CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 48641/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le statuizioni di cui all'art. 616, c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Savona, appellata dall'imputata [OSCURATO:PERSONA] Mariant con la quale costei era stata condannata in concorso con altri per più ipotesi in continuazione rilevanti ai sensi dell'art. 73 c. 1, d.P.R. 309/90 [capo a), per avere, in particolare, ceduto 1 grammo di cocaina a TERRUSSO Paolo e CORRADI Eros e detenuto, unitamente a materiale atto al taglio e al confezionamento delle dosi, una pietra di cocaina pari a gr. 37,5, cocaina in polvere suddivisa in bustine, per un totale di gr. 13,2, un sacchetto contenente cocaina in polvere per gr. 46,00 e un sacchetto con una pietra di cocaina e della polvere per gr. 9,4 (in Albenga il 15/11/2012); capo b), per avere detenuto in concorso con gli stessi soggetti, all'interno di un box, unitamente a materiale atto al taglio e al confezionamento, cocaina per gr. 91,4 circa, suddivisa in due confezioni, metà della quale ancora pura da tagliare (in Albenga il 18/11/2012)]. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la difesa dell'imputata, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta condotta di concorso della donna. La difesa afferma che i giudici del merito avrebbero omesso di individuare un contributo causale della [OSCURATO:PERSONA], presupposto indefettibile per configurare una responsabilità ai sensi dell'art. 110, cod. pen. Quanto al capo a), secondo la difesa, la donna si sarebbe limitata a restare seduta sul divano della stanza nella quale era avvenuta la cessione; quanto al capo b), la stessa sarebbe stata solo la formale intestataria del contratto di locazione del box utilizzato dal marito [OSCURATO:PERSONA] Younis per gestire la sua attività di spaccio. Trattasi, in entrambi i casi, di una condotta meramente passiva, difettando la prova dell'adesione dell'imputata. Inoltre, i giudici di merito sarebbero caduti in contraddizione laddove hanno affermato che la donna frequentava abitualmente l'appartamento, successivamente precisando che la stessa non vi dimorava, così venendo meno la situazione propria di chi, in una coppia, subisce l'attività illecita del partner, pur essendo contrario a essa. Si tratta, per la difesa, di una affermazione contraddittoria, perché le due circostanze sarebbero tra loro antitetiche. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina PASSAFIUME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte di merito ha ricostruito i passaggi dell'accertamento di P.G., nel corso del quale gli operatori avevano fermato i cessionari della droga di cui al capo a), mentre uscivano da un immobile ove gli stessi avevano appena acquistato una dose di cocaina da [OSCURATO:PERSONA] Younis per la somma di euro 100,00. All'interno dell'immobile, gli investigatori avevano rinvenuto quattro soggetti, tra i quali [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (allora fidanzata, diventata poi moglie del primo); [OSCURATO:PERSONA] era seduto a un tavolo con parte della sostanza, un bilancino e euro 100,00, gli altri erano seduti invece su un divano, compresa l'imputata, sotto il cui telo di copertura veniva rinvenuta un'altra parte della droga. Ciò avveniva il 15/11/2012 e la [OSCURATO:PERSONA] dopo la convalida dell'arresto veniva scarcerata e sottoposta a pedinamento. Ciò aveva consentito di accertare i fatti riversati nella contestazione di cui al capo b): la donna, infatti, era stata osservata effettuare, unitamente a un uomo, e a bordo di una vettura Mercedes, numerosi passaggi davanti a un box, risultato affittato proprio alla [OSCURATO:PERSONA], con atteggiamento ritenuto sospetto; all'esito del controllo dell'immobile era stato trovato lo stupefacente di cui al citato capo b). La tesi difensiva della mera connivenza passiva è stata ritenuta infondata dal primo giudice e conformemente da quello d'appello che ha, di contro, ritenuto plurimi, precisi e concordanti elementi comprovanti il concorso della donna nelle condotte di cessione e detenzione: la stessa era perfettamente a conoscenza dell'attività che si svolgeva nei luoghi controllati; al momento dei fatti era solita frequentare abitualmente, pur non dimorandovi, l'immobile occupato da [OSCURATO:PERSONA], il che valeva a escludere che la stessa potesse aver semplicemente subito l'attività illecita dell'allora fidanzato; era la intestataria formale del box, neppure costituente una pertinenza dell'altro immobile e, quindi, non destinato alle necessità abitative di chi vi dimorava, disvelatosi nascondiglio dell'ulteriore, cospicuo quantitativo di stupefacente; era stata osservata in continuo andirivieni da quel luogo (come testimoniato dal soggetto intermediario della locazione), senza alcun apparente motivo, mentre al suo interno era nascosto lo stupefacente e dopo che, in seguito all'arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ignoti erano entrati mettendo a soqquadro l'appartamento. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Innanzitutto, va ricordato che, in caso di doppia sentenza conforme, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Rv. 197250), a maggior ragione allorché i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). Va poi ribadita l'estraneità, al giudizio di legittimità, degli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099). Nella specie, la difesa, nel sollecitare una rilettura degli elementi probatori, al fine di sostenere la tesi della connivenza passiva, ha reiterato le stesse argomentazioni formulate in sede di gravame del merito, al contempo omettendo un effettivo confronto con le ragioni giustificative esposte nella sentenza censurata, rese a valle della valutazione di quelle stesse censure. Gli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale non rivelano alcuna manifesta illogicità o contraddizione, come sostenuto a difesa, essendo peraltro coerenti con i canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla differenza tra contributo concorsuale e semplice connivenza penalmente irrilevante (sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013, dep. 2014, Benocci, Rv. 258186, in cui si è, per l'appunto, precisato che la connivenza postula che l'agente mantenga un comportamento passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il concorso richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente; sez. 5, n. 2805 del 22/3/2013, dep. 2014, Grosu, Rv. 258953; sez. 3, n. 41055 del 22/9/2015, Rapushí, Rv. 265167). Ciò che, nel caso di specie, la Corte di merito ha ben descritto, valorizzando, quanto al capo a), il fatto che la presenza della donna nell'appartamento non era collegata alla convivenza stabile in quel luogo e che la stessa era seduta unitamente agli altri correi sul divano, sotto la cui copertura si trovava altro stupefacente; quanto al capo b), dalla intestazione del deposito e dalla frequentazione di quel luogo, il cui utilizzo è stato ricondotto solo al traffico illecito, trattandosi di bene neppure asservito all'appartamento. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell