CassazionedecretoSezione 5Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 04737/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3896/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale Dello Stato . -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.3200/2022 depositata il 11/07/2021. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391., secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Numero registro generale 3896/2023 Numero sezionale 520/2026 Numero di raccolta generale 4737/2026 Data pubblicazione 03/03/2026 Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 28/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3896/2023 Numero sezionale 520/2026 Numero di raccolta generale 4737/2026 Data pubblicazione 03/03/2026