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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 giugno 2026

Cassazione n. 20853/2026

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Lobuono unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA].-RICORRENTE-controrappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Panio, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA].-CONTRORICORRENTE-AVV. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Vaccarella.-CONTRORICORRENTE-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]'S, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Silvestri unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AlessandroMalangone.Numero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/2026-CONTRORICORRENTE-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t.;MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], in persona delMinistro p.t..[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t..[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante p.t..[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantep.t..ARCH. [OSCURATO:PERSONA] (EUROPE) L.T.D. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante p.t..-INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del Tribunale di Roma n. 12386/2024 depositata il22/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarareinammissibile il ricorso.Numero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (da ora FSE) haadito il tribunale di Bari per ottenere la declaratoria di nullità e/o inefficaciadi plurimi contratti di incarico professionale stipulati dalle parti, la ripetizionedelle somme corrisposte e l’accertamento negativo dei crediti vantati daiconvenuti.Secondo la ricorrente i contratti, tra cui la convenzione del 12 luglio 2012 equella del 26 maggio 2013, erano stati stipulati in violazione di normeimperative di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, sostenendo che FSE rivestiva,all’epoca, la qualità di organismo di diritto pubblico o di impresa pubblica,potendo contrarre solo con l’osservanza delle procedure di evidenzapubblica.I convenuti hanno contestato integralmente le domande, sollevando, in viapreliminare, un’eccezione di incompetenza del giudice ordinario in ragionedella clausola compromissoria contenuta nelle convenzioni del 2012 e del2013, che devolveva al giudizio arbitrale le controversie relativeall’interpretazione, validità ed esecuzione delle convenzioni di incarico,contestando, inoltre, la competenza territoriale del giudice adito.[OSCURATO:PERSONA] ha chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA], amministratore delladi assicurazione Lloyd’s, [OSCURATO:PERSONA] e Arch InsuranceCompany (Europe) Ltd., per essere manlevato.Con ordinanza del 6 dicembre 2021, comunicata il 16 dicembre 2021, ilTribunale di Bari ha dichiarato l’incompetenza territoriale in favore delTribunale di Roma, assegnando il termine per la riassunzione del giudizio edisponendo la compensazione delle spese.Il giudizio è stato riassunto da FSE; le altre parti si sono costituite ed hannoriproposto le domande e le eccezioni già formulate nella precedente fase,inclusa l’eccezione di incompetenza del giudice ordinario per la presenzadella clausola compromissoria.Numero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/2026Il Tribunale di Roma ha accolto l’eccezione e ha dichiarato la competenzadegli arbitri rituali sulla domanda principale di FSE, disponendo lasospensione del giudizio sulle restanti domande fino alla definitività del lodo.Il giudice di merito ha preliminarmente escluso la sussistenza di decadenzeo vizi processuali connessi alla riassunzione del giudizio; ha rigettato leeccezioni di litispendenza, continenza e sospensione per pregiudizialità; haritenuto che l’azione di nullità degli incarichi rientrasse nella giurisdizionedel giudice ordinario, non in quella del giudice amministrativo, pur essendodedotti vizi derivanti dalla violazione delle procedure di evidenza pubblica.Ha affermato che le parti avevano apposto una clausola compromissoria perarbitrato rituale, evidenziando che il riferimento al giudizio secondo equità,all’inappellabilità del lodo e, soprattutto, alla sua immediata esecutivitàerano indici della volontà delle parti di ottenere una decisione arbitrale coneffetti equivalenti a quelli della sentenza ai sensi dell’art. 825 c.p.c.Ha respinto le eccezioni di nullità della clausola per violazione della disciplinasui contratti pubblici, ritenendo non decisiva l’eventuale qualificazione diAvverso la pronuncia del Tribunale di Roma la FSE ha proposto regolamentodi competenza articolato in cinque motivi, illustrati con memoria.

La [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e i LLoyd'Shanno resistito con controricorso e con memorie illustrative.Le altre parti non hanno svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Non possono condividersi le conclusioni del Pubblico Ministero, che hachiesto di dichiarare l’inammissibilità del regolamento sul rilievo che ladecisione impugnata verterebbe su una questione preliminare di merito,impugnabile con l'appello e non ricorribile in cassazione con regolamento dicompetenza.Numero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/2026L’art. 813 ter c.p.c. dispone che la sentenza o l'ordinanza, con la quale ilgiudice afferma o nega la propria competenza in relazione a unaconvenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43 c.p.c.L'attività degli arbitri rituali, alla stregua della disciplina complessivamentericavabile dalla legge n. 5/1994 e dal d.lgs. n. 40/2006, ha naturagiurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lostabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondosi configura come questione di competenza (Cass., SU, n. 24153/2013;Corte costituzionale, nn. 376/2001 e 223/2013), anche quando è indiscussione l’interpretazione della clausola compromissoria.La decisione del tribunale declinatoria della propria competenza a favoredegli arbitri rituali non è appellabile ma è impugnabile con il regolamento dicompetenza (Cass., n. 17908/2014; Cass., n. 21336/2018; Cass., n.8660/2020); il contrario precedente citato nelle conclusioni del PM (Cass.,n. 26696/2020) riflette un orientamento ormai superato, cui non può darsicontinuità.2.

Anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per vizio della procuraspeciale a seguito dell’intervenuta declaratoria di nullità della vendita dellasocietà a [OSCURATO:SOCIETA]. è infondata.Permane utilizzabile la precedente procura rilasciata nel 2017 per il giudiziodi merito dinanzi al Tribunale di Bari, la quale non contiene alcunaesclusione per il regolamento di competenza, dovendo confermarsi che ildifensore della parte, munito di procura per il giudizio di merito, èlegittimato a proporre istanza di regolamento di competenza ove ciò non siaespressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, attesoche l'art. 47, comma 1, c.p.c. è una norma speciale, che prevale sull'art.83, comma 4, c.p.c., in base al quale la procura speciale deve presumersiconferita per un solo grado di giudizio.Sono, in conclusione, irrilevanti eventuali vizi della procura specialeconferita per la proposizione della presente impugnazione; il conferimentoNumero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/2026di tale procura successiva non comporta, in difetto di risultanze in sensocontrario, la revoca tacita di quella anteriormente rilasciata per la causa dimerito (Cass. 5340/2022; Cass. 10439/2020).3.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 45, 38e 819-ter c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.lamentando che il Tribunale di Roma abbia dichiarato la propriaincompetenza in favore del collegio arbitrale senza sollevare conflitto dicompetenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c..Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 42 e 47c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.L’ordinanza è censurata per aver accolto l’eccezione di competenza arbitralesenza che le parti che intendevano avvalersene avessero propostoregolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari cheaveva dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Roma.I due motivi sono infondati.La pronuncia di incompetenza per territorio del Tribunale di Bari noncontiene una statuizione implicita negativa della competenza arbitrale e,pertanto, FSE non avrebbe dovuto proporre il regolamento necessario dicompetenza.Nel pronunciare sulle eccezioni sollevate dai convenuti, il suddetto Tribunaleaveva esplicitamente affermato che l’eccezione di incompetenza del giudiceordinario doveva essere esaminata dal giudice ordinario competente perterritorio ed ha, perciò, intenzionalmente omesso l’esame della clausolacompromissoria.A prescindere dall’asserita pregiudizialità della questione di competenzaarbitrale rispetto a quella di competenza territoriale e dagli effetti diun’eventuale inversione, da parte del giudice a quo, dell’ordine dellequestioni di rito, la prima decisione resta incensurabile in assenza dispecifica impugnazione, avendo acquisito definitività per la parte in cui hagraduato l’ordine delle questioni da esaminare, non anche nel senso che ilNumero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/2026profilo della competenza arbitrale, esplicitamente rimesso al giudice dellariassunzione, possa considerarsi implicitamente deciso con esito negativo.Le SU, sia pure con riferimento all’ordine di priorità nel rapporto tra lequestioni di rito e quelle di merito, hanno affermato che, per la formazionedel giudicato implicito sulla questione pregiudiziale, è necessario che ilgiudice non abbia intenzionalmente disatteso l’ordine logico, decidendo ades. sulla base della ragione più liquida (fatta salva l’eventuale violazione deiprincipi fondamentali su cui può formarsi solo il giudicato esplicito), aconforto del fatto che quando il giudice dichiara di non aver intesopronunciare su una data questione, essa non può ritenersi – neppureimplicitamente – decisa (Cass., SU, n. 24172/2025, pagg. 41 e ss., ove silegge che “ove il giudice dia atto di essersi avvalso del criterio della ragionepiù liquida, prescindendo dall’esame della questione di rito a monte, nonpuò ravvisarsi quel rapporto di presupposizione necessaria, che risultaspezzato dalla volontà del giudice di orientarsi secondo quel diversocriterio”).La sussistenza di un giudicato implicito negativo sulla competenza arbitrale(ravvisato, ad esempio, da Cass. 25254/2017) va esclusa anche per ragionidi tutela dell’affidamento della parte interessata a far valere la clausolaarbitrale, cui non può precludersi la possibilità di sollevare l’eccezione,avendo legittimamente confidato sulla possibilità di riproporla dinanzi algiudice della causa riassunta in virtù di quanto affermato espressamentenella prima decisione.Consegue l’infondatezza del primo motivo, poiché il Tribunale, in assenza diuna statuizione implicita sulla competenza arbitrale, non doveva sollevared’ufficio il conflitto.È infondato anche il secondo motivo, perché la mancata proposizione delregolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c. non rendevainammissibile l’eccezione riproposta al giudice ad quem in mancanza di unastatuizione implicita sulla competenza arbitrale.Numero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/20264.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 1362c.c., 808-ter, 824-bis e 828 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale di Roma ritenuto che le convenzioni del2012 e del 2013 contemplassero una clausola compromissoria per arbitratorituale.Una corretta interpretazione, conforme ai criteri ermeneutici di cui all’art.1362 c.c. e al complessivo assetto negoziale, avrebbe imposto – a pareredi FSE – di riconoscere la natura irrituale dell’arbitrato, con conseguenteesclusione dell’autonomia della clausola rispetto al contratto invalido,essendo tutt’altro che decisive la possibilità degli arbitri di pronunciaresecondo equità e l’esecutività della decisione.

Anche l’inappellabilità del lodosarebbe un chiaro indice della natura irrituale dell’arbitrato.Il motivo è infondato.La clausola compromissoria, sottoscritta nel maggio 2013, nel vigore degliartt. 808 ter e quater c.p.c., è del seguente tenore: qualsivogliacontroversia dovesse sorgere per la risoluzione, interpretazione e/oesecuzione del presente atto, ove consentito dalle norme in vigore almomento dell’insorgere della controversia, sarà demandata ad un collegioarbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato da FSE, l’altrodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] R. Schiano, ed il terzo, che avrà funzioni di Presidente,designato dai due arbitri di comune accordo, o, in difetto, dalla CAIE,[OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma alla via del Seminario n. 2,alla quale tutte le parti dichiarano di aderire e di cui dichiarano di conoscereed accettare il regolamento. [OSCURATO:PERSONA] giudicherà in base alle norme dellaCAIE ed alla legge italiana, e se possibile nei limiti di questa, secondoequità; il relativo lodo sarà inappellabile ed immediatamente esecutivo.4.1 La distinzione tra l’arbitrato rituale e quello irrituale si fonda sullavolontà delle parti che, nel primo caso, mira ad ottenere un lodo suscettibiledi essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., eche invece, nella seconda ipotesi, si limita ad affidare all'arbitro la soluzioneNumero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/2026di controversie attraverso il mero strumento negoziale, mediante unacomposizione amichevole o un negozio di accertamento, con l'impegno diconsiderare la relativa decisione equipollente ad un vincolo di naturacontrattuale.Nel caso in esame si rinvengono nella clausola espressioni comecontroversie, lodo, esecuzione, tipiche del processo o dell’arbitrato rituale,senza prevedere l’assunzione di una decisione con effetti contrattuali edanzi contemplandone l’esecutività che è propria dell’arbitrato rituale; giàsotto tale profilo, il dubbio sull'effettiva volontà delle parti va risoltoconformemente alla decisione impugnata (Cass. n. 6909/2015; Cass. n.21059/2019).Da tempo questa Corte ha affermato che non possono essere ritenutidecisivi per sostenere la natura irrituale dell’arbitrato il conferimento agliarbitri della potestà di decidere secondo equità o in veste di amichevolicompositori (non essendo tale specificazione del criterio di definizione dellacontroversia incompatibile con l’arbitrato rituale, nel quale ben possono gliarbitri essere investiti dell'esercizio di poteri equitativi), la preventiva(ipotizzabile anche per l’arbitrato rituale, ex art. 829 c.p.c., con il soloeffetto dell’esclusione della deducibilità dell'"error in iudicando"), o laprevisione di esonero degli arbitri da "formalità di procedura" (previsionenon incompatibile con l'istituto dell’arbitrato rituale, giusto il dispostodell'art. 816 c.p.c.), dovendosi, per converso, valorizzare le espressioniutilizzate, congruenti con l'attività del "giudicare" e con il risultato di un"giudizio" in ordine a una "controversia" (Cass. n. 833/1999; Cass. n.7520/2001).Non occorre, a questo punto, scrutinare la validità della convenzione in cuiè inserita la clausola compromissoria.Quest’ultima è un contratto ad effetti processuali a sé stante rispetto alnegozio in cui è inserita (Cass., SU, n. 3989/1977; Cass., n. 2529/2005;Numero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/2026Cass., n. 2011/1990; Cass., n. 8376/2000; Cass., n. 7839/2011; Cass., n.22608/2011; Cass., n. 29261/2011; Cass., n. 25024/2013; Cass., n.18134/2013; Cass., n. 1439/2020).

A differenza del contratto principale,che di norma vede le parti su contrapposte posizioni di interesse, nellaclausola compromissoria si registra – già al momento del suoperfezionamento – un’oggettiva convergenza, volendo tutti i contraentirapporto sostanziale.Tale connotazione rende conto sul piano concettuale della ravvisataautonomia rispetto ai rapporti in essa contemplati.

Secondo la dottrinaprevalente la clausola compromissoria presenta il duplice caratteredell’autonomia e dell’accessorietà: è quindi negozio strutturalmente egiuridicamente distinto da quello cui accede, ma al contempo accessorio estrumentale per l’attuazione del regolamento di interessi oggetto delcontratto principale, che è anzi integrato proprio dalla prevista devoluzioneagli arbitri della soluzione delle possibili controversie.In un’accezione parzialmente diversa si discorre di autonomia anche comeregola che presiede solo alla valutazione di validità giuridica della clausola,secondo quanto dispone l’art. 808, comma terzo, c.p.c., e che viene inconsiderazione ove si profili una questione di validità del contrattoprincipale.

Per la giurisprudenza di questa Corte il disposto della norma vainvece valorizzato quale (ulteriore) indice dell’autonomia - anche sotto ilprofilo strutturale e sostanziale – della clausola rispetto al contratto cui essasi riferisce (Cass., n. 4842/2000; Cass., n. 9162/1995; Cass., n.48/1981).5.

Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 241del d.lgs. n. 163 del 2006, 209 del d.lgs. n. 50 del 2016 e 1418 c.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.La ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata non abbia dichiarato lanullità della clausola compromissoria sebbene adottata in assenza delleNumero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/2026autorizzazioni amministrative previste dalla disciplina dei contratti pubblici,applicabile a FSE quale organismo di diritto pubblico ovvero impresapubblica.Il motivo è infondato.5.1 Le distinte convenzioni di incarico vanno - preliminarmente – ricondottealla categoria dell’appalto pubblico di servizi.Esse contemplavano non singoli o individuati incarichi di difesa o diassistenza legale, ma prestazioni continuative e complesse consistenti: a)nel coordinamento, consulenza ed assistenza per il contenzioso, conl’obbligo di far fronte a tutte le richieste dei responsabili di tutte le areeaziendali, rendendo pareri legali scritti o orali, di indirizzo giuridico,giurisprudenziale e comportamentale; b) nel coordinamento dell’opera deglialtri professionisti nell’interesse dell’azienda per ciascuna causa, per unqualificato intervento immediato, costante e coordinato; c) nellacostituzione nei giudizi attivi e passivi; d) nel coordinamento delle attivitàdegli altri difensori, garantendo uniformità di indirizzo giuridico e dicomportamento processuale; e) nell’archiviazione delle pratiche e nellacustodia dei documenti; f) nella disponibilità a fornire a richiesta l’assistenzae la consulenza legale, mettendo a disposizione le proprie strutture erendendosi disponibile ad intervenire negli uffici aziendali ove se ne fosseposta la necessità per la soluzione delle problematiche legali.Deve darsi continuità all’insegnamento della giurisprudenza amministrativasecondo cui l’incarico a contenuto complesso, inserito in un quadroarticolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisognidell'ente, quale quello di cui si discute, integra un appalto pubblico, adifferenza del conferimento del singolo incarico episodico, legato allanecessità contingente, che configura un contratto d'opera intellettuale cheesula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica(Consiglio di Stato, n. 2730/2012).Numero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/20265.2 Va poi osservato che - nei settori ordinari - i servizi legali rientravanonelle tipologie contrattuali contemplate dall’allegato BII al codice alle qualisi applicavano solo le disposizioni elencate nell’art. 20, ossia l'art. 68(specifiche tecniche), l'art. 65 (avviso sui risultati della procedura diaffidamento), l'art. 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).L’art. 20 non menzionava, tra le norme applicabili, anche l’art. 241 delcodice dei contratti all’epoca in vigore, che consentiva l’introduzione negliappalti di servizi delle clausole compromissorie; il successivo art. 1, comma129, della legge n. 190/2012 aveva previsto, per l’apposizione dellaclausola, l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza a pena dinullità.Le clausole stipulate anteriormente alle modifiche introdotte dalla legge n.190/2012 (quali quelle di cui si discute), pur non potendo ritenersioriginariamente nulle, erano sanzionate con l’inefficacia sopravvenuta permancanza della previa autorizzazione motivata dell'organo di governo dellaP.A. (Cass., n. 29255/ 2017; Cass., n. 13410/ 2019).

L’art.1, comma 19, èstato poi abrogato con il d.lgs. n. 50/2016 per i soli contratti stipulati dopol'entrata in vigore della nuova disciplina, non anche per le convenzionistipulate anteriormente (Cass., n. 24641/2020; Cass., n. 16143/2022).5.3.

Ciò posto, deve comunque escludersi che FSE rivestisse, all’epoca dellastipula delle convenzioni di incarico, la qualifica di organismo di dirittopubblico tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di evidenzapubblica nell’affidamento degli appalti.Ai sensi dell’art. 3, comma 26, del d.lgs. 163/2006, applicabile rationetemporis, per «organismo di diritto pubblico» doveva considerarsi qualsiasiorganismo, anche in forma societaria, a) istituito per soddisfarespecificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere nonindustriale o commerciale (cd. requisito teleologico); b) dotato dipersonalità giuridica; c) la cui attività fosse finanziata in modo maggioritariodallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di dirittoNumero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/2026pubblico oppure la cui gestione fosse soggetta al controllo di questi ultimioppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza fossecostituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, daglienti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.Tutti i requisiti, sia oggettivi che teleologici, dovevano (e debbono) ricorrerecumulativamente (Corte di Giustizia UE, sentenza del 15/01/1998, in causaC-44/96, [OSCURATO:PERSONA] AG; Corte di giustizia, sentenzadel 22/05/2003, in causa C-18/01, Korhonen e altri); la mancanza di unosolo di essi escludeva il possesso della suddetta qualifica.Riguardo, in particolare, al cd. requisito teleologico, la giurisprudenza dellaCorte di giustizia ha spiegato che lo scopo non commerciale o industrialenon coincideva con quello generale dell'interesse che è volto a soddisfare,ma ne costituiva una ulteriore specificazione (cfr.

Corte di Giustizia,sentenza del 10/11/1998, in causa C-360/96, BFI Holding BV) e che, in ognicaso, il relativo accertamento doveva essere compiuto alla luce di tutti glielementi di diritto e di fatto disponibili, con l’avviso che “se l’organismo dicui trattasi opera in condizioni normali di mercato, persegue uno scopo dilucro e subisce le perdite collegate all’esercizio di dette attività, è pocoprobabile che le esigenze che esso mira a soddisfare siano di natura diversada quella industriale o commerciale” (cfr.

Corte di giustizia, sentenza del5/10/2017, causa C-567/15; Corte di giustizia, sentenza del 27/02/2003,causa C-373/00; Corte di Giustizia CE, sentenza del 22 maggio 2003, C-18/01; Corte di Giustizia CE, sentenza del 15 maggio 2003, C-214/00).L’ente sarebbe qualificabile come organismo di diritto pubblico anche in casodi raggiungimento del pareggio di bilancio tramite l’apporto dell’entepubblico di riferimento, poiché, in tale caso, difettava ogni componente dirischio, tipico delle attività svolte in regime di libero mercato (Cass., SU, n.8673/2019).5.4.

Le SU, con sentenza n. 11983/2017, hanno riconosciuto ad FSE lanatura di società privata di capitali, evidenziando che: a) la fisionomiaNumero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/2026dell'impresa ferroviaria delineata dal legislatore interno, in conformità aldiritto dell'Unione, è contrassegnata dall'indipendenza e dall'autonomia,dall'apertura al libero mercato e dall'adozione del modello privatistico, chenon ne consentono la riconducibilità all'ente pubblico o anche alla società inhouse; b) lo statuto di FSE contempla un'articolazione tradizionaledell'organizzazione societaria negli organi dell'assemblea dei soci,dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione e del collegiosindacale ed una ripartizione dei poteri parimenti conforme alle regolegenerali, con l'attribuzione all'organo amministrativo dei più ampi poteri diordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale.L’art. 8, comma 4, del contratto di servizio stipulato con la Regione prevedeche resti a carico della società «il rischio d'impresa connesso ad ognieventuale disavanzo gestionale non coperto, per qualsiasi causa, daicorrispettivi...o dai ricavi di qualunque genere»; c) neanche lo stanziamentodi fondi pubblici previsto già dal comma 6 dell'art. 8 del d.lgs. n. 422/97 epoi reiterato in seguito, si pone in contrasto con la natura privatistica dellasocietà, a partire dal settimo considerando della direttiva 91/440/CEE finoal decimo considerando della direttiva 2012/34/UE, è previsto che gli Statimembri debbano garantire che le imprese ferroviarie pubbliche esistentigodano «di una sana struttura finanziaria» e ciò nel quadro dellaseparazione e della necessità di sottoposizione di queste imprese alle regoledelle società commerciali.

Il meccanismo della ricapitalizzazione ad operadel socio di maggioranza o a maggior ragione unico è proprio anche delladinamica societaria di diritto comune.Si è evidenziato che il processo di privatizzazione del settore del trasportopubblico è stato effetto del recepimento, nell'ordinamento nazionale, delprincipio di derivazione sovranazionale di libertà di accesso al mercato deitrasporti di passeggeri e di merci per ferrovia da parte delle associazioniinternazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie a condizioniNumero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/2026eque, non discriminatorie e trasparenti e tali da garantire lo sviluppo dellaconcorrenza nel settore ferroviario (Cass.

SU, n. 30978/2017)Sin dalla fase iniziale, seguita al riscatto da parte dello Stato di concessioniferroviarie già gestite da società private, in cui furono istituite in gestionicommissariali governative facenti capo al Ministero dei Trasporti, e poi conl’affidamento alle Regioni delle funzioni e dei compiti di programmazione edi amministrazione relativi alle ferrovie in gestione commissarialegovernativa al fine di garantire che il servizio di trasporto fosse svoltomediante organismi societari con le modalità di attività d'impresa ed incondizioni di libertà d'azione, è stato previsto l'affidamento del servizio,mediante procedure concorsuali, con contratti di servizio, i quali avrebberodovuto assicurare, a partire dal 1 gennaio 2000, il conseguimento delrapporto di almeno lo 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi al netto deicosti di infrastruttura (Cass.

SU, n. 11983/2017).Era, inoltre, preservata l’autonomia amministrativa, gestionale e contabiledelle società affidatarie, chiamate a sostenere eventuali perdite con ilpatrimonio sociale; la circostanza che FSE ricavasse e continui a ricavare lemaggiori entrate dall’apporto della Regione è tutt’altro che decisiva: dettoapporto, che risponde alle esigenze di garantire solidità finanziaria (comeprescritto dalle Direttive n. 91/440/CEE e 2012/34/UE) non esclude che lasocietà agisca in regime di diritto privato (Cass., SU, n. 11983/2017).derivanti da finalità di interesse generale (investimenti e servizi all'utenza).Scopo di tali erogazioni era, infatti, la remunerazione alle imprese cheprestavano il servizio delle spese sostenute, determinate con criteri dicalcolo idonei ad evitare compensazioni eccessive (Cass., SU, n.30978/2017).In conclusione, difettava il requisito teleologico per il possesso della qualitàdi organismo pubblico: la società operava in condizioni di mercato,perseguiva scopi di lucro, erano a suo carico «il rischio d'impresa connessoNumero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/2026ad ogni eventuale disavanzo gestionale non coperto, per qualsiasi causa,dai corrispettivi o dai ricavi di qualunque genere» (Cass., SU, n.11983/2017).Di conseguenza, in disparte ogni altra questione, deve escludersi che lasocietà dovesse osservare le procedure di evidenza pubblicanell’affidamento degli appalti di servizi.6.

Restano da valutare i limiti di applicabilità della disciplina cuisoggiacciono, ai sensi del d.lgs. n. 163/2006, l’impresa pubblica e i soggettiaggiudicatori.L’art. 3 n. 28 del d.lgs. 163/2006 qualificava come impresa pubblica ogniente su cui le amministrazioni aggiudicatrici potessero esercitare,direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne fosseroproprietarie, o perché avessero una partecipazione finanziaria o in virtùdelle norme che disciplinavano dette imprese.L'influenza dominante era presunta quando le amministrazioniaggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa,alternativamente o cumulativamente: a) detenevano la maggioranza delcapitale sottoscritto; b) controllavano la maggioranza dei voti cui dannodiritto le azioni emesse dall'impresa; c) avevano il diritto di nominare piùdella metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o divigilanza dell'impresa.Gli «enti aggiudicatori» al fine dell'applicazione delle disposizioni delle partiI, III, IV e V comprendevano le amministrazioni aggiudicatrici, le impresepubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici oimprese pubbliche, operavano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessiloro dall'autorità competente secondo le norme vigenti.

Rientrava nellacategoria anche “il soggetto privato che operasse in virtù di diritti esclusivi;così come l’impresa pubblica, era obbligato ad indire gare ad evidenzapubblica solo al ricorrere di due concorrenti presupposti: quando essooperasse nei settori speciali; quando oggetto dell’affidamento fosseroNumero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/2026590/2018, Cass., SU, n. 8849/2020; Consiglio di stato, n. 2639/2015).6.1 La ricorrente operava (ed opera) nel settore speciale del trasportopubblico ai sensi della Parte III del d.lgs. 163/2006, cui si applicavano ledisposizioni indicate di cui all’art. 206 e ss. del codice.Per i servizi di trasporto pubblico, l’art. 210 prevedeva che, ferme restandole esclusioni di cui all'art. 23, le norme dei settori speciali si applicasseroalle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinatea fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario,tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo.Nei servizi di trasporto, la rete si considerava esistente se il servizio fossefornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle competenti autoritàpubbliche, come ad esempio quelle relative alle tratte da servire, allacapacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.L’art. 217 prevedeva che la disciplina dei settori speciali non operasse perappalti che gli enti aggiudicatori aggiudicavano per scopi diversidall’esercizio delle loro attività di cui agli articoli da 208 a 213 o perl’esercizio di tali attività in un Paese terzo, in circostanze che noncomportassero lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geograficaall’interno della Comunità.L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha spiegato che l’assoggettabilitàdell’affidamento di un servizio alla disciplina dettata per i settori speciali nonpuò essere desunta sulla base di un criterio solo soggettivo ma va effettuatasulla base di parametro di tipo oggettivo, attento alla riferibilità del servizioall’attività speciale (Cons.

Stato, Ad. plenaria, n. 16/2011); “perdeterminare se l’affidamento di un appalto è assoggettato alla disciplina deisettori speciali occorre che l’affidante sia un ente operante nei settorispeciali e l’appalto deve essere strumentale all’attività speciale” (Cons.Stato, n. 590 del 2018).Numero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/2026Per le imprese che operavano nei cd. settori speciali, quale il trasportoferroviario, la disciplina del codice degli appalti pubblici si applicava solo sel’affidamento fosse in rapporto di mezzo a fine rispetto al settore dipertinenza: il nesso di strumentalità, per la giurisprudenza prevalente,andava inteso in senso restrittivo (Consiglio di Stato, n. 590/2018, cit.;Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 11/2016).Si è detto che il contratto di incarico aveva ad oggetto le attività diconsulenza e assistenza giudiziale negli eventuali contenziosi e, perciò,un’attività di supporto non inscindibilmente collegata alla gestione delle retie alla erogazione del servizio di trasporto; il servizio era correlato all’attivitàcomplessivamente svolta, ma non funzionalmente e inscindibilmenteconnessa, in rapporto di mezzo a fine, a quella tipica del settore specialesvolta da FSE.Difettava, quindi, il requisito di strumentalità inteso come correlazionefunzionale diretta e necessaria tra le convenzioni e l’attività speciale dellacommittente.Per gli appalti “estranei”, aggiudicati per scopi diversi dalle attivitàesercitate nei settori speciali, “non si determinava alcuna riespansione delladisciplina in materia di settori ordinari, ma la sottrazione ad entrambe ledirettive, con conseguente applicazione delle regole di diritto comune edevoluzione delle relative controversie al giudice ordinario, anche laddoveil soggetto privato si fosse volontariamente auto-vincolato al rispetto di unaprocedura selettiva” (Consiglio di Stato, nn. 8905/2019 e 1826/2025).In conclusione, le convenzioni di incarico stipulate da FSE eranointegralmente sottratte alla disciplina del d.lgs. 163/2006 ed erano regolatedalle norme civilistiche generali, senza incontrare limiti alla possibilità diprevedere con apposita clausola compromissoria, la competenza arbitraleper le controversie concernenti la validità, l’interpretazione e l’esecuzionedei contratti oggetto di causa.Numero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/20267.

