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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19130/2024

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 13/09/2023 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Brescia, emessa il 27 settembre 2022, ha confermato la condanna del ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di riciclaggio di una somma di danaro pari ad euro 495.000, oggetto di confisca.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità.

La Corte, applicando il principio del favor rei, avrebbe dovuto ritenere che il reato presupposto a quello contestato fosse da identificare in quello di cui all'art. 2 d.l.vo n. 74 del 2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e che, pertanto, la condotta non poteva integrare il reato di riciclaggio per espressa previsione dell'art. 5-quinquies lett. a) del d.l. n. 167 del 1990, trattandosi di un caso di cosiddetta volontaria collaborazione al rientro in Italia di somme dall'estero; dal che ne conseguirebbe l'assoluzione dell'imputato e la revoca della confisca.

Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, proposto per motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato.

1. La Corte ha ritenuto, per ragioni di merito non rivedibili e non intaccate dal ricorso, che tra i reati presupposto rispetto al contestato vi fosse anche quello di cui all'art. 8 d.l.vo n. 74 del 2000 (come già prevedeva il capo di imputazione) non compreso tra quelli previsti dalla norma richiamata dal ricorrente e, pertanto, non idoneo a scriminare la condotta ascrittagli.

Per tale ragione, l'integrazione del reato di riciclaggio è rimasta impregiudicata, così come la confisca disposta ai sensi dell'art. 648-quater cod.pen..

Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.03.2024.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga [OSCURATO:PERSONA]:DA SECONDA StZ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 13/09/2023 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Brescia, emessa il 27 settembre 2022, ha confermato la condanna del ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di riciclaggio di una somma di danaro pari ad euro 495.000, oggetto di confisca. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità. La Corte, applicando il principio del favor rei, avrebbe dovuto ritenere che il reato presupposto a quello contestato fosse da identificare in quello di cui all'art. 2 d.l.vo n. 74 del 2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e che, pertanto, la condotta non poteva integrare il reato di riciclaggio per espressa previsione dell'art. 5-quinquies lett. a) del d.l. n. 167 del 1990, trattandosi di un caso di cosiddetta volontaria collaborazione al rientro in Italia di somme dall'estero; dal che ne conseguirebbe l'assoluzione dell'imputato e la revoca della confisca. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, proposto per motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato. 1. La Corte ha ritenuto, per ragioni di merito non rivedibili e non intaccate dal ricorso, che tra i reati presupposto rispetto al contestato vi fosse anche quello di cui all'art. 8 d.l.vo n. 74 del 2000 (come già prevedeva il capo di imputazione) non compreso tra quelli previsti dalla norma richiamata dal ricorrente e, pertanto, non idoneo a scriminare la condotta ascrittagli. Per tale ragione, l'integrazione del reato di riciclaggio è rimasta impregiudicata, così come la confisca disposta ai sensi dell'art. 648-quater cod.pen.. Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.03.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga [OSCURATO:PERSONA]:DA SECONDA StZ
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