CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 dicembre 2025
Cassazione n. 03406/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] yi/ avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto in concorso in qualità di socio accomandatario della 2P TRASPORTI E LOGISTICA S.A.A. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22/11/2024, con cui la Corte d'Appello di Perugia ha parzialmente riformato (dichiarato estinto per prescrizione il reato concernente l'annualità 2012, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, dal Tribunale di Spoleto, anche per l'annualità 2013; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge con riferimento alla omessa declaratoria di estinzione del reato, contestando l'applicabilità della causa di sospensione della prescrizione prevista dalle disposizioni emergenziali, nella misura indicata dal Tribunale (dal 18/03/2020 al 11/05/2020): censura richiamata nella memoria tempestivamente depositata; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid- 19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il. maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale» (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02); ritenuto pertanto che, essendo il processo di primo grado stato fissato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il periodo di sospensione era in realtà - alla luce di quanto appena esposto - superiore a quello indicato dalla difesa e dalla stessa Corte territoriale, comunque già sufficiente a "coprire" la data della sentenza di secondo grado; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle 'mmende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle 4rmende. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025 Il Consiglirestensc5re DEPOS7t-rA [OSCURATO:PERSONA]