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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04261/2025

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te ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Raspone) Rilevato che i motivi dedotti risultano manifestamente infondati, il primo allegando l'assenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., la cui sussistenza è stata, invece, correttamente ritenuta e compiutamente argomentata in sentenza (pag. 6), il secondo il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, denegato dalla Corte di merito all'esito di un giudizio prognostico correttamente ancorato alle precedenti condanne riportate dall'imputata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 13 dicembre 2024 Il consiglie r r e estensore Il -residente Orlando illni PierlLi1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C LERIA.H Funz io Giudizia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Raspone) Rilevato che i motivi dedotti risultano manifestamente infondati, il primo allegando l'assenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., la cui sussistenza è stata, invece, correttamente ritenuta e compiutamente argomentata in sentenza (pag. 6), il secondo il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, denegato dalla Corte di merito all'esito di un giudizio prognostico correttamente ancorato alle precedenti condanne riportate dall'imputata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2024 Il consiglie r r e estensore Il -residente Orlando illni PierlLi1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C LERIA.H Funz io Giudizia
Sentenza Cassazione n. 04261/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris