Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2026

Cassazione n. 21192/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e d'appello di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 25 novembre 2025, la Corte di appello di Torino, in riformadella sentenza impugnata, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] il giudizio di penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 612,commi 1 e 2, e 651 cod.pen.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso personalmente articolato in duemotivi.2.1.

Con primo motivo denuncia manifesta illogicità e carenza di motivazione.2.2.

Con secondo motivo solleva questione di legittimità costituzionale dell’art.613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117,comma 1, Cost.3.

Il ricorso è stato trattato ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1.Il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1,cod. proc. pen. in quanto sottoscritto personalmente e non da un difensore iscrittoall'albo speciale della Corte di Cassazione.Relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc.pen., come modificato dall'articolo 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103,prospettata dal ricorrente per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost.e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso inCassazione all'imputato personalmente, deve considerarsi che le Sezioni Unite diquesta Corte (Sez.

U. n. 8914 del 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011) hanno respintoanaloga questione rilevando che rientra nella discrezionalità del legislatorerichiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in Cassazionesenza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive.2.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 25 novembre 2025, la Corte di appello di Torino, in riformadella sentenza impugnata, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] il giudizio di penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 612,commi 1 e 2, e 651 cod.pen.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso personalmente articolato in duemotivi.2.1. Con primo motivo denuncia manifesta illogicità e carenza di motivazione.2.2. Con secondo motivo solleva questione di legittimità costituzionale dell’art.613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117,comma 1, Cost.3. Il ricorso è stato trattato ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1.Il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1,cod. proc. pen. in quanto sottoscritto personalmente e non da un difensore iscrittoall'albo speciale della Corte di Cassazione.Relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc.pen., come modificato dall'articolo 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103,prospettata dal ricorrente per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost.e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso inCassazione all'imputato personalmente, deve considerarsi che le Sezioni Unite diquesta Corte (Sez. U. n. 8914 del 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011) hanno respintoanaloga questione rilevando che rientra nella discrezionalità del legislatorerichiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in Cassazionesenza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive.2. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21192/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris