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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 luglio 1979

Cassazione n. 26769/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/07/1979 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, relativo alle circostanze attenuanti generiche, non è ammissibile poiché la dedotta mancata pronuncia sul punto da parte della Corte d'appello al più vitiatur sed non vitiat; osservato infatti che il motivo, in appello, era inammissibile ab origine, in quanto formulato solo con la memoria con motivi aggiunti, ma in assenza di collegamento con i motivi dell'atto di appello (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01), considerato che, per jus receptum di questa Corte, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile fin dal grado d'appello, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez 6, n. 47722 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878 - 01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 17 giug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/07/1979 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, relativo alle circostanze attenuanti generiche, non è ammissibile poiché la dedotta mancata pronuncia sul punto da parte della Corte d'appello al più vitiatur sed non vitiat; osservato infatti che il motivo, in appello, era inammissibile ab origine, in quanto formulato solo con la memoria con motivi aggiunti, ma in assenza di collegamento con i motivi dell'atto di appello (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01), considerato che, per jus receptum di questa Corte, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile fin dal grado d'appello, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez 6, n. 47722 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878 - 01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giug
Sentenza Cassazione n. 26769/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris