CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34830/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Genova dell' 11/[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. p(1 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza dell' 11 dicembre 2020 la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia in data 24 febbraio 2020 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione perché riconosciuto responsabile del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lgs. n.159/2011 per avere violato gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciali di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Torino per la durata di anni uno ed un residuo di mesi cinque e giorni ventotto (emessa dal Tribunale di Torino con provvedimento del 5 maggio 2015, notificato il 16 ottobre 2019), essendo stato trovato in Ventimiglia il giorno 5 novembre 2019. 1.1. La Corte territoriale ha respinto l'appello dell'imputato ritenendo infondata la tesi difensiva secondo la quale - dopo la sua scarcerazione per espiazione della pena avvenuta il giorno 20 maggio 2019 - si sarebbe dovuto procedere ad una nuova verifica della pericolosità sociale prima di mettere in esecuzione il residuo periodo di sorveglianza speciale. Al riguardo ha osservato che il periodo di due anni di cui all'art.14, comma 2, d.lgs. n.159/2011 riguarda soltanto le ipotesi in cui il soggetto sia stato detenuto per un periodo ininterrotto superiore a due anni e non già il caso in cui il proposto sia stato, per analogo periodo di tempo, in parte detenuto ed in parte libero (come pacificamente verificatosi nella fattispecie). Con la stessa sentenza sono stati respinti anche i motivi di gravame relativi la mancata concessione delle attenuanti generiche e la misura della pena essendo stati ritenuti condivisibili le relative valutazioni operate dal Tribunale. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo con il quale lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 75, comma 2, e 14, comma 2-ter, d.lgs. n.159/2011. 2.1. In particolare il ricorrente osserva che dalla data ci emissione della sorveglianza speciale a quella dell'accertamento della violazione erano trascorsi tre anni e sei mesi e pertanto, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, essendo trascorsi oltre due anni dall'inizio della misura occorreva attivare la procedura prevista dal citato art.14, comrna 2 a prescindere dal fatto che la sospensione della misura fosse stata o meno conseguenza della continuativa detenzione. 2.2. Infine egli solleva questione di legittimità costituzionale degli artt.75, comma 2, e 14, comma 2-ter, d.lgs. n.159/2011 in relazione all'art.208 cod. pen. per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione nella parte in cui si stabilisce che la verifica della pericolosità sociale debba essere effettuata solo se la detenzione si protragga per due anni anziché per un termine pari alla durata della misura di prevenzione, ovvero per due anni indipendentemente dal fatto che tale periodo sia trascorso in detenzione ovvero in libertà oppure a n co ra in parte in detenzione ed in parte in libertà. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Anzitutto va rilevato che - come risulta dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso - la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Torino per la durata di anni uno era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 5 maggio 2016; egli si è trovato in detenzione domiciliare dal 30 maggio 2017 (per l'espiazione di una pena di mesi otto e giorno quattro di reclusione e conseguente sospensione della misura di prevenzione iniziata), ma è evaso il giorno 30 dicembre 2017 per poi essere riarrestato il 16 aprile 2018 (in espiazione della pena di cui al provvedimento di cumulo del 29 agosto 2017) ed essere scarcerato in data 20 maggio 2019 per espiazione della pena. Il giorno 16 ottobre 2019 gli veniva quindi notificato il sopra citato decreto del 5 maggio 2016 per il residuo periodo di sorveglianza speciale pari a mesi 5 e giorni 28 ed il successivo 5 novembre 2019 veniva sorpreso a Ventimiglia con la conseguente instaurazione del presente procedimento. 2.1. Secondo il ricorrente, al momento della scarcerazione per espiazione della pena avvenuta il 20 maggio 2019, egli avrebbe dovuto essere sottoposto al procedimento di verifica della pericolosità sociale ai sensi dell'art.14, comma 2- ter, d.lgs. 159/2011 essendo decorsi tre anni e sei mesi dalla emissione del provvedimento di sottoposizione alla sorveglianza speciale e, comunque, più di due anni dalla data di sospensione della misura di prevenzione (30 maggio 2017) rispetto a quella della nuova notifica del decreto di sottoposizione effettuata il 16 ottobre 2019. La tesi è infondata perché, nel caso in esame, il ricorrente non è stato ininterrottamente detenuto in espiazione di pena per un periodo di almeno due anni prima di essere sottoposto al residuo periodo di sorveglianza speciale, in quanto egli è evaso il 30 dicembre 2017 per poi essere riarrestato il giorno 16 aprile 2018. Pertanto non può trovare applicazione la previsione normativa contenuta nel comma 2-ter del citato art.14 che si riferisce espressamente alle ipotesi in cui la detenzione per espiazione della pena abbia avuto durata ininterrotta di almeno due anni. 2.2. Manifestamente infondata risulta poi la questicne di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente considerato che la condizione di chi non è stato ininterrottamente detenuto in espiazione della pena almeno due anni, prima di essere sottoposto alla misura di prevenzione, non è equiparabile a quella di chi invece è stato detenuto per siffatto periodo, poiché solo in quest'ultima ipotesi vi è la necessità di accertare se l' espiazione della pena abbia influito sulla pericolosità sociale del soggetto e se la stessa pena abbia assolto (ed in quale misura) la funzione rieducativa prevista dal terzo comma dell'art.27 Cost. 3. Il ricorso va pertanto respinto ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorre