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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 03221/2024

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guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] RODA' FILIPPO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] RODA' ANTONIA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], Filippo ed Antonia nonché di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il vizio motivazionale per inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 132 c.p. e 125 c.p.p. è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.581 comma 1 lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte della motivazione logicamente corretta della sentenza impugnata (si vedano in particolar modo pagg. 4 e 5 del provvedimento), non indica gli elementi che sono a base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] RODA' FILIPPO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] RODA' ANTONIA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], Filippo ed Antonia nonché di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il vizio motivazionale per inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 132 c.p. e 125 c.p.p. è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.581 comma 1 lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte della motivazione logicamente corretta della sentenza impugnata (si vedano in particolar modo pagg. 4 e 5 del provvedimento), non indica gli elementi che sono a base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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