CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 2026
Cassazione n. 18591/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Bari.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paolo A. M. Fiore, che chiede ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Bari è stata investita, in qualità di giudice dell’esecuzione, dallaProcura generale presso la stessa Corte della determinazione della pena relativa ai reati dicui alla sentenza n. 173 del Tribunale di Cluj in data 12/05/2016.La stessa Corte, con sentenza MAE n. 14/2020 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva riconosciuto lasentenza n. 413 del 26/05/2020 pronunciata dal Tribunale di Bucarest, che previoriconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui alla sentenza n. 173 e i reatidi cui alla sentenza n. 584 del Tribunale di Bucarest in data 22/03/2018, aveva fissato lapena complessiva in anni 6 e mesi 2 di reclusione.La necessità della determinazione richiesta scaturiva dall’annullamento disposto dalTribunale di Bucarest, con sentenza n. 812 del 2/07/2025, della sentenza n. 584 perillegittimità costituzionale del nuovo codice penale rumeno; e, quindi, dall’ordinanza dellaCorte di appello di Bari, con cui si disponeva la revoca consequenziale della sentenza dellaCorte di appello del 28/02/2020 di riconoscimento della sentenza in ultimo menzionata.Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha, quindi, determinato in anni 3e mesi 6 di reclusione la pena riferibile ai reati oggetto della sentenza n. 173 resa dalTribunale di Cluj nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA]. Ha, al riguardo, osservato che: - la sentenza n.413 del 26/05/2020 pronunciata dal Tribunale di Bucarest, nel riconoscere la continuazionetra i reati oggetto della sentenza n. 584 e quelli giudicati con la sentenza n. 173 ha fissato lapena complessiva in anni 6 e mesi 2 di reclusione, incrementando la pena di anni 5 direclusione, oggetto della pronuncia n. 584 di anni 1 e mesi 2 di reclusione, corrispondenti adun terzo della pena riferibile ai reati oggetto della sentenza n. 173, che, per evidenzamatematica, non poteva essere quella di anni 3 e mesi 8 di reclusione, ma di anni 3 e mesi 6di reclusione, il cui terzo genera infatti anni 1 e mesi 2 di reclusione; - invero, l’indicatapronunzia n. 413, prima di pervenire al computo della pena continuata, risulta avereespressamente rimosso, con riferimento alla pena riferibile ai reati oggetto della sentenza n.173, l’aggiunta di mesi 2 di reclusione, così riducendo la pena di anni 3 e mesi 8 direclusione in quella di anni 3 e mesi 6 di reclusione; - risolto il vincolo della continuazione,può determinarsi nella misura in ultimo indicata la pena relativa ai reati oggetto dellasentenza n. 173 del Tribunale di Cluj, essendo la suddetta pena inferiore a quella di anni 5 direclusione costituente il valore base dell’anteatta e risolta pena continuata ed indicante illimite di salvaguardia per non incorrere nella violazione del divieto di reformatio in peius. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, propone ricorso percassazione, deducendo violazione degli artt. 10 d. lgs. n. 161 del 2010, 81 cod. pen. e 665,comma 1, cod. proc. pen., illegalità della pena per errata indicazione della pena irrogata conla sentenza n. 173 del 2016 resa dal Tribunale di Cluj.Rileva il difensore, dopo avere ripercorso i passaggi dell’ordinanza in esame, che, unavolta venuta meno la sentenza n. 584 del 2018 del Tribunale di Bucarest, occorresoffermarsi solo su quella del Tribunale di Cluj e sulle modifiche che l’hanno interessata,descritte nelle p. 3-6 della sentenza n. 413 del 2020 del Tribunale di Bucarest, checonsentono, invero, di individuare non una pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, ma, percome riformata in ultimo dalla Corte di Cassazione e Giustizia, di anni 3 e mesi 2 direclusione. Il difensore insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.Invero, corretta risulta la determinazione operata dalla Corte territoriale in relazione allapena relativa ai reati di cui alla sentenza n. 173 del Tribunale di Cluj in data 12/05/2016, inquanto corrispondente a quella di anni 3 e mesi 6 di reclusione, che rimane esecutivasecondo le esplicitazioni da ultimo fornite dal Tribunale di Bucarest, con la nota informativaproveniente dall’[OSCURATO:PERSONA] del 30 luglio 2025, presente nel fascicoloprocessuale.Detta nota chiarisce che “le pene di anni tre di reclusione per il reato di corruzionesentenza penale n. 173 pronunciata il 12 maggio 2016 dal Tribunale di Cluj, passata ingiudicato con la sentenza penale n. 348/RC/16.10.2018 dell’Alta Corte di Cassazione eGiustizia, rimangono esecutive”.2.Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]