CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08536/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso - relativo alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all'art. 348 cod. pen. e nel quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla omessa concessione della circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e comunque di delle attenuanti generiche - risultano inammissibili e privi di specificità in quanto non si confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dal giudice di merito, la cui motivazione risulta logica, esaustiva e pertanto immune da vizi censurabili in sede di legittimità; Rilevato che infatti la Corte di appello ha congruamente evidenziato che il risarcimento solo parziale del danno cagionato dall'imputato alla persona offesa (nel quale comunque non è neppure stato contemplato "il danno morale, obiettivamente rilevabile nel caso di specie") non consente di ritenere integrata la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., e ciò anche laddove eventualmente sia intervenuta dichiarazione liberatoria resa dalla persona offesa (cfr. Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, Bojic, Rv. 284224 - 01); Rilevato che immune da censure è anche la statuizione che ha confermato il rigetto delle attenuanti generiche; inconferente è il richiamo del ricorrente alla definizione del giudizio con il rito abbreviato, atteso che l'applicazione delle circostanze in oggetto non può fondarsi sulla scelta da parte dell'imputato di definire il processo nelle forme del rito abbreviato, che implica "ex lege" l'applicazione di una predeterminata riduzione della pena, poiché in caso contrario la stessa circostanza comporterebbe due distinte determinazioni favorevoli all'imputato (Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, Diana, Rv. 260012 - 01). Correttamente, la Corte territoriale ha dato atto che un risarcimento dei danni parziale può essere positivamente valutato dal giudice al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche (v., in riferimento al risarcimento tardivo, Sez. 2, n. 21511 del 07/04/2021, Privitera, Rv. 281233 - 01), ma ne ha escluso nella specie la ricorrenza dei relativi presupposti, in ragione dei "numerosi, anche se risalenti, precedenti penali di cui il Pezzuto è portatore"; motivazione insindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm