CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 11323/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, in subordine l'acquisizione degli atti al fine di verificare sia l'eventuale nomina del difensore che l'inesistenza dell'avvenuta notifica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Catania dichiarava la propria incompetenza a decidere sull'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ad oggetto la restituzione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. per proporre impugnazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania, disponendo la trasmissione degli atti questa Corte ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'istanza è inammissibile. 2. Il ricorrente ha avanzato istanza di rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., depositata presso la Corte di appello di Catania il 29 settembre 2021, osservando che la sentenza della Corte di Appello, pronunciata il 12 gennaio 2021, è stata depositata oltre il termine di novanta giorni indicati in sentenza, e che il difensore non ha ricevuto l'avviso di deposito, malgrado fosse già stato nominato fiduciariamente nel processo di merito, assumendo di esserne venuto a conoscenza soltanto con la notifica dell'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero. 3. Orbene, se è vero che, in tema di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen., grava sull'istante l'onere di allegare la mancata conoscenza e le ragioni che l'hanno determinata (da ultimo, Sez. 5, n. 416 del 03/12/2019, dep. 09/01/2020, Toro, Rv. 278551), è altrettanto vero che, prima ancora, sul difensore grava l'onere di provare - e non semplicemente di allegare - la propria legittimazione a proporre impugnazione e, quindi, laddove si dolga della mancata notifica, nei suoi confronti, dell'avviso di deposito della sentenza, deve provare la propria qualità di difensore nel processo di merito. 4. Nel caso in esame, se è vero, come risulta dagli atti, che la sentenza è stata depositata il 28 aprile 2021, e quindi oltre il termine di novanta giorni dalla deliberazione, assunta il 12 gennaio 2021, con un termine di deposito di novanta giorni, sicché, ai sensi dell'art. 548 cod. proc. pen. l'avviso di deposito deve essere notificato al difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza, tuttavia dagli atti non emerge, né il ricorrente lo ha provato, che l'odierno difensore fosse stato già nominato al momento della deliberazione della sentenza, la quale, nell'intestazione, non riporta il nominativo dei difensori.Per dimostrare la propria legittimazione, il difensore avrebbe perciò dovuto produrre la nomina o un verbale di udienza attestante, appunto, tale pregressa nomina: condizione che costituisce un presupposto di fatto imprescindibile, ai fini della legittimazione, perché il difensore possa dolersi della mancata notifica, nei suoi confronti, dell'avviso di deposito della sentenza. 5. Il ricorso, pertanto, non è autosufficiente in relazione alla legittimazione del difensore a proporre ricorso per cassazione, ciò che ne comporta l'inammissibilità. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26/01/2022. [OSCURATO:PERSONA]