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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 659/2012

ECLI:EU:T:2012:283
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 12 giugno 2012 — [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T-206/10) «Aiuti di Stato — Regime di aiuti concessi dai paesi [OSCURATO:PERSONA] a favore di imprese operanti nel settore dell’edilizia residenziale sociale — Aiuti esistenti — Decisione di approvazione degli impegni dello Stato membro — Ricorso di annullamento — Legittimazione ad agire — Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che chiude un procedimento in materia di aiuti — Impresa concorrente dell’impresa beneficiaria dell’aiuto — Legittimazione ad agire — Presupposti (Artt. 108 TFUE e 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 31-32, 34-37)

2. Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti esistenti — Esame da parte della Commissione della compatibilità dell’aiuto con il mercato comune — Impegni assunti dallo Stato membro erogatore — Impossibilità per la Commissione di aprire il procedimento di indagine formale — Assenza di obbligo per la Commissione di intimare agli interessati di presentare osservazioni (Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 19, § 1) (v. punti 43-48) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione C(2009) 9963 def. della Commissione, del 15 dicembre 2009, relativa agli aiuti di Stato E 2/2005 e N 642/2009 — [OSCURATO:PERSONA] — Aiuto esistente e aiuto speciale per progetti a favore di società edilizie.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] BV sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 12 giugno 2012 — [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T-206/10) «Aiuti di Stato — Regime di aiuti concessi dai paesi [OSCURATO:PERSONA] a favore di imprese operanti nel settore dell’edilizia residenziale sociale — Aiuti esistenti — Decisione di approvazione degli impegni dello Stato membro — Ricorso di annullamento — Legittimazione ad agire — Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che chiude un procedimento in materia di aiuti — Impresa concorrente dell’impresa beneficiaria dell’aiuto — Legittimazione ad agire — Presupposti (Artt. 108 TFUE e 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 31-32, 34-37) 2. Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti esistenti — Esame da parte della Commissione della compatibilità dell’aiuto con il mercato comune — Impegni assunti dallo Stato membro erogatore — Impossibilità per la Commissione di aprire il procedimento di indagine formale — Assenza di obbligo per la Commissione di intimare agli interessati di presentare osservazioni (Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 19, § 1) (v. punti 43-48) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione C(2009) 9963 def. della Commissione, del 15 dicembre 2009, relativa agli aiuti di Stato E 2/2005 e N 642/2009 — [OSCURATO:PERSONA] — Aiuto esistente e aiuto speciale per progetti a favore di società edilizie. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] BV sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
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