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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2025

Cassazione n. 19178/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per il seguente ordine di ragioni: a) il primo motivo è costituito da doglianze, per lo più in fatto, volte a sollecitare, sulla base delle mere asserzioni del ricorrente, una non consentita rivalutazione delle fonti di prova e, comunque, è meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla configurabilità delle invocate scriminanti e al giudizio di responsabilità, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 2 a 10); b) il secondo motivo non è stato dedotto in appello e, in ogni caso, i suoi presupposti non emergono con evidenza dagli atti; c) il terzo motivo investe la determinazione del trattamento punitivo e il diniego delle circostanze attenuanti generiche e delle attenuanti di cui all'art. 61, n. 1 e 2 cod. pen., benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (si veda pagina 11); ritenuto, inoltre, quanto al secondo motivo di ricorso, che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali. (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 - 02); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cast. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] e estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per il seguente ordine di ragioni: a) il primo motivo è costituito da doglianze, per lo più in fatto, volte a sollecitare, sulla base delle mere asserzioni del ricorrente, una non consentita rivalutazione delle fonti di prova e, comunque, è meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla configurabilità delle invocate scriminanti e al giudizio di responsabilità, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 2 a 10); b) il secondo motivo non è stato dedotto in appello e, in ogni caso, i suoi presupposti non emergono con evidenza dagli atti; c) il terzo motivo investe la determinazione del trattamento punitivo e il diniego delle circostanze attenuanti generiche e delle attenuanti di cui all'art. 61, n. 1 e 2 cod. pen., benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (si veda pagina 11); ritenuto, inoltre, quanto al secondo motivo di ricorso, che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali. (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 - 02); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cast. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] e estensore
Sentenza Cassazione n. 19178/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris