Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 659/2012
ECLI:EU:T:2012:283
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 12 giugno 2012 —
[OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T-206/10)
«Aiuti di Stato — Regime di aiuti concessi dai paesi [OSCURATO:PERSONA] a favore di imprese operanti nel settore dell’edilizia residenziale sociale — Aiuti esistenti — Decisione di approvazione degli impegni dello Stato membro — Ricorso di annullamento — Legittimazione ad agire — Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione
della Commissione che chiude un procedimento in materia di aiuti — Impresa concorrente dell’impresa beneficiaria dell’aiuto —
Legittimazione ad agire — Presupposti (Artt. 108 TFUE e 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 31-32, 34-37)
2.
Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti esistenti — Esame da parte della Commissione della compatibilità dell’aiuto con il mercato
comune — Impegni assunti dallo Stato membro erogatore — Impossibilità per la Commissione di aprire il procedimento di indagine
formale — Assenza di obbligo per la Commissione di intimare agli interessati di presentare osservazioni (Art. 108 TFUE; regolamento
del Consiglio n. 659/1999, art. 19, § 1) (v. punti 43-48)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione C(2009) 9963 def. della Commissione, del 15 dicembre 2009, relativa agli aiuti di
Stato E 2/2005 e N 642/2009 — [OSCURATO:PERSONA] — Aiuto esistente e aiuto speciale per progetti a favore di società edilizie.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] BV sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.