CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 novembre 1974
Cassazione n. 22646/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/11/1974, [OSCURATO:PERSONA] Marco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/01/1965, [OSCURATO:PERSONA] Antonino, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 19/10/1957, [OSCURATO:PERSONA] Vito, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 03/09/1957, avverso la sentenza del 05/04/2023 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi; uditi i difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], presente anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno illustrato i rispettivi motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo il 4 febbraio 2022, all'esito del giudizio svoltosi con il rito abbreviato, era accertata, tra gli altri, la penale responsabilità di: - [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 416-bis ) commi I, III, IV e VI, cod. pen. (capo 1, mandamento di Maz/ara del Vallo), esclusa l'aggravante di cui al comma VI e la recidiva contestata, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti sera condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, oltre le sanzioni accessorie, pena così ridotta per la scelta del rito; - [OSCURATO:PERSONA], imputato del medesimo reato associativo mafioso (capo 1), della estorsione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo 3), della violazione degli obblighi e delle restrizioni territoriali connessi alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (capo 11), esclusa l'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen., con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva contestate, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, era condannato alla pena di anni nove di reclusione, oltre le sanzioni accessorie, pena così ridotta per la scelta del rito; - [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 378, commi primo e secondo, cod. pen., aggravato dalle finalità di agevolazione mafiosa, era condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 378, commi primo e secondo, cod. pen., aggravato dalle finalità di agevolazione mafiosa, era condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione; 1.1. Avverso tale sentenza proponevano appello gli imputati innanzi elencati, contestando i criteri e le forme di attribuzione della responsabilità per i fatti ascritti, nonché i criteri dosimetrici delle sanzioni inflitte e del trattamento circostanziale riconosciuto. 1.2. La Corte di appello di Palermo, quarta sezione penale, con la sentenza qui impugnata, per quanto in questa sede rileva:- per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] .Vito riduceva la pena. ad anni due di reclusione ciascuno, ordinando la sospensione condizionale della stessa per il solo [OSCURATO:PERSONA]; - confermava la sentenza impugnata per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con le conseguenti statuizioni accessorie sulle spese del giudizio. 1.3. Quanto al contenuto degli addebiti, per quel che in questa sede rileva, il processo ha ad oggetto la contestazione (a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) della partecipazione al reato associativo di stampo mafioso di cui al capo 1, in particolare la "cosa nostra" del mandamento di Maziara del Vallo, reato scopo in materia di estorsione ([OSCURATO:PERSONA], capo 3), violazione delle prescrizioni territoriali connesse alla misura di prevenzione applicata al [OSCURATO:PERSONA] (capo 11), e favoreggiamento personale aggravato dall'aver favorito soggetti partecipi al sodalizio mafioso e dal metodo mafioso (capo 2, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), tutti realizzati per finalità mafiose. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati in epigrafe indicati, a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo i motivi partitamente in appresso riportati secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] (capi 1, 3 e 11) deduce: 2.1.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) con riferimento alla affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato associativo di stampo mafioso descritto al capo 1, meglio qualificabile in termini di favoreggiamento personale, consumato in favore di [OSCURATO:PERSONA], con condotte circoscritte tra il luglio ed il novembre 2014. La Corte, pur specificamente sollecitata dai motivi di gravame, non ha precisato quali condotte accertate manifesterebbero affectio e solidarietà associativa, concreto ausilio eziologico al sodalizio, piuttosto che ausilio singolare all'associato [OSCURATO:PERSONA], avrebbe cosi malinteso la qualità grave, precisa e concordante degli indizi valorizzati in motivazione; 2.1.2. I medesimi vizi sono denunziati quanto alla aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen., non ricorrendo traccia alcuna della disponibilità di armi in capo alla famiglia del mandamento mafioso di Mazzara del Vallo o Castelvetrano, non potendo sul punto farsi riferimento alla più generica qualità armata della "cosa nostra" siciliana;2.1.3. violazione e falsa applicazione della legge penale incriminatrice, vizio di motivazione per illogicità manifesta (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), quanto alla cornice edittale ritenuta applicabile alla fattispecie ratione temporis; la Corte ha ritenuto di applicare -per il delitto associativo contestato con permanenza fino alla data di esercizio dell'azione penale- la più severa cornice sanzionatoria introdotta con legge n. 69 del 27/5/2015, laddove nessuna evidenza di continuità nella partecipazione associativa testimonia di condotte successive all'anno 2014, che segna anche il termine ultimo delle investigazioni svolte; 2.1.4. Quanto alla estorsione di cui al capo 3 (p.o. [OSCURATO:PERSONA] -letta), violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.); la prova intercettiva (conv. del 5 settembre 2014) oposta a fondamento della decisione, nulla chiarisce in ordine ad effettività ed efficacia della minaccia che integra la fattispecie; il mero richiamo alla persona del Mattarella è del tutto incomprensibile sul tema; in ogni caso nulla induce a ritenere che l'invito ,a" alla astensione sia stato accolto dalla persona offesa, per cui dovrebbe trattarsi di estorsione solo tentata; 2.1.5. i medesimi vizi sono denunziati quanto alla ritenuta aggravante del metodo e delle finalità di agevolazione mafiosa; la Corte non motiva sul tema della spendita di un metodo di particolare efficacia nella coercizione, né fisica, tantomeno psicologica; 2.2. [OSCURATO:PERSONA] (capo 1); 2.2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza di quella processuale stabilita a pena di nullità, vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.), in ordine all'accertamento della penale responsabilità per il fatto associativo contestato al capo 1, come commesso tra il luglio 2013 ed il febbraio 2014; la Corte non ha punto esaminato i motivi di gravame spesi sul tema della dimostrazione della partecipazione associativa; manca l'indicazione della famiglia mafiosa di ritenuta appartenenza, né risulta dimostrato cosa in concreto il ricorrente abbia fatto per agevolare la cosa nostra siciliana; hn.etLev.12 2.2.2. I medesimi vizi sono denunziati quanto a qualificazione associativa della condotta, ibmess4 motivazione sulla prova rinveniente dalla sentenza irrevocabile emessa nei confronti di altro soggetto (Loretta) imputato delle stesse condotte favoreggiatrici; non poteva realizzarsi duplicità ci di tramiti di intermediazione tra i capi latitanti ed i partecipi; in ogni caso, difetta la prova della partecipazione associativa, potendo al più trattarsi del favoreggiamento di un associato; 2.2.3. violazione della legge penale, inosservanza di quella processuale, vizio di motivazione per omissione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.) in ordine alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui al quarto comma (associazione armata) dell'art. 416-bis cod. pen., non avendo la Corte territoriale, pur sollecitata da specifico motivo di gravame, argomentato alcunché circa la dotazione o disponibilità di armi della famiglia associativa investigata; 2.2.4. violazione e falsa applicazione della legge penale incriminatrice, vizio di motivazione per illogicità manifesta (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), quanto alla cornice edittale ritenuta applicabile alla fattispecie ratione temporis; la Corte ha ritenuto di applicare -per il delitto associativo- la più severa cornice sanzionatoria introdotta con legge n. 69 del 27/5/2015, laddove nessuna evidenza di continuità nella partecipazione associativa testimonia di condotte successive all'anno 2014, che segna anche il termine ultimo delle investigazioni svolte; 2.2.5. La Corte avrebbe inoltre omesso di motivare (in violazione di quanto dispongono gli artt. 125 comma 3, 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) in ordine alla mera equivalenza delle circostanze attenuanti generiche riconosciute, alla dosimetria della sanzione applicata ed alla misura di sicurezza pure applicata. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], capo 2, motivi sovrapponibili; 2.3.