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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28092/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di primo grado che ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di cui all'art. 495 c. p.; - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'elemento oggettivo del reato, è indeducibile perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto privi di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto dì ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].lienteElena [OSCURATO:PERSONA] o e 041ACAMICE:• 0_Vli penale Sezione LUG 2ei25 / te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di primo grado che ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di cui all'art. 495 c. p.; - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'elemento oggettivo del reato, è indeducibile perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto privi di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto dì ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].lienteElena [OSCURATO:PERSONA] o e 041ACAMICE:• 0_Vli penale Sezione LUG 2ei25 / te
Sentenza Cassazione n. 28092/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris