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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 36237/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10658/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 224/02/13, depositata il 17 ottobre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto : Tributi-Avviso di accertamento -Cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza n. 224/02/13 del 17/10/2013, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 269/20/10 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]), successivamente fallita, avverso due avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2004 e 2006;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento erano stati emessi: a) quello relativo all’anno d’imposta 2004 in ragione della utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., nonché per cessione di beni senza fattura; b) quello relativo all’anno d’imposta 2006 per l’ammortamento relativo all’operazione inesistente con [OSCURATO:SOCIETA], nonché per la non inerenza della somma di euro 100.000,00 versata a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di penale per l’acquisto di un immobile;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;

3. [OSCURATO:SOCIETA] resisteva con controricorso e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.;

4. all’esito dell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per le deduzioni della difesa erariale in ordine a quanto allegato dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. con la memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. [OSCURATO:SOCIETA] ha evidenziato che i crediti oggetto del presente contenzioso sono stati oggetto di pagamento a seguito di concordato fallimentare, con conseguente cessazione della materia del contendere;

1.1. con memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. l’Agenzia delle entrate si è associata alla richiesta della società contribuente;

2. il soddisfacimento dei crediti erariali in sede di concordato fallimentare implica la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10658/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 224/02/13, depositata il 17 ottobre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto : Tributi-Avviso di accertamento -Cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 224/02/13 del 17/10/2013, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 269/20/10 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]), successivamente fallita, avverso due avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2004 e 2006; 1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento erano stati emessi: a) quello relativo all’anno d’imposta 2004 in ragione della utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., nonché per cessione di beni senza fattura; b) quello relativo all’anno d’imposta 2006 per l’ammortamento relativo all’operazione inesistente con [OSCURATO:SOCIETA], nonché per la non inerenza della somma di euro 100.000,00 versata a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di penale per l’acquisto di un immobile; 2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; 3. [OSCURATO:SOCIETA] resisteva con controricorso e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.; 4. all’esito dell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per le deduzioni della difesa erariale in ordine a quanto allegato dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. [OSCURATO:SOCIETA] ha evidenziato che i crediti oggetto del presente contenzioso sono stati oggetto di pagamento a seguito di concordato fallimentare, con conseguente cessazione della materia del contendere; 1.1. con memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. l’Agenzia delle entrate si è associata alla richiesta della società contribuente; 2. il soddisfacimento dei crediti erariali in sede di concordato fallimentare implica la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese
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