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta responsabilità per il reato di favoreggiamento contestato, come aggravato dalle finalità di agevolazione mafiosa; reati consumati rispettivamente fino al 10 dicembre 2014 ([OSCURATO:PERSONA]) e fino al 23 agosto 2014 ,i4ctuD ([OSCURATO:PERSONA]); Wfando IQ prova del dolo di favoreggiamento eItrAdelle finalità di agevolazione del sodalizio mafioso; 2.3.2. omessa valutazione del motivo di gravame speso in tema di prescrizione del reato intervenuta prima dell'atto di esercizio dell'azione penale (19 febbraio 2021), primo atto interruttivo della prescrizione, non potendo annettersi efficacia interruttiva alla richiesta di misura cautelare o alla ordinanza di rigetto della misura, così come all'atto di impugnazione del Pubblico ministero (art. 310 cod. proc. pen.) ed alla conseguente ordinanza di rigetto del tribunale;2.3.4. per il solo [OSCURATO:PERSONA], . omessa motivazione della Corte territoriale sulla richiesta delle . circostanze attenuanti generiche; 2.3.5. La motivazione sarebbe altresì omessa o comunque la decisione errata in diritto, anche quanto al rigetto della richiesta sospensione condizionale della pena, atteso che la precedente condanna a pena patteggiata, ritenuta ostativa, sarebbe relativa a i -eato estinto, secondo la previsione dell'art. 445 cod. proc. pen.,e di esso non può tenersi conto ai fini della negazione del beneficio richiesto. 3. Alla pubblica udienza del 10 maggio 2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti presenti, la Corte riservava la decisione in camera di consiglio, cui seguiva la lettura del dispositivo sorretto dalle seguenti argomentazioni della decisione. [OSCURATO:PERSONA] Con riferimento alle questioni concretamente prospettate con i distinti ricorsi, il Collegio preliminarmente espone i criteri guida cui intende ispirarsi nella soluzione delle tematiche comuni sollevate in diritto con i motivi di impugnazione. In termini generali, è necessario ribadire che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU (Sez. U., n. 29541 del 24/7/2020, dep. 24/10/2020, ric. Filardo, punto 16.1.1, pag. 28 della motivazione; Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551). L'inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta. Analoga sorte incontra la censura riguardante la presunta violazione di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. (sempre che 4 siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi . costituzionalmente protetti). Mal ancora una .volta, siffatta questione di legittimità costituzionale non risulta proposta con i ricorsi oggi scrutinati. Devono, pertanto, ritenersi inammissibili i motivi di ricorso per cassazione con i quali si deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, la novella processuale del 2006 non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità a critica vincolata, sicché gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e,nell'ambito di una valutazione unitaria, devono nerMessere tali da inficiare ex se la struttura logica del provvedimento stesso. Resta, comunque, esclusa per la Corte di legittimità la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali (conversazioni intercettate o contenuti dichiarativi) o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Va infatti ribadito che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello della 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Si è poi ulteriormente precisato che, la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano ()./.., però indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu ocu/i', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili minime incongruenze o differenti opinabili interpretazioni di contesti intercettivi o dichiarativi (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099; Sez. 4, Sentenza n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte infatti, con orientamento (Sez. 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636; Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della cd. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso degli odierni ricorsi, riguardante l'affermazione di responsabilità e, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche la misura della sanzione), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Nel caso di specie la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del GUP, che ha deciso ex actis e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità degli appellanti o insussistenza dei vizi evidenziati con i motivi di gravame, reiterati con i motivi di ricorso che ripercorrono le doglianze già incensurabilnnente disattese dalla Corte distrettuale. In relazione poi al tema -specificamente proposto da più ricorrenti- dela omessa motivazione in ordine agli argomenti dedotti con i motivi di gravame) si richiama l'orientamento che ritiene essenziale la valutazione complessiva della intera motivazione, al fine di scrutinare se dal contesto della stessa possa evincersi l'implicita reiezione degli argomenti critici proposti all'attenzione della giurisdizione di merito (Sez. 3, n. 23097, del 8/5/2019, Rv. 276199; Sez. 1, n. 26536, del 24/6/2020, Rv. 279578). Del pari è a dirsi quanto alla efficacia euristica attribuita nel giudizio di merito al contenuto delle conversazioni intercettate ed utilizzate a fini dimostrativi dei fatti coni:estati in imputazione. [OSCURATO:PERSONA], anche in questo caso intende dar seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale che, in materia di intercettazioni telefoniche, qualifica come questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con la quale esse sono recepite (Sez. 2. N. 50701, del 4/10/2016, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784). In ragione dei detti principi,saranno quindi scrutinati i motivi di ricorso proposti nell'interesse di ciascuno dei ricorrenti. 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo 1, partecipazione ad associazione mafiosa, cosa nostra, articolazioni di Mazara del Vallo e Campobello di Mazara). I primi tre motivi di ricorso spesi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], così come i primi due proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sono manifestamente infondati e meramente reiterativi delle doglianze di merito proposte alla Corte territoriale, che ha diffusamente e logicamente argomentato sui punti dedotti. La conferma dell'affermazione della responsabilità per il reato associativo contestato, come qualificata in imputazione la condotta dimostrata da ampio e concludente corredo intercettivo "autoaccusatorio", fonda sull'analisi di elementi probatori letti ed interpretati dai giudici di merito in maniera logica e congruente (Sez. 2, n. 37794 del 12/06/2019, Rv. 277707 - 01). [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per aver preso parte all'associazione mafiosa "cosa nostra" siciliana descritta al capo 1; [OSCURATO:PERSONA] anche per l'estorsione consumata descritta al capo 3, e per la violazione delle prescrizioni imposte con la misura di prevenzicne a lui già applicata che non forma oggetto di impugnazione. Le censure proposte con i motivi di gravame spesi nel merito sono state ritenute recessive a fronte del complessivo compendio probatorio valorizzato ai fini del riconoscimento della penale responsabilità per il fatto associativo contestato. Né può invero ritenersi che, nella duplice conformità del giudizio di merito,siano stati valorizzati (per [OSCURATO:PERSONA]) solo a fini dimostrativi della partecipazione associativa, elementi di prova tratti dalla consumazione del reato satellite (di estorsione plasticamente aggravata dalla mafiosità del metodo e delle finalità), avendo piuttosto il giudizio di merito valorizzato la convergenza del vasto compendio intercettivo direzionato verso la dimostrazione di una affectio espressa dalla condivisione di interessi nel controllo del territorio, nella soluzione delle controversie agropastorali, nell'affidamento dei lavori da svolgere in quel territorio, nella veicolazione di indicazioni operative e logistiche da e per i latitanti "apicali" del sodalizio, cui assicurare partecipazione di quanto accade nel territorio oggetto di controllo ed esecuzione delle direttive, con ciò rendendo epifania di un "prender parte" (non esplicitamente violento) concentrato sulla comunicazione. Il che esclude ex se la possibilità di qualificare il fatto "prender parte" in termini di "derivazione" (favoreggiamento personale) dal fatto associativo principale, avendo l'istruttoria svolta ex actis dimost-ato quale fosse il preciso ruolo comunicativo del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio (soprattutto in rapporto con [OSCURATO:PERSONA], capo mandamento) e quanto fosse ancora funzionale il contributo del [OSCURATO:PERSONA] nella riscossione dei crediti estorsivi. A fronte di una tale consistente mole di elementi convergenti, valorizzati nella duplice conformità verticale del giudizio di merito, inammissibili si rivelano i motivi di ricorso che insistono nel chiedere alla Corte di legittimità un diverso apprezzamento delle evidenze. Qualificata dai fatti esposti in motivazione, la partecipazione eop, mafiosa perde interesse anche43 questione del denunciato omesso confronto con la condanna irrevocabile di altro soggetto (Loretta) che avrebbe svolto le medesime mansioni di collettore di informazioni. I fatti addebitati al [OSCURATO:PERSONA] sono diversi e non si sostanziano , dunqueinel mero favorire il soggetto mafioso, consistendo viceversa in una osmosi di confidenze, interessi, informazioni utili e veicolazione di direttive. La prova del delitto associativo sgorga in maniera plastica dalle molteplici evidenze valorizzate nel merito (pag. 12 a 24 della sentenza di secondo grado); sono le stesse espressioni verbali usate dai ricorrenti a palesare un metodo ed un fine superindividuale nell'occuparsi di "affari sociali" che non possono diversamente qualificarsi in assenza di interessi comuni diversi da quello del capillare controllo del territorio e delle informazioni; così, è stata apprezzata dai giudici del merito la evidenza cartolare dei fatti contestati. Del resto, la Corte La_=-2uffé-aq argomenta la prova della partecipazione dalla stessa confidente e continua comunicazione in presenza, che caratterizza i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rimarcando che questi ultimi non avrebbero potuto manifestare un tale confidenziale rapporto con il capo mandamento, se non fossero stati "degni" di considerazione solidaristica di carattere mafioso.Anche in questo caso, dunque, i ricorsi mirano a sollecitare una rilettura alternativa .del dato dimostrativo non consentita, come più volte già ripetuto, nella sede di legittimità (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 - 01: In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite ). 2. Detta affectio è, per [OSCURATO:PERSONA], assecondata e asseverata anche dalla condotta estorsiva descritta al capo 3, ove, attraverso allusioni e messaggi codificati, destinati ad esser compresi dalla vittima, estromette dal mercato ristretto dei servizi un soggetto, [OSCURATO:PERSONA], costretto a rinunziare ad alcune commesse nel settore del trasposto su gomma, in favore dei sodali, il che rappresenta l'evento del reato di estorsione consumata. Condotta che la Corte ben descrive ed apprezza come funzionale al soddisfacimento delle esigenze del sodalizio mafioso. 2.1. Né sussiste interesse del ricorrente a coltivare il quinto motivo di ricorso (compatibilità tra aggravante della condizione mafiosa dell'estorsore e quella del metodo e finalità mafiose della condotta), attesa la molteplicità di aggravanti ad effetto speciale, contestate e riconosciute, ed il loro concreto effetto ingravescente, nessun concreto beneficio (sanzionatorio o trattamentale) p e potrebbe sortire dall'accoglimento del motivo, che\deve esser dichiarato inammissibile per difetto 11/ di concreto interesse alla impugnazione (artt. 568, comma 4, 591, comma 1, lett. A, cod. proc. pen.). 3. Altra tematica che merita trattazione comune investe la ritenuta e contestata sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma cod. en. (armi a disposizione del sodalizio). 3.1. Quanto alle contestazioni sulla riferibilità al singolo partecipe di armi di pertinenza dell'associazione, le censure manifestano eccessiva genericità, ancorate a principi teorici, non in grado di confutare le puntuali considerazioni espresse concordemente dai giudici di merito. La natura armata della "cosa nostra", l'impiego della violenza e delle armi per la soppressione dei suoi avversari esterni o interni e la realizzazione degli scopi sociali, costituiscono dati conoscitivi di sicura acquisizione in separati procedimenti già definiti. La Corte territoriale si è dunque li uniformata. ai principi interpretativi, già dettati da questa Corte, secondo i quali per poter ravvisare i presupposti della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. non è richiesta nemmeno l'esatta individuazione delle armi, né che le stesse siano conservate in uno stesso luogo in grado di fungere da deposito cui l'organizzazione possa attingere al bisogno: è sufficiente che i sodali possano averne la disponibilità, anche se materialmente detenute da uno di essi. Inoltre, la sua natura oggettiva ne comporta la riferibilità a tutti i partecipi che abbiano consapevolezza della disponibilità di tali dispositivi da parte degli associati o che la ignorino per colpa secondo il criterio di imputazione soggettiva, prescritto dall'art. 59 cod. pen. (Sez. 2, n. 50714, del 7/11/2019, Rv. 278010; Sez. 6, n. 32373, del 4/6/2019, Rv. 276831; Sez. 1, n. 51160, del 9/5/2018, in motivazione pag. 34 e SS.; Sez. 1, n. 14255, del 14/6/2016, Rv. 269839; Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, Rv. 258956; Sez. 6 n. 42385, del 15/10/2009, Rv. 244904; Sez. 1 n. 5466 del 18/4/1995, Rv. 201650), ignoranza a maggior ragione esclusa nel caso di specie, in cui il carattere armato della mafia rientra nel fatto notorio, perché già accertato incontrovertibilmente in precedenti pronunce giudiziarie ed oggetto di notizia ampiamente diffusa nella popolazione, non solo locale (Sez. 6 ; n. 38796 del 17/6/2014, Lana, non massimata; Sez. 1, n. 13008 del 28/9/1998, Bruno e altri, Rv. 211901; Sez. 1, n. 44704/2015, cit.; Sez. 5 n. 18837 del 5/11/2013, Rv. 260919; Sez. 6 n. 11194 dell'8/3/2012, Rv. 252177; Sez. 2, n. 23687 del 03/05/2012, Rv. 253221; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264380). 3.2. Il motivo comune ai due ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) è pertanto inammissibile per manifesta infondatezza. 