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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 11344/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L. avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L. che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, impugna, ai soli effetti civili, la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 30/01/2020 confermativa della pronunzia emessa in data 13/07/2017 dal Tribunale di Grosseto di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di appropriazione indebita della cambiale n. 396 con scadenza 31/12/2008 dell'importo di euro 46.200,00 emessa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i utilizzata dal predetto nella qualità di Direttore e Procuratore Speciale del [OSCURATO:PERSONA] per ottenere un decreto ingiuntivo in danno dei predetti, deducendo due motivi.

Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione all' art. 648 c.p. in relazione agli artt. 42 D.Lgs. 385/1993, art. 9 R.D. 1509/1927 ed al R.D. 1669/1993.

Rileva che la corte territoriale, trascurando di esaminare compiutamente le censure proposte ed applicando erroneamente le disposizioni di cui all' art. 9 R.D. 1509/1927 1 non aveva considerato che il possesso della predetta cambiale da parte del Falagiani era viziato dalla violazione degli obblighi restitutori derivanti dall' accordo verbale intervenuto inter partes.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione relativamente alla mancata declaratoria di responsabilità del Falagiani per essersi lo stesso, nella qualità di legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Grosseto, responsabile civile, appropriato della cambiale della cambiale n. 396 con scadenza 31/12/2008 dell'importo di euro 46.200,00 pur essendosi accordato con gli emittenti per la restituzione di tale cambiale agraria per effetto del rilascio di altra cambiale.

Rileva che i giudici di merito, assumendo erroneamente l' insussistenza della materialità del fatto per mancanza di una condotta appropriativa, non avevano affrontato il tema di impugnazione effettivamente devoluto afferente la circostanza che, a fronte della prova circa la sussistenza di un accordo fra le parti in forza del quale il titolo rinnovato doveva essere restituito, il mero detentore non avrebbe potuto utilizzare detta cambiale avendo concluso un accordo novativo e derogatorio rispetto al diritto (disponibile) riconosciutogli dalla legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte.

2. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Né la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato.

Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214).

In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.

Deve, inoltre, essere ricordato che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107).

3. Muovendo da tali premesse i motivi del ricorso della parte civile, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, appaiono meramente reiterativi di questioni di fatto già risolte dai giudici territoriali con congrue argomentazioni e, comunque, sono da ritenere manifestamente infondati.

Nel caso in esame la corte di appello - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo - ha spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali la condotta del Falagiani non poteva integrare il fatto illecito contestato difettandone sia l' elemento oggettivo che quello soggettivo, in particolare evidenziando che, a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo emesso in forza di detta cambiale non restituita, tale opposizione era stata respinta, con passaggio in giudicato della sentenza.

Come correttamente rilevato dai giudici di merito la questione presentava complessia aspetti civilistici legati al tema della rinnovazione della cambiale agraria dovendosi escludere, comunque, la mala fede del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha agito nella convinzione della legittimità del possesso della cambiale, tant' è che il giudice civile ha ritenuto fondate le ragioni della cooperativa portatrice del titolo.

In tale contesto del tutto privi di fondamento si presentano gli assunti del ricorrente che, nel ribadire la sussistenza di un diverso accordo inter partes, tenta di sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, peraltro non confrontandosi con una questione centrale vale a dire il formarsi del giudicato, in forza della citata sentenza civile, quanto alla legittimità della condotta del creditore che ha azionato la suddetta cambiale.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L. avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L. che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, impugna, ai soli effetti civili, la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 30/01/2020 confermativa della pronunzia emessa in data 13/07/2017 dal Tribunale di Grosseto di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di appropriazione indebita della cambiale n. 396 con scadenza 31/12/2008 dell'importo di euro 46.200,00 emessa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i utilizzata dal predetto nella qualità di Direttore e Procuratore Speciale del [OSCURATO:PERSONA] per ottenere un decreto ingiuntivo in danno dei predetti, deducendo due motivi. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione all' art. 648 c.p. in relazione agli artt. 42 D.Lgs. 385/1993, art. 9 R.D. 1509/1927 ed al R.D. 1669/1993. Rileva che la corte territoriale, trascurando di esaminare compiutamente le censure proposte ed applicando erroneamente le disposizioni di cui all' art. 9 R.D. 1509/1927 1 non aveva considerato che il possesso della predetta cambiale da parte del Falagiani era viziato dalla violazione degli obblighi restitutori derivanti dall' accordo verbale intervenuto inter partes. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione relativamente alla mancata declaratoria di responsabilità del Falagiani per essersi lo stesso, nella qualità di legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Grosseto, responsabile civile, appropriato della cambiale della cambiale n. 396 con scadenza 31/12/2008 dell'importo di euro 46.200,00 pur essendosi accordato con gli emittenti per la restituzione di tale cambiale agraria per effetto del rilascio di altra cambiale. Rileva che i giudici di merito, assumendo erroneamente l' insussistenza della materialità del fatto per mancanza di una condotta appropriativa, non avevano affrontato il tema di impugnazione effettivamente devoluto afferente la circostanza che, a fronte della prova circa la sussistenza di un accordo fra le parti in forza del quale il titolo rinnovato doveva essere restituito, il mero detentore non avrebbe potuto utilizzare detta cambiale avendo concluso un accordo novativo e derogatorio rispetto al diritto (disponibile) riconosciutogli dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 2. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Deve, inoltre, essere ricordato che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107). 3. Muovendo da tali premesse i motivi del ricorso della parte civile, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, appaiono meramente reiterativi di questioni di fatto già risolte dai giudici territoriali con congrue argomentazioni e, comunque, sono da ritenere manifestamente infondati. Nel caso in esame la corte di appello - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo - ha spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali la condotta del Falagiani non poteva integrare il fatto illecito contestato difettandone sia l' elemento oggettivo che quello soggettivo, in particolare evidenziando che, a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo emesso in forza di detta cambiale non restituita, tale opposizione era stata respinta, con passaggio in giudicato della sentenza. Come correttamente rilevato dai giudici di merito la questione presentava complessia aspetti civilistici legati al tema della rinnovazione della cambiale agraria dovendosi escludere, comunque, la mala fede del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha agito nella convinzione della legittimità del possesso della cambiale, tant' è che il giudice civile ha ritenuto fondate le ragioni della cooperativa portatrice del titolo. In tale contesto del tutto privi di fondamento si presentano gli assunti del ricorrente che, nel ribadire la sussistenza di un diverso accordo inter partes, tenta di sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, peraltro non confrontandosi con una questione centrale vale a dire il formarsi del giudicato, in forza della citata sentenza civile, quanto alla legittimità della condotta del creditore che ha azionato la suddetta cambiale. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, Così deciso
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