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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 marzo 2022

Cassazione n. 31901/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TREVISOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, il quale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 novembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso ha autorizzato [OSCURATO:PERSONA], so:toposto ad indagini preliminari in un procedimento penale per i reati di incendio ed omicidio doloso plurimo, tutti aggravati, e violazione di sigilli, ad accedere all'abitazione ove si sostiene siano stati commessi i menzionati delitti, posta sotto sequestro, allo scopo di effettuate talune verifiche, prelievi ed esperimenti.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso propone ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il Giudice per le indagini preliminari emesso il provvedimento impugnato in violazione dell'art. 233, comma 1-bis, cod. proc. pen., che consente, in presenza di determinate condizioni, l'esame, da parte del consulente tecnico, delle cose sottoposte a sequestro nel luogo in cui si trovano, oltre che ad intervenire alle ispezioni e ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali egli non sia intervenuto, ma non anche la ripetizione di accertamenti già svolti ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen. ed alla presenza di difensori e consulenti dell'indagato né il prelievo di campioni ulteriori rispetto a quelli già effettuati, come accaduto nel caso di specie, nell'immediatezza dei fatti e con le garanzie difensive.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, il 21 marzo 2022, una memoria di replica con cui ha invocato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

2. Preliminarmente, va ricordato che, promosso, in origine, procedimento ex art. 391-septies, comma 1, cod. proc. pen. - in forza del quale «Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l'accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità», la richiesta dell'indagato è stata successivamente, e correttamente, qualificata ai sensi dell'art. 233, comma 1-bis, cod. proc. pen., che prevede che «Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto.

Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore.

Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articoloA2».

Nel caso di specie, la richiesta accolta dal Giudice per le indagini preliminari — in esito all'opposizione presentata dalla parte avverso il diniego frapposto dal pubblico ministero — ha ad oggetto: 1) l'accesso all'immobile in sequestro al fine di ricostruire l'effettiva possibilità di aprire la porta della lavanderia sita nel lato posteriore dell'abitazione; 2) l'eventuale effettuazione di prelievi nell'area esterna posteriore rispetto alla casa interessata dall'incendio; 3) l'accesso, con eventuale prelievo di campioni, all'interno del piano interrato dell'immobile, non sottoposto a verifica da parte degli inquirenti.

Trattasi, con ogni evidenza, di attività ben diversa dal mero esame delle cose sottoposto a sequestro ed estranea, quindi, all'ambito di applicazione dell'art. 233, comma 1 -bis, cod. proc. pen..

Non può dirsi, per altro verso — ed avuto riguardo alla motivazione del provvedimento impugnato (ove si legge che «l'accesso sul luogo del reato assieme ad un suo consulente al fine di preparare la difesa è un diritto dell'imputato») — che il rilascio della contestata autorizzazione sia funzionale alla salvaguardia di prerogative difensive che, altrimenti, risch erebbero di essere indebitamente sacrificate.

Il pubblico ministero ricorrente ha, invero, chiarito, con il conforto di pertinente documentazione, che l'attività oggetto della richiesta difensiva è stata già compiuta nelle forme dell'art. 360 cod. proc. pen. e, dunque, con il rispetto delle garanzie difensive e che, peraltro, l'indagato non ha, in quella sede, riservato la promozione di incidente probatorio.

D'altro canto, qualora pure si circoscrivesse l'oggetto dell'istanza al mero esame delle cose sottoposte a sequestro, sì da renderlo compatibile con il dettato dell'art. 233, comma 1 -bis, cod. proc. pen., dovrebbe prendersi atto dell'omessa indicazione delle ragioni che fondano — pur dopo l'esecuzione di accertamenti tecnici non ripetibili ed a dispetto, va ulteriormente notato, del decorso di un notevole torno di tempo, che ha necessariamente prodotto modificazioni sul terreno e sulle parti esposte ad agenti atmosferici — la richiesta di un nuovo accesso; omissione che giustifica il rigetto dell'istanza, come attestato dal conforme e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «È legittimo il provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 233, comma 1-bis, cod. proc. pen., con cui il giudice o, prima dell'esercizio dell'azione. penale, il pubblico ministero respingano la richiesta del difensore di una parte privata di autorizzare il proprio consulente tecnico ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, qualora detta richiesta sia priva di una specifica argomentazione a sostegno, ovvero sia generica, immotivata, inutile, tardiva, dilatoria o altrimenti infondata» (Sez. 1, n. 52872 del 12/10/2018, Bossetti, Rv. 275058).

3. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Ann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TREVISOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, il quale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 novembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso ha autorizzato [OSCURATO:PERSONA], so:toposto ad indagini preliminari in un procedimento penale per i reati di incendio ed omicidio doloso plurimo, tutti aggravati, e violazione di sigilli, ad accedere all'abitazione ove si sostiene siano stati commessi i menzionati delitti, posta sotto sequestro, allo scopo di effettuate talune verifiche, prelievi ed esperimenti. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso propone ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il Giudice per le indagini preliminari emesso il provvedimento impugnato in violazione dell'art. 233, comma 1-bis, cod. proc. pen., che consente, in presenza di determinate condizioni, l'esame, da parte del consulente tecnico, delle cose sottoposte a sequestro nel luogo in cui si trovano, oltre che ad intervenire alle ispezioni e ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali egli non sia intervenuto, ma non anche la ripetizione di accertamenti già svolti ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen. ed alla presenza di difensori e consulenti dell'indagato né il prelievo di campioni ulteriori rispetto a quelli già effettuati, come accaduto nel caso di specie, nell'immediatezza dei fatti e con le garanzie difensive. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, il 21 marzo 2022, una memoria di replica con cui ha invocato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. Preliminarmente, va ricordato che, promosso, in origine, procedimento ex art. 391-septies, comma 1, cod. proc. pen. - in forza del quale «Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l'accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità», la richiesta dell'indagato è stata successivamente, e correttamente, qualificata ai sensi dell'art. 233, comma 1-bis, cod. proc. pen., che prevede che «Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articoloA2». Nel caso di specie, la richiesta accolta dal Giudice per le indagini preliminari — in esito all'opposizione presentata dalla parte avverso il diniego frapposto dal pubblico ministero — ha ad oggetto: 1) l'accesso all'immobile in sequestro al fine di ricostruire l'effettiva possibilità di aprire la porta della lavanderia sita nel lato posteriore dell'abitazione; 2) l'eventuale effettuazione di prelievi nell'area esterna posteriore rispetto alla casa interessata dall'incendio; 3) l'accesso, con eventuale prelievo di campioni, all'interno del piano interrato dell'immobile, non sottoposto a verifica da parte degli inquirenti. Trattasi, con ogni evidenza, di attività ben diversa dal mero esame delle cose sottoposto a sequestro ed estranea, quindi, all'ambito di applicazione dell'art. 233, comma 1 -bis, cod. proc. pen.. Non può dirsi, per altro verso — ed avuto riguardo alla motivazione del provvedimento impugnato (ove si legge che «l'accesso sul luogo del reato assieme ad un suo consulente al fine di preparare la difesa è un diritto dell'imputato») — che il rilascio della contestata autorizzazione sia funzionale alla salvaguardia di prerogative difensive che, altrimenti, risch erebbero di essere indebitamente sacrificate. Il pubblico ministero ricorrente ha, invero, chiarito, con il conforto di pertinente documentazione, che l'attività oggetto della richiesta difensiva è stata già compiuta nelle forme dell'art. 360 cod. proc. pen. e, dunque, con il rispetto delle garanzie difensive e che, peraltro, l'indagato non ha, in quella sede, riservato la promozione di incidente probatorio. D'altro canto, qualora pure si circoscrivesse l'oggetto dell'istanza al mero esame delle cose sottoposte a sequestro, sì da renderlo compatibile con il dettato dell'art. 233, comma 1 -bis, cod. proc. pen., dovrebbe prendersi atto dell'omessa indicazione delle ragioni che fondano — pur dopo l'esecuzione di accertamenti tecnici non ripetibili ed a dispetto, va ulteriormente notato, del decorso di un notevole torno di tempo, che ha necessariamente prodotto modificazioni sul terreno e sulle parti esposte ad agenti atmosferici — la richiesta di un nuovo accesso; omissione che giustifica il rigetto dell'istanza, come attestato dal conforme e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «È legittimo il provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 233, comma 1-bis, cod. proc. pen., con cui il giudice o, prima dell'esercizio dell'azione. penale, il pubblico ministero respingano la richiesta del difensore di una parte privata di autorizzare il proprio consulente tecnico ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, qualora detta richiesta sia priva di una specifica argomentazione a sostegno, ovvero sia generica, immotivata, inutile, tardiva, dilatoria o altrimenti infondata» (Sez. 1, n. 52872 del 12/10/2018, Bossetti, Rv. 275058). 3. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. P.Q.M. Ann
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