CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 febbraio 2026
Cassazione n. 24540/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare l'ordinanza limitatamente alla condanna alla sanzione pecuniaria [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza oggetto del ricorso la Corte di appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in data 21 febbraio 2026 nei confronti di una componente di diverso collegio della stessa Corte di appello di Trieste che, in data 19 febbraio 2026, aveva trattato e definito il procedimento penale di secondo grado a carico del ricorrente per reati fallimentari. Dopo aver dato atto dei motivi di ricusazione - ovvero il fatto che la giudice ricusata avesse fatto parte del collegio del Tribunale di Pordenone che aveva dichiarato il fallimento della società del ricorrente, avesse poi rivestito il ruolo di giudice delegato al fallimento ed infine, quale giudice per le indagini preliminari, avesse autorizzato la proroga delle indagini nel procedimento penale - la Corte diappello di Trieste ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., l'istanza di ricusazione fosse intempestiva, perché proposta successivamente alla conclusione dell'udienza trattata dalla Corte di appello, senza che potesse attribuirsi rilievo alla circostanza che, in tale udienza, il ricorrente fosse assente, essendo comunque presente il suo difensore. Stante l'inammissibilità dell'istanza, il ricorrente veniva altresì condannato al pagamento della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle ammende. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], consta di due motivi, di seguito riportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo si deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata perché la Corte di appello di Trieste aveva ritenuto tardiva la richiesta di ricusazione senza tener conto del fatto che la causa di incompatibilità era stata conosciuta dal ricorrente solo in data 20 febbraio 2026, allorquando lo stesso, dalla lettura del verbale di udienza e del dispositivo della sentenza, si era avvetiuto che tra i componenti del Collegio della Corte di appello vi era la giudice poi ricusata. Il ricorrente precisa che da nessun atto del processo precedentemente comunicato alle parti o dai calendari della Corte di appello era possibile evincere i nominativi dei giudici che avrebbero costituito il collegio per l'udienza del 19 febbraio 2026, non indicati neanche nel corso dell'udienza stessa. La causa di ricusazione, pertanto, era divenuta nota alla parte solo dopo la trattazione dell'udienza e dunque doveva poter essere proposta entro il termine dei tre giorni seguenti, pena l'illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 38 cod. proc. pen., qualora interpretato diversamente. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha condannato l'imputato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, pur in assenza di profili di strumentalità o abuso dell'istanza, dichiarata inammissibile solo per tardività ma non per infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve pertanto essere accolto limitatamente al secondo motivo, mentre va rigettato nel resto. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. La giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel ritenere che la dichiarazione di ricusazione per una causa sorta durante l'udienza, alla presenza del difensore dell'imputato assente, deve essere proposta, ai sensi dell'art. 38, comma 2, cod. 2proc. pen., prima della conclusione dell'udienza (sul punto Sez. 6, n. 17170 del 11/10/2017, dep. 2018, Palau, Rv. 272770 - 01; Sez. 5, n. 16159 del 24/02/2016, Sidoti, Rv. 267150 - 01), con la precisazione che, entro tale termine, la parte ha solo l'onere di formulare la dichiarazione di ricusazione con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l'udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione, con i relativi documenti, nella cancelleria competente (Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260096 - 01). Il tema relativo alla conoscibilità e, dunque, al carattere colpevole o meno della mancata conoscenza della causa di ricusazione da parte del ricorrente (il quale lamenta che, prima della conclusione dell'udienza dinanzi alla Corte di appello, non gli erano noti i nominativi dei giudici, pur trattandosi di un'informazione certamente non riservata) non assume rilievo in concreto rispetto alla constatazione che nel nostro ordinamento processuale non esiste un meccanismo di ricusazione "postumo", da far valere cioè dopo la conclusione del giudizio cui ha partecipato il giudice incompatibile e ciò in quanto "l'incompatibilità" non costituisce causa di nullità dell'atto. Anche di recente è stato posto in evidenza che «L'incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dello stesso, non potendo integrare vizio comportante la nullità del giudizio neppure allorquando la causa di essa sia divenuta nota solo dopo la definizione del relativo grado processuale, e sia ormai preclusa la proponibilità di istanza di ricusazione» (Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Robecchi, Rv. 282136 - 01). Tale principio di diritto è in linea con quanto posto in evidenza anche dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, dep. 2000, Scrudato, Rv. 215097 - 01; Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, D'Avino, Rv. 204464 - 01), le quali hanno rimarcato che le incompatibilità, non incidendo sui requisiti di "capacità" del giudice, ai sensi dell'art. 178, lett. a) cod. proc. pen., non determinano la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile. L'atto compiuto da parte del giudice che avrebbe dovuto astenersi o avrebbe potuto essere ricusato, dunque, resta pienamente valido e ciò a prescindere dal fatto che la ricusazione non sia stata fatta valere per un'inerzia colpevole della parte o per l'oggettiva impossibilità di farla valere tempestivamente. La mancata previsione di alcuna forma di nullità dell'atto compiuto da parte del giudice "incompatibile" è stata vagliata anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 473 del 1993), la quale ha ritenuto che il legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, ha legittimamente ritenuto sufficienti altri strumenti (quelli dell'astensione e della ricusazione), evidentemente utilizzabili prima del 3compimento dell'atto, "per evitare il protrarsi di situazioni di incertezza" (i medesimi principi sono stati poi ribaditi anche con le ordinanze n. 36 del 1999 e n. 346 del 2000 del Giudice delle leggi, con le quali è stata ribadita l'impossibilità di far valere a posteriori il mancato rilievo di una condizione di incompatibilità). Il motivo è dunque infondato, anche nella parte in cui sollecita una rimessione della questione alla Corte costituzionale che si è già ripetutamente occupata del tema. 3. Il secondo motivo del ricorso è invece fondato. Questa Corte ha più volte posto in evidenza che in tema di ricusazione, l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto dell'istanza, siccome consegue ad una valutazione largamente discrezionale del giudice, richiede una motivazione che offra sufficiente giustificazione della determinazione sanzionatoria (Sez. 3, n. 41213 del 15/09/2015, Attanasio, Rv. 264989 - 01; Sez. 6, n. 23783 del 07/06/2012, Polak, Rv. 253045 - 01). Nel caso in esame, la Corte di appello di Trieste non ha minimamente motivato in ordine ai presupposti per l'applicazione della sanzione pecuniaria, tra l'altro determinata in misura prossima al massimo edittale (pari ad euro 1549, ai sensi dell'art. 44 cod. proc. pen.). L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente a questa parte, con rinvio per un nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Trieste. P.Q.M