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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02683/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Brescia, di condanna alla pena di giustizia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Mario, nella sua qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] per il reato previsto dall'articolo 216, comma 1, n. 1 e 2 e dall'articolo 223, comma 1, r.d. 267/42, in relazione a fatti di bancarotta distrattiva di materie prime e crediti e per bancarotta documentale per irregolare tenuta dei libri e scritture contabili.

Sentenza di fallimento del 13.7.2001. 1.Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del difensore di fiducia, lamentando con il primo motivo la contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui sebbene abbia riconosciuto la correttezza della tenuta della contabilità della società fallita, ha ugualmente giudicato integrata la distrazione del credito di £10.000.000 effettivamente incassato ma non registrato, con ::onseguente inattendibilità delle scritture contabili. 2.Con il secondo motivo ci si è doluti del travisamento della prova riguardo alla ritenuta distrazione delle rimanenze di magazzino, che secondo i risultati di prova emersi nel giudizio sarebbero inesistenti ed aventi origine in appostazioni contabili fittizie.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12 -ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per il rigetto.

La difesa dell'imputato ha depositato telennaticamente note di replica, ribadendo le ragioni a sostegno dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile ma occorre annullare la sentenza limitatamente alla determinazione delle pene accessorie fallimentari. 1.Le censure espresse in entrambi i motivi, sotto la veste del vizio di motivazione e di travisamento della prova, aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio, come emerge con chiarezza dallo stesso contenuto dell'atto di ricorso, dove sono lungamente riportati brani dei verbali dell'istruttoria dibattimentale, con riguardo alle dichiarazioni del consulente di parte e del curatore, rispetto ai quali si chiede al Collegio una inammissibile diretta ponderazione delle prove testimoniali, finalizzata ad una interpretazione alternativa a quella adottata dai Giudici del merito e favorevole al giudicabile.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).1.1 La Corte di Appello ha dato conto del corretto aggiornamento della contabilità fino alla data del fallimento, circostanza che non contrasta con la distrazione accertata e con la complessiva inattendibiltà delle scritture contabili.

Invero, il giudice di merito, per valorizzare quest'ultimo assunto, dà conto non solo dell'omessa registrazione del credito effettivamente incassato ma anche della necessità di ricorrere alla ricostruzione "a/iunde"della documentazione.

2. A questo punto il Collegio deve rilevare di ufficio l'illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c.,

I. fall. applicate ex lege come effetto penale della pronuncia di condanna impugnata.

Con sentenza n. 222 del 05/12/2018 la Corte costituzionale - successivamente alla data di emissione della pronunzia oggetto di ricorso - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c.

I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

Si tratta di pronuncia rientrante nel genere delle decisioni cosiddette manipolative, riconducibile alla specie di quelle sostitutive, che si caratterizzano per mantenere in vigore la disposizione denunciata soltanto sul presupposto di una modificazione del precetto in essa contenuto.

La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, determina in ogni caso l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel nuovo parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale. 2.1.L'illegalità sopravvenuta della previsione della durata fissa delle pene accessorie rende necessario l'annullamento con rinvio della sentenza al fine di consentire al Giudice di merito di stabilire la durata delle pene accessorie.

Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata,limitatannente al punto delle pene accessorie ex art. 216 ultimo comma legge fall.,con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia.

Nel giudizio di rinvio il Giudice del merito dovrà eittenersi al principio, stabilito dalle SU di questa Corte nella pronunzia del 28 Febbraio 2019, Rg 7846/18 ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed altri, per cui le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale devono essere determinate in concreto dal Giudice, con valutazione discrezionale, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.,dall'annullamento con rinvio circoscritto a tale punto della decisione, deriva l'autorità di cosa giudicata in tul:ti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quello annullato e, quindi, nella specie, per l'accertamento della responsabilità dell'imputato e per la quantificazione delle pene principali.

Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Brescia per nuovo esame quanto alle pene accessorie ex ad 216LF ultimo comma, che sarà condotto ai sensi dell'ad 133 cp.

Il ricorso nel resto va dichiarato inammissibile. 3.Per completezza va osservato che l'annullamento della sentenza impugnata non comporta per il Collegio la possibilità ex art 129 cpp di rilevare la prescrizione del delitto per la semplice ragione che non è maturato il relativo termine.

Infatti,nonostante la sentenza di fallimento risalga al 13.7.2001 e la sentenza di secondo grado sia stata emessa il 3.10.2017, il delitto in discussione non è prescritto, poiché alla fattispecie in esame si applica la vecchia normativa in tema di prescrizione, essendo stato definito in primo grado il giudizio in data 4.5.2004, cioè prima dell'entrata in vigore della legge 251/2005.

A norma dell'art 10/3 della cosiddetta legge Cirielli, è applicabile la disciplina previgente, alla stregua della quale la contestata circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta ex art 219/2 nr 1 LF ha rilievo e determina la pena edittale massima di 15 anni, con termine prescrizionale complessivo pari a ventidue anni e sei mesi, calcolabile, dunque, al 22 gennaio 2024.

PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Deciso 5.11.2021 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio abeone LA SENTENZA, Al SENSI DELL'ART 546/2 CPP È [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Brescia, di condanna alla pena di giustizia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Mario, nella sua qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] per il reato previsto dall'articolo 216, comma 1, n. 1 e 2 e dall'articolo 223, comma 1, r.d. 267/42, in relazione a fatti di bancarotta distrattiva di materie prime e crediti e per bancarotta documentale per irregolare tenuta dei libri e scritture contabili. Sentenza di fallimento del 13.7.2001. 1.Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del difensore di fiducia, lamentando con il primo motivo la contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui sebbene abbia riconosciuto la correttezza della tenuta della contabilità della società fallita, ha ugualmente giudicato integrata la distrazione del credito di £10.000.000 effettivamente incassato ma non registrato, con ::onseguente inattendibilità delle scritture contabili. 2.Con il secondo motivo ci si è doluti del travisamento della prova riguardo alla ritenuta distrazione delle rimanenze di magazzino, che secondo i risultati di prova emersi nel giudizio sarebbero inesistenti ed aventi origine in appostazioni contabili fittizie. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12 -ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per il rigetto. La difesa dell'imputato ha depositato telennaticamente note di replica, ribadendo le ragioni a sostegno dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile ma occorre annullare la sentenza limitatamente alla determinazione delle pene accessorie fallimentari. 1.Le censure espresse in entrambi i motivi, sotto la veste del vizio di motivazione e di travisamento della prova, aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio, come emerge con chiarezza dallo stesso contenuto dell'atto di ricorso, dove sono lungamente riportati brani dei verbali dell'istruttoria dibattimentale, con riguardo alle dichiarazioni del consulente di parte e del curatore, rispetto ai quali si chiede al Collegio una inammissibile diretta ponderazione delle prove testimoniali, finalizzata ad una interpretazione alternativa a quella adottata dai Giudici del merito e favorevole al giudicabile. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).1.1 La Corte di Appello ha dato conto del corretto aggiornamento della contabilità fino alla data del fallimento, circostanza che non contrasta con la distrazione accertata e con la complessiva inattendibiltà delle scritture contabili. Invero, il giudice di merito, per valorizzare quest'ultimo assunto, dà conto non solo dell'omessa registrazione del credito effettivamente incassato ma anche della necessità di ricorrere alla ricostruzione "a/iunde"della documentazione. 2. A questo punto il Collegio deve rilevare di ufficio l'illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c., I. fall. applicate ex lege come effetto penale della pronuncia di condanna impugnata. Con sentenza n. 222 del 05/12/2018 la Corte costituzionale - successivamente alla data di emissione della pronunzia oggetto di ricorso - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». Si tratta di pronuncia rientrante nel genere delle decisioni cosiddette manipolative, riconducibile alla specie di quelle sostitutive, che si caratterizzano per mantenere in vigore la disposizione denunciata soltanto sul presupposto di una modificazione del precetto in essa contenuto. La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, determina in ogni caso l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel nuovo parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale. 2.1.L'illegalità sopravvenuta della previsione della durata fissa delle pene accessorie rende necessario l'annullamento con rinvio della sentenza al fine di consentire al Giudice di merito di stabilire la durata delle pene accessorie. Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata,limitatannente al punto delle pene accessorie ex art. 216 ultimo comma legge fall.,con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia. Nel giudizio di rinvio il Giudice del merito dovrà eittenersi al principio, stabilito dalle SU di questa Corte nella pronunzia del 28 Febbraio 2019, Rg 7846/18 ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed altri, per cui le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale devono essere determinate in concreto dal Giudice, con valutazione discrezionale, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.,dall'annullamento con rinvio circoscritto a tale punto della decisione, deriva l'autorità di cosa giudicata in tul:ti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quello annullato e, quindi, nella specie, per l'accertamento della responsabilità dell'imputato e per la quantificazione delle pene principali. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Brescia per nuovo esame quanto alle pene accessorie ex ad 216LF ultimo comma, che sarà condotto ai sensi dell'ad 133 cp. Il ricorso nel resto va dichiarato inammissibile. 3.Per completezza va osservato che l'annullamento della sentenza impugnata non comporta per il Collegio la possibilità ex art 129 cpp di rilevare la prescrizione del delitto per la semplice ragione che non è maturato il relativo termine. Infatti,nonostante la sentenza di fallimento risalga al 13.7.2001 e la sentenza di secondo grado sia stata emessa il 3.10.2017, il delitto in discussione non è prescritto, poiché alla fattispecie in esame si applica la vecchia normativa in tema di prescrizione, essendo stato definito in primo grado il giudizio in data 4.5.2004, cioè prima dell'entrata in vigore della legge 251/2005. A norma dell'art 10/3 della cosiddetta legge Cirielli, è applicabile la disciplina previgente, alla stregua della quale la contestata circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta ex art 219/2 nr 1 LF ha rilievo e determina la pena edittale massima di 15 anni, con termine prescrizionale complessivo pari a ventidue anni e sei mesi, calcolabile, dunque, al 22 gennaio 2024. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Deciso 5.11.2021 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio abeone LA SENTENZA, Al SENSI DELL'ART 546/2 CPP È [OSCURATO:PERSONA]
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