CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 21688/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5910-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1320/26/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 25/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: le parti contribuenti proponevano ricorso avverso avvisi di accertamento relativi ad IRPEF, IRAP e IRES per l'anno d'imposta 2010. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso e la [OSCURATO:PERSONA] ne rigettava l'appello affermando che le appellanti non hanno dato prova di avere ricevuto la merce corrispondente ai costi indicati nel conto generico "acquisti di materiale ferroso" e dalla documentazione in atti si evince che non sono indicati i materiali acquistati e le loro quantità e quindi non si sa quale e quanta merce sia stata venduta e solo con tale prova documentale le parti avrebbero potuto dimostrare l'effettività delle operazioni. Pertanto la parte privata nulla ha prodotto per dar prova dei costi dichiarati mentre l'Ufficio ha posto in essere un accertamento che non è stato scalfito dall'onere probatorio di parte contribuente ed è avvalorato dalle dichiarazioni rese dai rappresentanti delle società appellanti agli organi di polizia tributaria. La parte contribuente propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Ric. 2021 n. 05910 sez. MT ud. 10-05-2022 -2- Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell'art. 109 del T.U.I.R. e dell'art. 53 Cost. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in quanto la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto non deducibili tutti gli importi non documentati in quanto inadatti a soddisfare le condizioni dell'art. 109 cit. perché i costi per l'acquisto del materiale ferroso sono sicuramente inerenti rispetto alla produzione di reddito dato che si riferiscono all'acquisto del materiale che, una volta elaborato e trasformato, è stato rivenduto, così generando i ricavi indicati nella denunzia dei redditi. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.