CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 17825/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con laquale è stata confermata la sua condanna per i reati di cui agli artt. 612, secondo comma,cod. pen. e 582, 585 in relazione all’art. 575, primo comma, n. 5 bis, cod. pen.; rilevato che il ricorso, vertente sul mancato vaglio della procedibilità dei reati, siappalesa completamente aspecifico e, comunque, manifestamente infondato;considerato, infatti, che il ricorrente non si confronta con la duplice motivazione svoltadalla Corte territoriale che, pur rilevando l’assenza di querela da parte della persona offesadal reato, ha evidenziato, quanto al reato di lesioni, che la presenza delle menzionateaggravanti lo rende procedibile ex officio e che, quanto al reato di minaccia grave, havalorizzato la costituzione di parte civile non revocata;ritenuto che con tale ultima affermazione il Giudice di appello si è posto nell’alveo delprincipio espresso in sede di legittimità secondo cui «La costituzione di parte civile nonrevocata equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 ha reso perseguibili a querela, posto che la volontà punitiva della persona offesa, nonrichiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che noncontengono la sua esplicita manifestazione» (Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, barbaro Rv.286741 - 01 Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]