Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 novembre 2025

Cassazione n. 32050/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

l merito di ricorso per danni da emotrasfusione con esito mortale Ud. cc 25/11/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12477/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], PISAN Ò ANTONELLA , PISAN Ò PATRIZIA , PISAN Ò STEFANIA, [OSCURATO:PERSONA] , rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA di QUESTA CORTE n. 31029/2024 depositata i l 04/12/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2014, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], adivano il Tribunale di Lecce per chiedere la condanna del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditario , patiti a causa del decesso della loro congiunta a seguito di emotrasfusione di sangue infetto.

Si costituiva il Ministero, eccependo l’intervenuta prescrizione quinquennale delle domande risarcitorie.

Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 4097/2018, dichiarava prescritto il diritto sotteso alla domanda risarcitoria proposta iure hereditario, mentre accoglieva la domanda risarcitoria iure proprio, riconoscendo il danno da perdita del rapporto parentale.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero della [OSCURATO:PERSONA].

Si costituivano in giudizio i convenuti per chiedere il rigetto del gravame.

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 393/2023, confermava l’applicazione della prescrizione decennale alla domanda risarcitoria proposta iure proprio e riformava parzialmente le singole quote originariamente previste in favore degli appellati, riducendole.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso a questa Corte, articolando in unico motivo, a fronte del quale resistevano con controricorso i convenuti.

Per l’adunanza camerale, il Procuratore Generale rassegnava conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.

Questa Corte, con sentenza n. 31029/2024, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e dichiarava prescritta la domanda risarcitoria iure proprio , ritenendo che il termine prescrizionale decennale fosseintegralmente decorso alla data di notifica dell’atto di citazione (luglio 2014), essendo iniziato a decorrere dalla data di consapevolezza della malattia e della sua ascrivibilità alla trasfusione (anni 2000/2001).

3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395 comma 1, n. 4, c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso proposto dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA], con conseguente conferma della sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 393/2023 e condanna alle spese del giudizio.

Ha resistito con controricorso il Ministero della [OSCURATO:PERSONA].

Per l’odierna udienza pubblica il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

Il difensore delle ricorrenti ha presentato memoria insistendo nell’accoglimento del ricorso.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolano il ricorso in due motivi.

Precisamente le ricorrenti:

1.1. Con il primo motivo, denunciano Errore di fatto risultante dagli atti di causa – Art. 391 bis e 395 comma 1, n 4 cpc , nella parte in cui questa Corte ha affermato: dapprima, che ai fini della valutazione del decorso della prescrizione occorre far riferimento non, di per sé ed in quanto tale, al fatto materiale del decesso del danneggiato, bensì alla percezione ed alla scoperta della malattia ovvero della sua ascrivibilità alla trasfusione di sangue infetto, che risalgono a data ben anteriore, dato che risulta essere stato accertato nei precedenti gradi di merito che [OSCURATO:PERSONA] è stata ricoverata nel febbraio del 2000 ed ha proposto in sede amministrativa la domanda di indennizzo nell’anno 2001 ; e, a seguire Orbene, l’applicazione dei suindicati principi in tema di exordium praescriptionis nelle ipotesi di danni lungolatenti consente di far ritenere interamente decorso, alla data della notifica dell’atto di citazione, il termine di prescrizione decennale .

In sintesi, secondo i ricorrenti, la Corte all’esito di un tortuoso (quanto non innovativo) percorso giuridico avrebbe omesso di agganciare la decorrenza del termine di prescrizione al dato fondamentale della data del decesso della vittima primaria, trattandosi di danno da morte, richiesto iure proprio dai congiunti e non altro tipo di danno, per il quale quel conteggio avrebbe potuto essere eventualmente ed in astratto assecondato ; affermare in pubblica udienza il principio dirompente secondo cui la prescrizione dell’azione proposta per il risarcimento del danno da morte iure proprio può iniziare a decorrere prima del decesso della vittima primaria e quindi con un conteggio caratterizzato da “mobilità anche a ritroso” … appare assolutamente inverosimile ed impone di ritenere sussistente l’errore di fatto, la svista, al termine di un complesso ragionamento (si ripete, non innovativo) che ha fatto perdere di vista il dato incontrovertibile della morte della vittima primaria in data successiva alla esteriorizzazione della menomazione .In altri termini, Prima del verificarsi della morte della «vittima primaria», non è configurabile un diritto dei suoi congiunti al risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale .

Per tale ragione, se il rilevato errore di fatto non fosse stato commesso il Collegio avrebbe dovuto computare diversamente il dies a quo del termine di prescrizione e rigettare il motivo di ricorso del Ministero .

1.2. Con il secondo motivo, denunciano Correzione errore materiale –errore di fatto art. 391 bis cpc , nella parte in cui questa Corte ha omesso di considerare la data della morte, commettendo un errore materiale nel calcolo della prescrizione.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Inammissibile è il primo motivo, che denuncia un preteso errore revocatorio.

Va premesso un integrale richiamo a Cass. Sez.

