l’interpretazione del testo contrattuale deve raccor- dare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l’indicazione, per i buoni postali della serie “Q/P”, di rendimenti relativi alla serie “P” per l’ultimo periodo di fruttuo- sità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sosti- tutiva di quella della serie “P”, in cui erano inseriti i detti rendi- menti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi pro- messi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla prece- dente tabella, così da rendere evidente l’assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una Ric. n. 2507/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell’art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22619 del 26/07/2023, Rv. 668438 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 4384 del 10/02/2022, Rv. 664164 – 01; cfr., in proposito, e nel medesimo senso, anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 3963 del 11/02/2019, Rv. 652851 –01, benché erroneamente richiamata dalla ricorrente a sostegno della sua tesi). Sulla base dei principi di diritto esposti, deve ritenersi conforme a diritto la sentenza impugnata, con la quale è stata ricono- sciuta corretta e pienamente satisfattiva la liquidazione alla ri- corrente degli interessi al tasso indicato con decreto del Mini- stro del Ministero del Tesoro, di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni, in data 13 giugno 1986, in relazione al buono postale fruttifero nella sua titolarità. 2.Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi suffi- cienti a tal fine, anche in considerazione del solo recente con- solidamento, nella giurisprudenza di questa stessa Corte, dell’indirizzo sulla base del quale è stata decisa la controversia, che aveva in precedenza dato luogo a interpretazioni contra- stanti. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: Ric. n. 2507/2021 –Sez. 3 – A d. 18 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 - rigetta il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei
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