4. Merita viceversa attenzione e accoglimento, stante la sua fondatezza, il motivo comune ai due ricorrenti imputati del capo 1, che censura la portata sanzionatoria del ritenuto accertamento della permanenza associativa mafiosa (contestata dal pubblico ministero in forma "chiusa", fino alla data odierna, intesa quale data di esercizio dell'azione penale, 19 febbraio 2021) fino a data successiva alla entrata in vigore della novella n. 69 del 2015, che ha sensibilmente inasprito il regime sanzionatorio previsto per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., nelle sue variegate declinazioni. I ricorrenti hanno richiamato sul punto il principio più volte espresso da questa Corte, recentemente massimato nei seguenti termini: In presenza di una contestazione del 12 i delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in forma "chiusa", che abbracci un lungo arco temporale nel corso del quale sia intervenuta una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio (nella specie, la legge 27 maggio 2015, n. 69), è specifico onere dell'accusa dimostrare che la condotta si sia protratta per tutto il periodo contestato e, comunque, anche dopo detta modifica, con conseguente illegittimità, in difetto, della sentenza di condanna alla pena determinata sulla base delle deteriori previsioni sanzionatorie sopravvenute (così, Sez. 1, n. 14823, del 28/2/2020, Rv. 279061, che si richiama anche per i precedenti conformi citati in nota C.E.D.; Sez. 1, 19731, del 8/1/2021, n.m. in mot. pag. 12 e ss.; Sez. 1, n. 51160, del 9/5/2018, in motivazione pag. 37 e ss.; Sez. 1, n. 39221, del 26/2/2014, Rv. 260511; Sez. 2, n. 23343, del 1/3/2016, Rv. 267080). Sul punto, la Corte territoriale, ravvisato correttamente il carattere "chiuso" della contestazione associativa, ove precisa è l'indic:azione del dies ad quem, ha argomentato il proprio convincimento in fatto (cessazione della permanenza coincidente con l'affectio resa manifesta dagli atti utilizzabili ai fini della decisione "almeno" fino alla data di esercizio dell'azione penale) alle pagine da 31 a 35 della sentenza impugnata, ove ha richiamato la copiosa giurisprudenza di questa Corte che, in caso di partecipazione ad associazione mafiosa, ritiene cessata la permanenza solo per effetto della dimostrata dissoluzione del vincolo associativo, per estinzione del sodalizio, recesso attivo del partecipe, decesso, sopravvenuto prolungato isolamento detentivo (Sez. 2, n. 2709, del 13/7/2018, Rv. 274893; Sez. 2, n. 18559, del 13/3/2019, Rv. 276122, in motivazione pag. 19 e ss.; Sez. 2, n. 44977, del 13/10/2020, n.m. in motivazione pag. 24 e 25; Sez. 2, n. 20098 del 30/6/2020, Rv. 279476). Il tema dedotto richiede una breve premessa sul concetto normativo di "partecipazione" ad associazione mafiosa, cui consegue l'analisi del tema della epifania di tale immanente e permanente partecipazione. Sul punto le Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01) hanno affermato che "la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della associazione. Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla messa a disposizione del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, l'affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione 1.3 al sodalizio, ove risulti - sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza -.alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l'espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione." Occorre dunque che il processo dimostri: a) l'esistenza di una consorteria criminosa di natura mafiosa e una associazione può essere qualificata «di stampo mafioso» solo se risulti che il suo modus operandi sia fortemente caratterizzato da un uso (almeno potenziale) della violenza o minaccia, tale da generare quel senso di timore e insicurezza per la propria persona o i propri beni che induce la generalità dei consociati a piegarsi alle diverse richieste di vantaggi provenienti dagli associati; in questi termini, la Corte territoriale ha inteso qualificare l'associazione criminale denominata "cosa nostra" attiva nel territorio siciliano, compreso quello oggetto di attenzione processuale; il punto non è contraddetto da alcuno dei motivi di ricorso, che contestano isolatamente ed al più la vivida esistenza di una certa famiglia mafiosa in un determinato territorio; b) lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione; il che può restare dimostrato dalla consapevole, formale o sostanziale e partecipata affiliazione al sodalizio; c) una volta dimostrato l'inserimento stabile nella struttura che organizza la plurisoggettività secondo schemi che tendono all'assoggettamento omertoso di un determinato territorio, occorre dimostrare l'idoneità -nel caso concreto- di tale inserimento stabile a dar luogo alla c.d. "messa a disposizione" dell'agente per il perseguimento dei fini comuni (quelli indicati al terzo comma dell'art. 416 bis cod. pen.); l'esistenza del patto reciprocamente vincolante tra partecipe e sodalizio può esser dimostrata o dalla cerimonia di affiliazione o dalla iterazione nel tempo di comportamenti concludenti, come tali percepiti dagli altri associati o dalla collettività che insiste sul territorio; d) ma, ai fini che in questa sede più interessano, quel patto reciprocamente vincolante deve produrre un—offerta di contribuzione permanente" tra affiliato ed associazione; Alla luce del più recente intervento delle Sezioni unite di questa Corte, si può dunque ritenere che, l'affiliazione penalmente rilevante è quella che si sostanzia nel patto reciprocamente vincolante tra affiliato ed ente (dimostrato nella presente fattispecie processuale ex actis), patto che dà luogo ad una messa a disposizione dell'ente; messa a disposizione che,, a sua volta, si manifesta con l'"offerta di contribuzione permanente" ai fini sociali. Ciò posto, una volta che nel processo sia rimasta dimostrata l'offerta di contribuzione, occorre (atteso il carattere assai concreto del pericolo che connota l'incriminazione, che offende il bene- interesse tutelato finché perdura quella "offerta di contribuzione") dimostrare la permanente durata di tale offerta, che nel processo è rimasta avvinta (come del resto le stesse modalità di partecipazione al sodalizio) al particolare periodo 2013-2014 in cui si è manifestata la coagulazione del ristretto gruppo attorno al [OSCURATO:PERSONA], non avendo i giudici di merito valorizzato successive manifestazioni di affectio. Convince pertanto l'argomento che richiede la dimostrazione di una tale perpetuazione proprio in occasione degli eventi normativi che (come nella presente fattispecie) aggravano la sanzione (Sez. 2, n. 15170, del 26/3/2024, Carpino, non mass.; Sez. 2, n. 37104 del 13/6/2023, Rv. 285414; Sez. 1, n. 14823/2020, cit.; Sez. 1, n. 51160/2018, cit.; meno recentemente: Sez. 5, n. 25578 del 15/5/2007, Rv. 237707; Sez. 1, n. 39221 del 26/2/2014, Pg in proc. Panzeca ed altri, Rv. 260511). In tali casi, si sostiene, è onere dell'accusa dimostrare che la partecipazione alla formazione criminosa si è protratta per tutto il periodo indicato nell'imputazione. In altre parole, nel reato associativo di stampo mafioso, l'offesa al bene-interesse tutelato permane finché permane dimostrazione dell'immanente offerta di contribuzione del singolo partecipe, giacché è l'esistenza stessa dell'ente, composto da soggetti che offrono il proprio contributo al perseguimento dei fini sociali, che pone in pericolo l'ordine pubblico. Sul punto il Collegio ritiene, dunque chela Corte di merito non abbia fatto buon governo della legge e dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Sezione della Corte (giur. cit.), avendo ritenuto dimostrata la permanenza del reato associativo, il cui perfezionamento si era realizzato con le evidenze raccolte negli anni dal 2013-2014, almeno fino alla data dell'esercizio dell'azione penale, applicando alla fattispecie associativa la cornice sanzionatoria prevista dalla legge n. 69 del 2015; laddove) invece, la prova del contributo (immateriale) offerto al sodalizio cessa nell'anno 2014 per entrambi i ricorrenti.La decisione va sul punto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte palermitana per nuova valutazione della cornice edittale da applicare in considerazione della data di cessazione della permanenza della partecipazione associativa dimostrata ex actis. Resta assorbito il quinto motivo di ricorso (di natura sanzionatoria) speso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che resta subordinato alla misura della sanzione principale, ancora da misurare secondo la cornice edittale vigente al momento del fatto. 5. La sentenza deve essere annullata, senza rinvio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto, in assenza di evidenza di cause di proscioglimento nel merito, il fatto-reato loro ascritto in concorso (favoreggiamento personale aggravato dalle finalità di agevolazione mafiosa, dimostrato, al più, fino al 1/12/2014, per [OSCURATO:PERSONA], mentre per [OSCURATO:PERSONA] fino al 23/8/2014) si è estinto, per la prescrizione intervenuta prima ancora dell'adozione del primo atto interruttivo (atto di esercizio dell'azione penale il 19 febbraio 2021). 5.1. Ed invero, per misurare il tempo della prescrizione occorre aver riguardo alla pena massima prevista per il reato contestato (art. 378, comma secondo cod. pen., anni 4 di reclusione), cui va aggiunto l'aumento massimo (della metà, nella fattispecie) previsto per la circostanza aggravante ad effetto speciale contestata (finalità di agevolazione mafiosa), col risultato che tale tempo va individuato in sei anni; orbene, tenuto conto che il primo atto interruttivo, secondo l'accezione tassativa (Sez. 3, n. 2867 del 05/12/2007, dep. 2008, Rv. 238580 - 01) che si legge all'art. 160 cod. pen., è intervenuto con l'esercizio dell'azione penale il 19 febbraio 2021, non può che prendersi atto della consumazione del termine di prescrizione entro il 10 dicembre 2020, atto prima del primo interruttivo intervenuto solo il 19 febbraio successivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Antonino e di [OSCURATO:PERSONA] Vito per essere estinto il reato loro ascritto per intervenuta prescrizione. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe e di [OSCURATO:PERSONA] Marco limitatament