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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 560/2011

ECLI:EU:T:2011:501
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Presidente del Tribunale 20 settembre 2011 – PASP e altri / Commissione (causa T‑177/11 R) «Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate per tener conto della situazione in Costa d’Avorio – Congelamento dei capitali – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Cancellazione dal ruolo nella causa principale – Non luogo a provvedere» Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Rinuncia agli atti da parte dei ricorrenti nella causa principale – [OSCURATO:PERSONA] di provvedimenti provvisori divenuta priva d’oggetto – Non luogo a provvedere (Art. 278 TFUE) (v. punti 3‑4) [OSCURATO:PERSONA] di provvedimenti provvisori diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 278 TFUE, la sospensione dell’esecuzione, da un lato, della decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 36) e, dall’altro, del regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 1).

Dispositivo 1) Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda di provvedimenti provvisori. 2) I ricorrenti sono condannati alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Presidente del Tribunale 20 settembre 2011 – PASP e altri / Commissione (causa T‑177/11 R) «Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate per tener conto della situazione in Costa d’Avorio – Congelamento dei capitali – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Cancellazione dal ruolo nella causa principale – Non luogo a provvedere» Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Rinuncia agli atti da parte dei ricorrenti nella causa principale – [OSCURATO:PERSONA] di provvedimenti provvisori divenuta priva d’oggetto – Non luogo a provvedere (Art. 278 TFUE) (v. punti 3‑4) [OSCURATO:PERSONA] di provvedimenti provvisori diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 278 TFUE, la sospensione dell’esecuzione, da un lato, della decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 36) e, dall’altro, del regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 1). Dispositivo 1) Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda di provvedimenti provvisori. 2) I ricorrenti sono condannati alle spese.