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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2023

Cassazione n. 51770/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce l'inosservanza dell'art. 131 bis cod. pen. in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha rilevato come la condotta non potesse essere considerata di particolare tenuità e, comunque, la vigenza, al momento del fatto, del divieto legislativo di applicare l'art. 131 bis cod. pen. in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce l'inosservanza dell'art. 131 bis cod. pen. in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha rilevato come la condotta non potesse essere considerata di particolare tenuità e, comunque, la vigenza, al momento del fatto, del divieto legislativo di applicare l'art. 131 bis cod. pen. in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023.