U. n. 20013/2024 (ove ulteriori e compiuti riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 12283/2004; n. 3652/2006; n. 10637/2007; n. 5075/2008; n. 22171/2010; n. 27094/2011; n. 4456/2015; nn. 24355 e 26643/2018, n. 29634/2019; n. 35879/2022) quanto ai presupposti e ai principi generali in tema di revocazione di provvedimenti della Corte di cassazione.

In sintesi, con specifico riferimento alle decisioni (sentenze o ordinanze) della Suprema Corte, di cui si chiede la revocazione ex art. 391-bis c.p.c., sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di legittimità, e vanno qui ribadite, le affermazioni secondo cui l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa.

Nel caso di specie, i ricorrenti, pur richiamando un formale vizio di legge, sostanzialmente chiedono che il dies a quo del termine di prescrizione del diritto risarcitorio iure proprio vada individuato nella data di decesso della vittima primaria.

In altri termini, essi chiedono a questa Corte l’adozione di una soluzione giuridica diversa da quella adottata nella sentenza impugnata, con la quale è stato espressamente affermato il principio secondo cui non rileva a tale fine il fatto materiale del decesso del danneggiato, ma la percezione e la scoperta della malattia ovvero la sua ascrivibilità alla trasfusione di sangue infetto.

L’inammissibilità del motivo consegue al fatto che, nel caso di specie, l’errore denunciato concerne , in tesi difensiva, l’attività interpretativa e valutativa del giudice di legittimità, che è pervenuto ad una decisione nel merito in esito di una pubblica udienza, nella quale tutte le parti, compreso il Procuratore Generale, avevano concluso sul punto della prescrizione del diritto azionatoe della sua decorrenza.

2.2. Inammissibile è anche il secondo motivo.

Invero, contrariamente a quanto deducono i ricorrenti, nella specie non si rileva alcun errore di calcoloo altrimenti definibile come meramente materiale: il computo della prescrizione, di cui si chiede la revocazione, costituisce la conclusione di un percorso argomentativo, frutto di una ampia attività interpretativa e valutativa, sulla quale a questa Corte in sede di revocazione non è consentito tornare, in piana applicazione del principio di diritto così elaborato e in piena congruenza tra le premesse poste in diritto e le conseguenze ritrattene.

3. All’inammissibilità del ricorso - non superata neppure da alcuno degli argomenti ulteriori sviluppati nella memoria, incentrata anch’essa nella invece qui inammissibile contestazione degli argomenti della gravata sentenza - consegue, oltre alla condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dal Ministero resistente , la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi degli originari attori e della vittima primaria, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003.

P.Q.M La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore del Ministero resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 3.500 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto; -dispone che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l merito di ricorso per danni da emotrasfusione con esito mortale Ud. cc 25/11/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12477/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], PISAN Ò ANTONELLA , PISAN Ò PATRIZIA , PISAN Ò STEFANIA, [OSCURATO:PERSONA] , rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA di QUESTA CORTE n. 31029/2024 depositata i l 04/12/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2014, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], adivano il Tribunale di Lecce per chiedere la condanna del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditario , patiti a causa del decesso della loro congiunta a seguito di emotrasfusione di sangue infetto. Si costituiva il Ministero, eccependo l’intervenuta prescrizione quinquennale delle domande risarcitorie. Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 4097/2018, dichiarava prescritto il diritto sotteso alla domanda risarcitoria proposta iure hereditario, mentre accoglieva la domanda risarcitoria iure proprio, riconoscendo il danno da perdita del rapporto parentale. Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero della [OSCURATO:PERSONA]. Si costituivano in giudizio i convenuti per chiedere il rigetto del gravame. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 393/2023, confermava l’applicazione della prescrizione decennale alla domanda risarcitoria proposta iure proprio e riformava parzialmente le singole quote originariamente previste in favore degli appellati, riducendole. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso a questa Corte, articolando in unico motivo, a fronte del quale resistevano con controricorso i convenuti. Per l’adunanza camerale, il Procuratore Generale rassegnava conclusioni scritte per il rigetto del ricorso. Questa Corte, con sentenza n. 31029/2024, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e dichiarava prescritta la domanda risarcitoria iure proprio , ritenendo che il termine prescrizionale decennale fosseintegralmente decorso alla data di notifica dell’atto di citazione (luglio 2014), essendo iniziato a decorrere dalla data di consapevolezza della malattia e della sua ascrivibilità alla trasfusione (anni 2000/2001). 3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395 comma 1, n. 4, c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso proposto dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA], con conseguente conferma della sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 393/2023 e condanna alle spese del giudizio. Ha resistito con controricorso il Ministero della [OSCURATO:PERSONA]. Per l’odierna udienza pubblica il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. Il difensore delle ricorrenti ha presentato memoria insistendo nell’accoglimento del ricorso. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolano il ricorso in due motivi. Precisamente le ricorrenti: 1.1. Con il primo motivo, denunciano Errore di fatto risultante dagli atti di causa – Art. 391 bis e 395 comma 1, n 4 cpc , nella parte in cui questa Corte ha affermato: dapprima, che ai fini della valutazione del decorso della prescrizione occorre far riferimento non, di per sé ed in quanto tale, al fatto materiale del decesso del danneggiato, bensì alla percezione ed alla scoperta della malattia ovvero della sua ascrivibilità alla trasfusione di sangue infetto, che risalgono a data ben anteriore, dato che risulta essere stato accertato nei precedenti gradi di merito che [OSCURATO:PERSONA] è stata ricoverata nel febbraio del 2000 ed ha proposto in sede amministrativa la domanda di indennizzo nell’anno 2001 ; e, a seguire Orbene, l’applicazione dei suindicati principi in tema di exordium praescriptionis nelle ipotesi di danni lungolatenti consente di far ritenere interamente decorso, alla data della notifica dell’atto di citazione, il termine di prescrizione decennale . In sintesi, secondo i ricorrenti, la Corte all’esito di un tortuoso (quanto non innovativo) percorso giuridico avrebbe omesso di agganciare la decorrenza del termine di prescrizione al dato fondamentale della data del decesso della vittima primaria, trattandosi di danno da morte, richiesto iure proprio dai congiunti e non altro tipo di danno, per il quale quel conteggio avrebbe potuto essere eventualmente ed in astratto assecondato ; affermare in pubblica udienza il principio dirompente secondo cui la prescrizione dell’azione proposta per il risarcimento del danno da morte iure proprio può iniziare a decorrere prima del decesso della vittima primaria e quindi con un conteggio caratterizzato da “mobilità anche a ritroso” … appare assolutamente inverosimile ed impone di ritenere sussistente l’errore di fatto, la svista, al termine di un complesso ragionamento (si ripete, non innovativo) che ha fatto perdere di vista il dato incontrovertibile della morte della vittima primaria in data successiva alla esteriorizzazione della menomazione .In altri termini, Prima del verificarsi della morte della «vittima primaria», non è configurabile un diritto dei suoi congiunti al risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale . Per tale ragione, se il rilevato errore di fatto non fosse stato commesso il Collegio avrebbe dovuto computare diversamente il dies a quo del termine di prescrizione e rigettare il motivo di ricorso del Ministero . 1.2. Con il secondo motivo, denunciano Correzione errore materiale –errore di fatto art. 391 bis cpc , nella parte in cui questa Corte ha omesso di considerare la data della morte, commettendo un errore materiale nel calcolo della prescrizione. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Inammissibile è il primo motivo, che denuncia un preteso errore revocatorio. Va premesso un integrale richiamo a Cass. Sez. U. n. 20013/2024 (ove ulteriori e compiuti riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 12283/2004; n. 3652/2006; n. 10637/2007; n. 5075/2008; n. 22171/2010; n. 27094/2011; n. 4456/2015; nn. 24355 e 26643/2018, n. 29634/2019; n. 35879/2022) quanto ai presupposti e ai principi generali in tema di revocazione di provvedimenti della Corte di cassazione. In sintesi, con specifico riferimento alle decisioni (sentenze o ordinanze) della Suprema Corte, di cui si chiede la revocazione ex art. 391-bis c.p.c., sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di legittimità, e vanno qui ribadite, le affermazioni secondo cui l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa. Nel caso di specie, i ricorrenti, pur richiamando un formale vizio di legge, sostanzialmente chiedono che il dies a quo del termine di prescrizione del diritto risarcitorio iure proprio vada individuato nella data di decesso della vittima primaria. In altri termini, essi chiedono a questa Corte l’adozione di una soluzione giuridica diversa da quella adottata nella sentenza impugnata, con la quale è stato espressamente affermato il principio secondo cui non rileva a tale fine il fatto materiale del decesso del danneggiato, ma la percezione e la scoperta della malattia ovvero la sua ascrivibilità alla trasfusione di sangue infetto. L’inammissibilità del motivo consegue al fatto che, nel caso di specie, l’errore denunciato concerne , in tesi difensiva, l’attività interpretativa e valutativa del giudice di legittimità, che è pervenuto ad una decisione nel merito in esito di una pubblica udienza, nella quale tutte le parti, compreso il Procuratore Generale, avevano concluso sul punto della prescrizione del diritto azionatoe della sua decorrenza. 2.2. Inammissibile è anche il secondo motivo. Invero, contrariamente a quanto deducono i ricorrenti, nella specie non si rileva alcun errore di calcoloo altrimenti definibile come meramente materiale: il computo della prescrizione, di cui si chiede la revocazione, costituisce la conclusione di un percorso argomentativo, frutto di una ampia attività interpretativa e valutativa, sulla quale a questa Corte in sede di revocazione non è consentito tornare, in piana applicazione del principio di diritto così elaborato e in piena congruenza tra le premesse poste in diritto e le conseguenze ritrattene. 3. All’inammissibilità del ricorso - non superata neppure da alcuno degli argomenti ulteriori sviluppati nella memoria, incentrata anch’essa nella invece qui inammissibile contestazione degli argomenti della gravata sentenza - consegue, oltre alla condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dal Ministero resistente , la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi degli originari attori e della vittima primaria, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003. P.Q.M La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore del Ministero resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 3.500 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto; -dispone che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196
Sentenza Cassazione n. 32050/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris