CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40592/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; VI N. 21059/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/1990 e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che il motivo dedotto con il ricorso, avente ad oggetto l'assenza di adeguata motivazione del provvedimento impugnato, è totalmente generico, là dove si limita a mere enunciazioni senza indicare gli elementi che sarebbero stati pretermessi dal giudice del merito, utili al fine di addivenire a una differente pronuncia favorevole all'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/1