CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 luglio 2024
Cassazione n. 47642/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 3INCHAI, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 18.7.2024 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 18.7.2024 la Corte di Appello di Roma ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di rescissione del giudicato proposta ai sensi dell'art.629 bis cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla condanna pronunciata nei suoi confronti per il reato di contrabbando aggravato di tabacchi lavorati esteri, ritenendo che il mandato conferito al difensore non integrasse una procura speciale e che il ricorso fosse tardivo rispetto alla data di conoscenza del provvedimento impugnato 2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art.122 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, la mancanza di procura speciale rilevando che trattasi di un atto che, pur richiedendo specifici requisiti formali in ordine all'espressione della volontà del dichiarante, non necessita a pena di inammissibilità della la determinatezza dell'oggetto o dei fatti cui è riferita: conseguentemente non poteva esserne ritenuta l'irritualità per la mancata indicazione della sentenza oggetto della richiesta di rescissione, tanto più che l'istante era venuta a conoscenza di una condanna pronunciata nei suoi confronti solo a seguito della notifica del decreto di fissazione di udienza camerale nel quale non vi era alcuna indicazione del procedimento penale nel quale la sentenza impugnata con il presente procedimento era stata emessa. Osserva in ogni caso che la volontà della ricorrente di nominare quale proprio procuratore l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ai fini della proposizione dell'istanza di rescissione ex art. 629 bis cod. proc. pen. emerge inequivocamente dalla contestuale allegazione al ricorso del decreto di fissazione dell'udienza camerale sopra menzionato contenente l'indicazione del procedimento SIGE n.39/2024, a completamento della procura speciale autenticata. 2.2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge processuale riferito all'art. 629 bis cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, di aver avuto conoscenza della sentenza di condanna oggetto della richiesta rescissione con la notifica del decreto di cumulo di pene concorrenti, il quale non ne conteneva invece, facendo riferimento a provvedimenti di condanna differenti, alcuna menzione. Rileva altresì la contraddittorietà del rilievo speso dai giudici distrettuali secondo cui la suddetta condanna fosse evincibile dal certificato del [OSCURATO:PERSONA] palesemente smentito dal fatto, di cui dà atto la stessa ordinanza in esame, che la condanna in questione fosse assistita dai benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle devolute censure. Alla richiesta di rescissione della sentenza ivi specificamente indicata risulta allegato un atto denominato "procura speciale", privo di data con sottoscrizione in carattere stampatello, con il quale l'intestataria [OSCURATO:PERSONA] conferisce all'avv. [OSCURATO:PERSONA] il potere di richiedere il rito abbreviato, l'applicazione della pena richiesta dalle parti, la sospensione del procedimento per la messa alla prova, l'ammissione all'oblazione, la dichiarazione di ricusazione del giudice, il concordato con rinuncia ai motivi di appello, la rescissione del giudicato, l'accettazione della rinnessione di querela, la applicazione delle pene sostitutive alla pena detentiva, dalla medesima sottoscritto sia pure con firma in stampatello. Quantunque tra i poteri demandati sia contemplata l'esperibilità del ricorso ex art. 629 bis cod. proc. pen. non può tuttavia ritenersi, come correttamente affermato dalla Corte di appello capitolina, che tale atto configuri una procura speciale Ove si consideri che la procura speciale al difensore, richiesta dall'art. 629 bis cod. proc. pen. in alternativa alla proposizione dell'impugnativa personalmente dall'interessato, è costituita dall'incarico a costui conferito di svolgere, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, in favore del mandante la sua opera professionale, il contenuto della quale è quello specificato nella procura stessa, è evidente che un atto che come quello in esame attribuisca al professionista il potere di compiere una serie di atti, sostanzialmente corrispondenti a quelli di natura personalissima che come tali non possono ritenersi ricompresi nella nomina del difensore da parte dell'imputato, non possa, in difetto di ulteriori indicazioni che consentano di collegare il potere conferito ad un determinato procedimento, ravvisarsi alla radice l'esistenza di una procura speciale. E' infatti immanente allo stesso requisito della specificità richiesto dall'art.122 cod. pen. che contempla espressamente l'indicazione dell'oggetto per cui è conferita e l'indicazione dei fatti cui è riferita, la correlazione del potere attribuito al rappresentante al procedimento azionato: attributo questo che, del resto, deve essere a fortiori escluso, anche a voler prescindere dalla sottoscrizione in carattere stampatello, dalla mancanza di data del medesimo atto che neppure consente di verificare a quale epoca lo stesso risalga. Dall'assenza di uno specifico riferimento all'azione da esercitare, paradossalmente contraddetta proprio dal riferimento ad una molteplicità di istituti del tutto estranei alla procedura in esame, così come dalla mancanza di data, si evince perciò la totale assenza di specificità del mandato con riferimento alla esplicitazione della volontà della parte di trasferire al difensore il potere di esercitare l'azione di cui si tratta (Sez. 4, Sentenza n. 7372 del 14/01/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259319 che in una fattispecie relativa alla domanda di riparazione per ingiusta detenzione ha escluso la legittimazione del difensore, nominato con un mandato a margine del ricorso che non conteneva uno specifico riferimento alla volontà della parte di trasferire il potere di esercitare l'azione riparatoria "de qua"; nonché Sez. 4, Sentenza n. 10187 del 19/12/2019, Masucci, Rv. 278439 che ha ritenuto inammissibile l'istanza di riparazione priva di sottoscrizione della parte o del soggetto munito di procura speciale la quale, recante una data di molto antecedente a quella del deposito in cancelleria dell'istanza, risultava separatamente formata e priva dell'indicazione del soggetto depositante). Né certamente può ritenersi valevole ai fini richiesti l'allegazione al ricorso contenente l'istanza di rescissione del giudicato della copia del decreto di fissazione dell'udienza camerale menzionato nel motivo in esame: oltre al fatto che è la stessa difesa ad escludere che tale decreto contenga alcuna indicazione del procedimento penale nel quale la sentenza emessa dal tribunale di Civitavecchia in data 8.4.2021 e diventata irrevocabile il 28.9.2021, va ciò nondimeno rilevato che è la stessa natura del decreto, ovverosia di atto di formazione giudiziale, ad escluderne la sua provenienza dall'istante. La mancanza di procura speciale preclusiva all'instaurazione di un valido rapporto impugnatorio esime, in quanto assorbente, dalla disamina dell'ulteriore motivo di ricorso relativo alla tempestività dell'istanza. Segue all'esito del ricorso l'onere delle spese processuali a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata come da dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna Aricorrente al pagamento delle spese processuali e dell