L’ultimo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo,deducendo la nullità della clausola compromissoria per carenza diimparzialità essendo prevista la nomina del terzo membro del collegio adopera della Camera arbitrale Italo estera (CAIE), costituita dalla [OSCURATO:PERSONA] estera e dalla [OSCURATO:PERSONA] nel mondo, di cui l’avv.Schiano era socio -fondatore, organismo che già aveva in precedenteblindato i crediti privilegiati del resistente.Il motivo è infondato.La clausola prevede, in caso di disaccordo, che il terzo arbitro sia nominatoda CAIE e, perciò, non prevede che tale organismo compongaautomaticamente il collegio arbitrale, con una possibile lesione del requisitodi necessaria imparzialità degli arbitri.Non può ritenersi che la qualità di socio fondatore, in capo all’avv. [OSCURATO:PERSONA],di uno degli organismi appartenenti all’ente deputato alla nomina del terzoarbitro fosse automaticamente causa di un’influenza determinante nelladesignazione; eventuali situazioni di incompatibilità, idonee acompromettere l'imparzialità dei componenti del collegio, va fatta valeremediante istanza di ricusazione nel rispetto dei termini fissati dall'art. 815c.p.c. (Cass., n. 20558/2015).Va pertanto dichiarata la competenza arbitrale.Le spese del presente regolamento sono compensate per la complessitàdelle questioni esaminate.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso, dichiara la competenza arbitrale e compensa le spese delpresente giudizio di legittimità.Numero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Lobuono unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA].-RICORRENTE-controrappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Panio, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA].-CONTRORICORRENTE-AVV. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Vaccarella.-CONTRORICORRENTE-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]'S, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Silvestri unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AlessandroMalangone.Numero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/2026-CONTRORICORRENTE-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t.;MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], in persona delMinistro p.t..[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t..[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante p.t..[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantep.t..ARCH. [OSCURATO:PERSONA] (EUROPE) L.T.D. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante p.t..-INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del Tribunale di Roma n. 12386/2024 depositata il22/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarareinammissibile il ricorso.Numero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (da ora FSE) haadito il tribunale di Bari per ottenere la declaratoria di nullità e/o inefficaciadi plurimi contratti di incarico professionale stipulati dalle parti, la ripetizionedelle somme corrisposte e l’accertamento negativo dei crediti vantati daiconvenuti.Secondo la ricorrente i contratti, tra cui la convenzione del 12 luglio 2012 equella del 26 maggio 2013, erano stati stipulati in violazione di normeimperative di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, sostenendo che FSE rivestiva,all’epoca, la qualità di organismo di diritto pubblico o di impresa pubblica,potendo contrarre solo con l’osservanza delle procedure di evidenzapubblica.I convenuti hanno contestato integralmente le domande, sollevando, in viapreliminare, un’eccezione di incompetenza del giudice ordinario in ragionedella clausola compromissoria contenuta nelle convenzioni del 2012 e del2013, che devolveva al giudizio arbitrale le controversie relativeall’interpretazione, validità ed esecuzione delle convenzioni di incarico,contestando, inoltre, la competenza territoriale del giudice adito.[OSCURATO:PERSONA] ha chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA], amministratore delladi assicurazione Lloyd’s, [OSCURATO:PERSONA] e Arch InsuranceCompany (Europe) Ltd., per essere manlevato.Con ordinanza del 6 dicembre 2021, comunicata il 16 dicembre 2021, ilTribunale di Bari ha dichiarato l’incompetenza territoriale in favore delTribunale di Roma, assegnando il termine per la riassunzione del giudizio edisponendo la compensazione delle spese.Il giudizio è stato riassunto da FSE; le altre parti si sono costituite ed hannoriproposto le domande e le eccezioni già formulate nella precedente fase,inclusa l’eccezione di incompetenza del giudice ordinario per la presenzadella clausola compromissoria.Numero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/2026Il Tribunale di Roma ha accolto l’eccezione e ha dichiarato la competenzadegli arbitri rituali sulla domanda principale di FSE, disponendo lasospensione del giudizio sulle restanti domande fino alla definitività del lodo.Il giudice di merito ha preliminarmente escluso la sussistenza di decadenzeo vizi processuali connessi alla riassunzione del giudizio; ha rigettato leeccezioni di litispendenza, continenza e sospensione per pregiudizialità; haritenuto che l’azione di nullità degli incarichi rientrasse nella giurisdizionedel giudice ordinario, non in quella del giudice amministrativo, pur essendodedotti vizi derivanti dalla violazione delle procedure di evidenza pubblica.Ha affermato che le parti avevano apposto una clausola compromissoria perarbitrato rituale, evidenziando che il riferimento al giudizio secondo equità,all’inappellabilità del lodo e, soprattutto, alla sua immediata esecutivitàerano indici della volontà delle parti di ottenere una decisione arbitrale coneffetti equivalenti a quelli della sentenza ai sensi dell’art. 825 c.p.c.Ha respinto le eccezioni di nullità della clausola per violazione della disciplinasui contratti pubblici, ritenendo non decisiva l’eventuale qualificazione diAvverso la pronuncia del Tribunale di Roma la FSE ha proposto regolamentodi competenza articolato in cinque motivi, illustrati con memoria. La [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e i LLoyd'Shanno resistito con controricorso e con memorie illustrative.Le altre parti non hanno svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Non possono condividersi le conclusioni del Pubblico Ministero, che hachiesto di dichiarare l’inammissibilità del regolamento sul rilievo che ladecisione impugnata verterebbe su una questione preliminare di merito,impugnabile con l'appello e non ricorribile in cassazione con regolamento dicompetenza.Numero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/2026L’art. 813 ter c.p.c. dispone che la sentenza o l'ordinanza, con la quale ilgiudice afferma o nega la propria competenza in relazione a unaconvenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43 c.p.c.L'attività degli arbitri rituali, alla stregua della disciplina complessivamentericavabile dalla legge n. 5/1994 e dal d.lgs. n. 40/2006, ha naturagiurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lostabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondosi configura come questione di competenza (Cass., SU, n. 24153/2013;Corte costituzionale, nn. 376/2001 e 223/2013), anche quando è indiscussione l’interpretazione della clausola compromissoria.La decisione del tribunale declinatoria della propria competenza a favoredegli arbitri rituali non è appellabile ma è impugnabile con il regolamento dicompetenza (Cass., n. 17908/2014; Cass., n. 21336/2018; Cass., n.8660/2020); il contrario precedente citato nelle conclusioni del PM (Cass.,n. 26696/2020) riflette un orientamento ormai superato, cui non può darsicontinuità.2. Anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per vizio della procuraspeciale a seguito dell’intervenuta declaratoria di nullità della vendita dellasocietà a [OSCURATO:SOCIETA]. è infondata.Permane utilizzabile la precedente procura rilasciata nel 2017 per il giudiziodi merito dinanzi al Tribunale di Bari, la quale non contiene alcunaesclusione per il regolamento di competenza, dovendo confermarsi che ildifensore della parte, munito di procura per il giudizio di merito, èlegittimato a proporre istanza di regolamento di competenza ove ciò non siaespressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, attesoche l'art. 47, comma 1, c.p.c. è una norma speciale, che prevale sull'art.83, comma 4, c.p.c., in base al quale la procura speciale deve presumersiconferita per un solo grado di giudizio.Sono, in conclusione, irrilevanti eventuali vizi della procura specialeconferita per la proposizione della presente impugnazione; il conferimentoNumero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/2026di tale procura successiva non comporta, in difetto di risultanze in sensocontrario, la revoca tacita di quella anteriormente rilasciata per la causa dimerito (Cass. 5340/2022; Cass. 10439/2020).3. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 45, 38e 819-ter c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.lamentando che il Tribunale di Roma abbia dichiarato la propriaincompetenza in favore del collegio arbitrale senza sollevare conflitto dicompetenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c..Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 42 e 47c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.L’ordinanza è censurata per aver accolto l’eccezione di competenza arbitralesenza che le parti che intendevano avvalersene avessero propostoregolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari cheaveva dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Roma.I due motivi sono infondati.La pronuncia di incompetenza per territorio del Tribunale di Bari noncontiene una statuizione implicita negativa della competenza arbitrale e,pertanto, FSE non avrebbe dovuto proporre il regolamento necessario dicompetenza.Nel pronunciare sulle eccezioni sollevate dai convenuti, il suddetto Tribunaleaveva esplicitamente affermato che l’eccezione di incompetenza del giudiceordinario doveva essere esaminata dal giudice ordinario competente perterritorio ed ha, perciò, intenzionalmente omesso l’esame della clausolacompromissoria.A prescindere dall’asserita pregiudizialità della questione di competenzaarbitrale rispetto a quella di competenza territoriale e dagli effetti diun’eventuale inversione, da parte del giudice a quo, dell’ordine dellequestioni di rito, la prima decisione resta incensurabile in assenza dispecifica impugnazione, avendo acquisito definitività per la parte in cui hagraduato l’ordine delle questioni da esaminare, non anche nel senso che ilNumero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/2026profilo della competenza arbitrale, esplicitamente rimesso al giudice dellariassunzione, possa considerarsi implicitamente deciso con esito negativo.Le SU, sia pure con riferimento all’ordine di priorità nel rapporto tra lequestioni di rito e quelle di merito, hanno affermato che, per la formazionedel giudicato implicito sulla questione pregiudiziale, è necessario che ilgiudice non abbia intenzionalmente disatteso l’ordine logico, decidendo ades. sulla base della ragione più liquida (fatta salva l’eventuale violazione deiprincipi fondamentali su cui può formarsi solo il giudicato esplicito), aconforto del fatto che quando il giudice dichiara di non aver intesopronunciare su una data questione, essa non può ritenersi – neppureimplicitamente – decisa (Cass., SU, n. 24172/2025, pagg. 41 e ss., ove silegge che “ove il giudice dia atto di essersi avvalso del criterio della ragionepiù liquida, prescindendo dall’esame della questione di rito a monte, nonpuò ravvisarsi quel rapporto di presupposizione necessaria, che risultaspezzato dalla volontà del giudice di orientarsi secondo quel diversocriterio”).La sussistenza di un giudicato implicito negativo sulla competenza arbitrale(ravvisato, ad esempio, da Cass. 25254/2017) va esclusa anche per ragionidi tutela dell’affidamento della parte interessata a far valere la clausolaarbitrale, cui non può precludersi la possibilità di sollevare l’eccezione,avendo legittimamente confidato sulla possibilità di riproporla dinanzi algiudice della causa riassunta in virtù di quanto affermato espressamentenella prima decisione.Consegue l’infondatezza del primo motivo, poiché il Tribunale, in assenza diuna statuizione implicita sulla competenza arbitrale, non doveva sollevared’ufficio il conflitto.È infondato anche il secondo motivo, perché la mancata proposizione delregolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c. non rendevainammissibile l’eccezione riproposta al giudice ad quem in mancanza di unastatuizione implicita sulla competenza arbitrale.Numero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/20264. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 1362c.c., 808-ter, 824-bis e 828 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale di Roma ritenuto che le convenzioni del2012 e del 2013 contemplassero una clausola compromissoria per arbitratorituale.Una corretta interpretazione, conforme ai criteri ermeneutici di cui all’art.1362 c.c. e al complessivo assetto negoziale, avrebbe imposto – a pareredi FSE – di riconoscere la natura irrituale dell’arbitrato, con conseguenteesclusione dell’autonomia della clausola rispetto al contratto invalido,essendo tutt’altro che decisive la possibilità degli arbitri di pronunciaresecondo equità e l’esecutività della decisione. Anche l’inappellabilità del lodosarebbe un chiaro indice della natura irrituale dell’arbitrato.Il motivo è infondato.La clausola compromissoria, sottoscritta nel maggio 2013, nel vigore degliartt. 808 ter e quater c.p.c., è del seguente tenore: qualsivogliacontroversia dovesse sorgere per la risoluzione, interpretazione e/oesecuzione del presente atto, ove consentito dalle norme in vigore almomento dell’insorgere della controversia, sarà demandata ad un collegioarbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato da FSE, l’altrodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] R. Schiano, ed il terzo, che avrà funzioni di Presidente,designato dai due arbitri di comune accordo, o, in difetto, dalla CAIE,[OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma alla via del Seminario n. 2,alla quale tutte le parti dichiarano di aderire e di cui dichiarano di conoscereed accettare il regolamento. [OSCURATO:PERSONA] giudicherà in base alle norme dellaCAIE ed alla legge italiana, e se possibile nei limiti di questa, secondoequità; il relativo lodo sarà inappellabile ed immediatamente esecutivo.4.1 La distinzione tra l’arbitrato rituale e quello irrituale si fonda sullavolontà delle parti che, nel primo caso, mira ad ottenere un lodo suscettibiledi essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., eche invece, nella seconda ipotesi, si limita ad affidare all'arbitro la soluzioneNumero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/2026di controversie attraverso il mero strumento negoziale, mediante unacomposizione amichevole o un negozio di accertamento, con l'impegno diconsiderare la relativa decisione equipollente ad un vincolo di naturacontrattuale.Nel caso in esame si rinvengono nella clausola espressioni comecontroversie, lodo, esecuzione, tipiche del processo o dell’arbitrato rituale,senza prevedere l’assunzione di una decisione con effetti contrattuali edanzi contemplandone l’esecutività che è propria dell’arbitrato rituale; giàsotto tale profilo, il dubbio sull'effettiva volontà delle parti va risoltoconformemente alla decisione impugnata (Cass. n. 6909/2015; Cass. n.21059/2019).Da tempo questa Corte ha affermato che non possono essere ritenutidecisivi per sostenere la natura irrituale dell’arbitrato il conferimento agliarbitri della potestà di decidere secondo equità o in veste di amichevolicompositori (non essendo tale specificazione del criterio di definizione dellacontroversia incompatibile con l’arbitrato rituale, nel quale ben possono gliarbitri essere investiti dell'esercizio di poteri equitativi), la preventiva(ipotizzabile anche per l’arbitrato rituale, ex art. 829 c.p.c., con il soloeffetto dell’esclusione della deducibilità dell'"error in iudicando"), o laprevisione di esonero degli arbitri da "formalità di procedura" (previsionenon incompatibile con l'istituto dell’arbitrato rituale, giusto il dispostodell'art. 816 c.p.c.), dovendosi, per converso, valorizzare le espressioniutilizzate, congruenti con l'attività del "giudicare" e con il risultato di un"giudizio" in ordine a una "controversia" (Cass. n. 833/1999; Cass. n.7520/2001).Non occorre, a questo punto, scrutinare la validità della convenzione in cuiè inserita la clausola compromissoria.Quest’ultima è un contratto ad effetti processuali a sé stante rispetto alnegozio in cui è inserita (Cass., SU, n. 3989/1977; Cass., n. 2529/2005;Numero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/2026Cass., n. 2011/1990; Cass., n. 8376/2000; Cass., n. 7839/2011; Cass., n.22608/2011; Cass., n. 29261/2011; Cass., n. 25024/2013; Cass., n.18134/2013; Cass., n. 1439/2020). A differenza del contratto principale,che di norma vede le parti su contrapposte posizioni di interesse, nellaclausola compromissoria si registra – già al momento del suoperfezionamento – un’oggettiva convergenza, volendo tutti i contraentirapporto sostanziale.Tale connotazione rende conto sul piano concettuale della ravvisataautonomia rispetto ai rapporti in essa contemplati. Secondo la dottrinaprevalente la clausola compromissoria presenta il duplice caratteredell’autonomia e dell’accessorietà: è quindi negozio strutturalmente egiuridicamente distinto da quello cui accede, ma al contempo accessorio estrumentale per l’attuazione del regolamento di interessi oggetto delcontratto principale, che è anzi integrato proprio dalla prevista devoluzioneagli arbitri della soluzione delle possibili controversie.In un’accezione parzialmente diversa si discorre di autonomia anche comeregola che presiede solo alla valutazione di validità giuridica della clausola,secondo quanto dispone l’art. 808, comma terzo, c.p.c., e che viene inconsiderazione ove si profili una questione di validità del contrattoprincipale. Per la giurisprudenza di questa Corte il disposto della norma vainvece valorizzato quale (ulteriore) indice dell’autonomia - anche sotto ilprofilo strutturale e sostanziale – della clausola rispetto al contratto cui essasi riferisce (Cass., n. 4842/2000; Cass., n. 9162/1995; Cass., n.48/1981).5. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 241del d.lgs. n. 163 del 2006, 209 del d.lgs. n. 50 del 2016 e 1418 c.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.La ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata non abbia dichiarato lanullità della clausola compromissoria sebbene adottata in assenza delleNumero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/2026autorizzazioni amministrative previste dalla disciplina dei contratti pubblici,applicabile a FSE quale organismo di diritto pubblico ovvero impresapubblica.Il motivo è infondato.5.1 Le distinte convenzioni di incarico vanno - preliminarmente – ricondottealla categoria dell’appalto pubblico di servizi.Esse contemplavano non singoli o individuati incarichi di difesa o diassistenza legale, ma prestazioni continuative e complesse consistenti: a)nel coordinamento, consulenza ed assistenza per il contenzioso, conl’obbligo di far fronte a tutte le richieste dei responsabili di tutte le areeaziendali, rendendo pareri legali scritti o orali, di indirizzo giuridico,giurisprudenziale e comportamentale; b) nel coordinamento dell’opera deglialtri professionisti nell’interesse dell’azienda per ciascuna causa, per unqualificato intervento immediato, costante e coordinato; c) nellacostituzione nei giudizi attivi e passivi; d) nel coordinamento delle attivitàdegli altri difensori, garantendo uniformità di indirizzo giuridico e dicomportamento processuale; e) nell’archiviazione delle pratiche e nellacustodia dei documenti; f) nella disponibilità a fornire a richiesta l’assistenzae la consulenza legale, mettendo a disposizione le proprie strutture erendendosi disponibile ad intervenire negli uffici aziendali ove se ne fosseposta la necessità per la soluzione delle problematiche legali.Deve darsi continuità all’insegnamento della giurisprudenza amministrativasecondo cui l’incarico a contenuto complesso, inserito in un quadroarticolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisognidell'ente, quale quello di cui si discute, integra un appalto pubblico, adifferenza del conferimento del singolo incarico episodico, legato allanecessità contingente, che configura un contratto d'opera intellettuale cheesula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica(Consiglio di Stato, n. 2730/2012).Numero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/20265.2 Va poi osservato che - nei settori ordinari - i servizi legali rientravanonelle tipologie contrattuali contemplate dall’allegato BII al codice alle qualisi applicavano solo le disposizioni elencate nell’art. 20, ossia l'art. 68(specifiche tecniche), l'art. 65 (avviso sui risultati della procedura diaffidamento), l'art. 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).L’art. 20 non menzionava, tra le norme applicabili, anche l’art. 241 delcodice dei contratti all’epoca in vigore, che consentiva l’introduzione negliappalti di servizi delle clausole compromissorie; il successivo art. 1, comma129, della legge n. 190/2012 aveva previsto, per l’apposizione dellaclausola, l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza a pena dinullità.Le clausole stipulate anteriormente alle modifiche introdotte dalla legge n.190/2012 (quali quelle di cui si discute), pur non potendo ritenersioriginariamente nulle, erano sanzionate con l’inefficacia sopravvenuta permancanza della previa autorizzazione motivata dell'organo di governo dellaP.A. (Cass., n. 29255/ 2017; Cass., n. 13410/ 2019). L’art.1, comma 19, èstato poi abrogato con il d.lgs. n. 50/2016 per i soli contratti stipulati dopol'entrata in vigore della nuova disciplina, non anche per le convenzionistipulate anteriormente (Cass., n. 24641/2020; Cass., n. 16143/2022).5.3. Ciò posto, deve comunque escludersi che FSE rivestisse, all’epoca dellastipula delle convenzioni di incarico, la qualifica di organismo di dirittopubblico tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di evidenzapubblica nell’affidamento degli appalti.Ai sensi dell’art. 3, comma 26, del d.lgs. 163/2006, applicabile rationetemporis, per «organismo di diritto pubblico» doveva considerarsi qualsiasiorganismo, anche in forma societaria, a) istituito per soddisfarespecificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere nonindustriale o commerciale (cd. requisito teleologico); b) dotato dipersonalità giuridica; c) la cui attività fosse finanziata in modo maggioritariodallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di dirittoNumero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/2026pubblico oppure la cui gestione fosse soggetta al controllo di questi ultimioppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza fossecostituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, daglienti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.Tutti i requisiti, sia oggettivi che teleologici, dovevano (e debbono) ricorrerecumulativamente (Corte di Giustizia UE, sentenza del 15/01/1998, in causaC-44/96, [OSCURATO:PERSONA] AG; Corte di giustizia, sentenzadel 22/05/2003, in causa C-18/01, Korhonen e altri); la mancanza di unosolo di essi escludeva il possesso della suddetta qualifica.Riguardo, in particolare, al cd. requisito teleologico, la giurisprudenza dellaCorte di giustizia ha spiegato che lo scopo non commerciale o industrialenon coincideva con quello generale dell'interesse che è volto a soddisfare,ma ne costituiva una ulteriore specificazione (cfr. Corte di Giustizia,sentenza del 10/11/1998, in causa C-360/96, BFI Holding BV) e che, in ognicaso, il relativo accertamento doveva essere compiuto alla luce di tutti glielementi di diritto e di fatto disponibili, con l’avviso che “se l’organismo dicui trattasi opera in condizioni normali di mercato, persegue uno scopo dilucro e subisce le perdite collegate all’esercizio di dette attività, è pocoprobabile che le esigenze che esso mira a soddisfare siano di natura diversada quella industriale o commerciale” (cfr. Corte di giustizia, sentenza del5/10/2017, causa C-567/15; Corte di giustizia, sentenza del 27/02/2003,causa C-373/00; Corte di Giustizia CE, sentenza del 22 maggio 2003, C-18/01; Corte di Giustizia CE, sentenza del 15 maggio 2003, C-214/00).L’ente sarebbe qualificabile come organismo di diritto pubblico anche in casodi raggiungimento del pareggio di bilancio tramite l’apporto dell’entepubblico di riferimento, poiché, in tale caso, difettava ogni componente dirischio, tipico delle attività svolte in regime di libero mercato (Cass., SU, n.8673/2019).5.4. Le SU, con sentenza n. 11983/2017, hanno riconosciuto ad FSE lanatura di società privata di capitali, evidenziando che: a) la fisionomiaNumero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/2026dell'impresa ferroviaria delineata dal legislatore interno, in conformità aldiritto dell'Unione, è contrassegnata dall'indipendenza e dall'autonomia,dall'apertura al libero mercato e dall'adozione del modello privatistico, chenon ne consentono la riconducibilità all'ente pubblico o anche alla società inhouse; b) lo statuto di FSE contempla un'articolazione tradizionaledell'organizzazione societaria negli organi dell'assemblea dei soci,dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione e del collegiosindacale ed una ripartizione dei poteri parimenti conforme alle regolegenerali, con l'attribuzione all'organo amministrativo dei più ampi poteri diordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale.L’art. 8, comma 4, del contratto di servizio stipulato con la Regione prevedeche resti a carico della società «il rischio d'impresa connesso ad ognieventuale disavanzo gestionale non coperto, per qualsiasi causa, daicorrispettivi...o dai ricavi di qualunque genere»; c) neanche lo stanziamentodi fondi pubblici previsto già dal comma 6 dell'art. 8 del d.lgs. n. 422/97 epoi reiterato in seguito, si pone in contrasto con la natura privatistica dellasocietà, a partire dal settimo considerando della direttiva 91/440/CEE finoal decimo considerando della direttiva 2012/34/UE, è previsto che gli Statimembri debbano garantire che le imprese ferroviarie pubbliche esistentigodano «di una sana struttura finanziaria» e ciò nel quadro dellaseparazione e della necessità di sottoposizione di queste imprese alle regoledelle società commerciali. Il meccanismo della ricapitalizzazione ad operadel socio di maggioranza o a maggior ragione unico è proprio anche delladinamica societaria di diritto comune.Si è evidenziato che il processo di privatizzazione del settore del trasportopubblico è stato effetto del recepimento, nell'ordinamento nazionale, delprincipio di derivazione sovranazionale di libertà di accesso al mercato deitrasporti di passeggeri e di merci per ferrovia da parte delle associazioniinternazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie a condizioniNumero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/2026eque, non discriminatorie e trasparenti e tali da garantire lo sviluppo dellaconcorrenza nel settore ferroviario (Cass. SU, n. 30978/2017)Sin dalla fase iniziale, seguita al riscatto da parte dello Stato di concessioniferroviarie già gestite da società private, in cui furono istituite in gestionicommissariali governative facenti capo al Ministero dei Trasporti, e poi conl’affidamento alle Regioni delle funzioni e dei compiti di programmazione edi amministrazione relativi alle ferrovie in gestione commissarialegovernativa al fine di garantire che il servizio di trasporto fosse svoltomediante organismi societari con le modalità di attività d'impresa ed incondizioni di libertà d'azione, è stato previsto l'affidamento del servizio,mediante procedure concorsuali, con contratti di servizio, i quali avrebberodovuto assicurare, a partire dal 1 gennaio 2000, il conseguimento delrapporto di almeno lo 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi al netto deicosti di infrastruttura (Cass. SU, n. 11983/2017).Era, inoltre, preservata l’autonomia amministrativa, gestionale e contabiledelle società affidatarie, chiamate a sostenere eventuali perdite con ilpatrimonio sociale; la circostanza che FSE ricavasse e continui a ricavare lemaggiori entrate dall’apporto della Regione è tutt’altro che decisiva: dettoapporto, che risponde alle esigenze di garantire solidità finanziaria (comeprescritto dalle Direttive n. 91/440/CEE e 2012/34/UE) non esclude che lasocietà agisca in regime di diritto privato (Cass., SU, n. 11983/2017).derivanti da finalità di interesse generale (investimenti e servizi all'utenza).Scopo di tali erogazioni era, infatti, la remunerazione alle imprese cheprestavano il servizio delle spese sostenute, determinate con criteri dicalcolo idonei ad evitare compensazioni eccessive (Cass., SU, n.30978/2017).In conclusione, difettava il requisito teleologico per il possesso della qualitàdi organismo pubblico: la società operava in condizioni di mercato,perseguiva scopi di lucro, erano a suo carico «il rischio d'impresa connessoNumero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/2026ad ogni eventuale disavanzo gestionale non coperto, per qualsiasi causa,dai corrispettivi o dai ricavi di qualunque genere» (Cass., SU, n.11983/2017).Di conseguenza, in disparte ogni altra questione, deve escludersi che lasocietà dovesse osservare le procedure di evidenza pubblicanell’affidamento degli appalti di servizi.6. Restano da valutare i limiti di applicabilità della disciplina cuisoggiacciono, ai sensi del d.lgs. n. 163/2006, l’impresa pubblica e i soggettiaggiudicatori.L’art. 3 n. 28 del d.lgs. 163/2006 qualificava come impresa pubblica ogniente su cui le amministrazioni aggiudicatrici potessero esercitare,direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne fosseroproprietarie, o perché avessero una partecipazione finanziaria o in virtùdelle norme che disciplinavano dette imprese.L'influenza dominante era presunta quando le amministrazioniaggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa,alternativamente o cumulativamente: a) detenevano la maggioranza delcapitale sottoscritto; b) controllavano la maggioranza dei voti cui dannodiritto le azioni emesse dall'impresa; c) avevano il diritto di nominare piùdella metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o divigilanza dell'impresa.Gli «enti aggiudicatori» al fine dell'applicazione delle disposizioni delle partiI, III, IV e V comprendevano le amministrazioni aggiudicatrici, le impresepubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici oimprese pubbliche, operavano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessiloro dall'autorità competente secondo le norme vigenti. Rientrava nellacategoria anche “il soggetto privato che operasse in virtù di diritti esclusivi;così come l’impresa pubblica, era obbligato ad indire gare ad evidenzapubblica solo al ricorrere di due concorrenti presupposti: quando essooperasse nei settori speciali; quando oggetto dell’affidamento fosseroNumero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/2026590/2018, Cass., SU, n. 8849/2020; Consiglio di stato, n. 2639/2015).6.1 La ricorrente operava (ed opera) nel settore speciale del trasportopubblico ai sensi della Parte III del d.lgs. 163/2006, cui si applicavano ledisposizioni indicate di cui all’art. 206 e ss. del codice.Per i servizi di trasporto pubblico, l’art. 210 prevedeva che, ferme restandole esclusioni di cui all'art. 23, le norme dei settori speciali si applicasseroalle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinatea fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario,tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo.Nei servizi di trasporto, la rete si considerava esistente se il servizio fossefornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle competenti autoritàpubbliche, come ad esempio quelle relative alle tratte da servire, allacapacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.L’art. 217 prevedeva che la disciplina dei settori speciali non operasse perappalti che gli enti aggiudicatori aggiudicavano per scopi diversidall’esercizio delle loro attività di cui agli articoli da 208 a 213 o perl’esercizio di tali attività in un Paese terzo, in circostanze che noncomportassero lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geograficaall’interno della Comunità.L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha spiegato che l’assoggettabilitàdell’affidamento di un servizio alla disciplina dettata per i settori speciali nonpuò essere desunta sulla base di un criterio solo soggettivo ma va effettuatasulla base di parametro di tipo oggettivo, attento alla riferibilità del servizioall’attività speciale (Cons. Stato, Ad. plenaria, n. 16/2011); “perdeterminare se l’affidamento di un appalto è assoggettato alla disciplina deisettori speciali occorre che l’affidante sia un ente operante nei settorispeciali e l’appalto deve essere strumentale all’attività speciale” (Cons.Stato, n. 590 del 2018).Numero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/2026Per le imprese che operavano nei cd. settori speciali, quale il trasportoferroviario, la disciplina del codice degli appalti pubblici si applicava solo sel’affidamento fosse in rapporto di mezzo a fine rispetto al settore dipertinenza: il nesso di strumentalità, per la giurisprudenza prevalente,andava inteso in senso restrittivo (Consiglio di Stato, n. 590/2018, cit.;Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 11/2016).Si è detto che il contratto di incarico aveva ad oggetto le attività diconsulenza e assistenza giudiziale negli eventuali contenziosi e, perciò,un’attività di supporto non inscindibilmente collegata alla gestione delle retie alla erogazione del servizio di trasporto; il servizio era correlato all’attivitàcomplessivamente svolta, ma non funzionalmente e inscindibilmenteconnessa, in rapporto di mezzo a fine, a quella tipica del settore specialesvolta da FSE.Difettava, quindi, il requisito di strumentalità inteso come correlazionefunzionale diretta e necessaria tra le convenzioni e l’attività speciale dellacommittente.Per gli appalti “estranei”, aggiudicati per scopi diversi dalle attivitàesercitate nei settori speciali, “non si determinava alcuna riespansione delladisciplina in materia di settori ordinari, ma la sottrazione ad entrambe ledirettive, con conseguente applicazione delle regole di diritto comune edevoluzione delle relative controversie al giudice ordinario, anche laddoveil soggetto privato si fosse volontariamente auto-vincolato al rispetto di unaprocedura selettiva” (Consiglio di Stato, nn. 8905/2019 e 1826/2025).In conclusione, le convenzioni di incarico stipulate da FSE eranointegralmente sottratte alla disciplina del d.lgs. 163/2006 ed erano regolatedalle norme civilistiche generali, senza incontrare limiti alla possibilità diprevedere con apposita clausola compromissoria, la competenza arbitraleper le controversie concernenti la validità, l’interpretazione e l’esecuzionedei contratti oggetto di causa.Numero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/20267. L’ultimo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo,deducendo la nullità della clausola compromissoria per carenza diimparzialità essendo prevista la nomina del terzo membro del collegio adopera della Camera arbitrale Italo estera (CAIE), costituita dalla [OSCURATO:PERSONA] estera e dalla [OSCURATO:PERSONA] nel mondo, di cui l’avv.Schiano era socio -fondatore, organismo che già aveva in precedenteblindato i crediti privilegiati del resistente.Il motivo è infondato.La clausola prevede, in caso di disaccordo, che il terzo arbitro sia nominatoda CAIE e, perciò, non prevede che tale organismo compongaautomaticamente il collegio arbitrale, con una possibile lesione del requisitodi necessaria imparzialità degli arbitri.Non può ritenersi che la qualità di socio fondatore, in capo all’avv. [OSCURATO:PERSONA],di uno degli organismi appartenenti all’ente deputato alla nomina del terzoarbitro fosse automaticamente causa di un’influenza determinante nelladesignazione; eventuali situazioni di incompatibilità, idonee acompromettere l'imparzialità dei componenti del collegio, va fatta valeremediante istanza di ricusazione nel rispetto dei termini fissati dall'art. 815c.p.c. (Cass., n. 20558/2015).Va pertanto dichiarata la competenza arbitrale.Le spese del presente regolamento sono compensate per la complessitàdelle questioni esaminate.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso, dichiara la competenza arbitrale e compensa le spese delpresente giudizio di legittimità.Numero registro generale 19551/2024Numero sezionale 919/2026Numero di raccolta generale 20853/2026Data pubblicazione 19/06/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco
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