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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37173/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi la inammissibilità del ricorso.

La difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria difensiva con conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto 1.La Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] Gezim colpevole dei reati di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina di cui alle imputazioni n.81 - 82 - 83 e 86 e lo aveva condannato alla pena di anni sei mesi sei di reclusione ed euro 30.000 di multa disponendone la espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata.

2. La Corte di Appello confermava il giudizio di responsabilità dell'imputato alla stregua del materiale intercettivo, telefonico e ambientale acquisito, pervenendo alla identificazione dell'imputato alla stregua di elementi indiziari concernenti il possesso di utenze cellulari ritenute rilevanti ai fini dei traffici di stupefacente contestati, della titolarità di carta di debito utilizzata in costanza di una delle intercettazioni ambientali, nonché del riconoscimento fotografico operato sui fotogrammi estrapolati dalla polizia giudiziaria che ritraevano il soggetto impegnato nel prelievo.

La pena era determinata sulla base di criteri minimi edittali e la espulsione dallo Stato veniva disposta sulla base di un giudizio di pericolosità formulato alla stregua dei precedenti penali e dello spessore criminale del prevenuto, privo di fonti lecite di sostentamento.

3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per la cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Gezim. 3.1 La difesa dell'imputato ha formulato tre motivi di ricorso.

3.1.1. Con il primo motivo ha dedotto inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza, relativamente alla ritenuta utilizzabilità delle immagini estrapolate dalla polizia giudiziaria dalla telecamera a circuito chiuso dell'istituto di credito presso il quale era stato eseguito il prelievo, con riferimento agli art.191, 234 e 511 cod.proc.pen.

In particolare rileva che, pure a riconoscere a tali reperti fotografici il carattere di prove documentali, l'acquisizione operata dai giudice di merito risultava illegittima in quanto le suddette immagini erano contenute in una relazione di servizio redatta dalla polizia giudiziaria e pertanto all'interno di un atto del procedimento, dal contenuto valutativo, non utilizzabile nel suo complesso in quanto proveniente dall'organo dell'accusa.

Assume altresì la erroneità della motivazione della sentenza impugnata secondo la quale si sarebbe trattato di un accertamento irripetibile stante la impossibilità di surroga o di riproduzione attraverso una prova dichiarativa, in ragione della natura documentale della produzione suscettibile pertanto di acquisizione nelle forme previste dalla legge. 3.1.2 Con una seconda articolazione deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità del ricorrente, a fronte della incertezza sulla identificazione dell'interlocutore quale l'odierno ricorrente e al significato delle interlocuzioni quali evidenza di una condotta di detenzione o di cessione di sostanza stupefacente in relazione alle singole contestazioni, nonché in relazione alla mancata sussunzione di tali condotte nella ipotesi di cui all'art.73 comma 5 Dpr 309/90, in ragione della indeterminatezza dei quantitativi di stupefacente che venivano in considerazione. 3.1.3 Con una terza articolazione deduce violazione di legge e difetto di motivazione relativamente alla statuizione concernente la misura di sicurezza dell'espulsione del ricorrente dal territorio dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso risulta inammissibile in quanto non si confronta adeguatamente con il costrutto argomentativo della sentenza di appello e si presenta ripropositivo di doglianze già esaminate dalla corte distrettuale e disattese con ragionamento logico giuridico coerente con le risultanze processuali e privo di contraddizioni, così da non essere suscettibile di ulteriore sindacato da parte del giudice di legittimità.

2. Con riferimento al primo motivo di ricorso, di ordine processuale, la Corte di appello ha chiaramente rappresentato come il giudice di merito abbia limitato l'acquisizione della relazione di servizio della PG ai fotogrammi che ritraevano le fasi del prelievo bancomat, in una prospettiva descrittiva di un fatto, non suscettibile di riproduzione in sede dibattimentale, separando tale elemento dalla parte valutativa degli atti di PG e svolgendo, limitatamente a tale acquisizione, una valutazione autonoma e decontestualizzata rispetto al contenuto dell'atto.

La valutazione operata dalla Corte si pone peraltro nel solco della giurisprudenza di legittimità sul punto la quale, se da un lato ha escluso la utilizzabilità tout court delle relazioni di servizio di attività compiute dalla polizia giudiziaria nel loro sviluppo investigativo e ragionato, ha invece ritenuto utilizzabili le parti della documentazione dell'attività svolta dalla polizia giudiziaria nel loro contenuto descrittivo, quando lo stesso, in ragione delle evenienze del caso concreto era soggetto a modificazione o a trasformazione, così da non consentire di essere successivamente documentato o riprodotto, ovvero riferito mediante testimonianza (così è stato riconosciuto il carattere di atto irripetibile al verbale di pedinamento e di appostamento, sez.4, n.44413 del 9/11/2011, C., Rv.251613). 2.1 In ipotesi analoga alla presente è stato riconosciuto il carattere di irripetibilità alle fotografie scattate durante un'ispezione igienico sanitaria dello stato dei luoghi dalla polizia giudiziaria e allegate al verbale di ispezione e di sequestro, in relazione a fatti e persone in situazioni soggette a mutamento, come tali non più riproducibili, con la conseguenza che, essendo stato riconosciuto legittimo il loro inserimento nel fascicolo per il dibattimento, il giudice avrebbe potuto utilizzarle come fonte di prova, senza che fosse necessaria una conferma da parte dei verbalizzanti in sede dibattimentale (sez.3, n.2576 del 6/11/2018, Crepaldi, Rv.275718); parimenti utilizzabile è stata ritenuta la relazione di servizio della polizia giudiziaria contenente la rappresentazione dello stato dei luoghi o la documentazione di un'attività osservata dal pubblico ufficiale soggetta a mutamento è un atto irripetibile (Sez. 3 -n. 26189 del 28/03/2019, Rv. 276081-01).

Le prospettazioni difensivi si pongono pertanto in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità nella subiecta materia.

3. Il secondo motivo di ricorso si presenta generico, privo di confronto con la sentenza impugnata e manifestamente infondato in quanto in contrasto con il costante insegnamento della corte di legittimità in relazione alla interpretazione del contenuto dell'attività intercettiva.

Sotto un primo profilo la doglianza riproposta dalla difesa del MALA3 in ordine alla corretta identificazione dello stesso da parte degli operatori di PG si scontra con la valutazione operata dai giudici di merito in ordine al fatto che al complessivo esito investigativo che collegava l'interlocutore coinvolto nei traffici di stupefacente, intercettato in ambientale, titolare di utenze telefoniche monitorate, ed utilizzatore di carta di pagamento ad esso intestata, si sommava il dato offerto dal riconoscimento fotografico mediante comparazione della fototessera dell'imputato con le immagini estratte dal circuito pagobancomat, cumulandosi tali elementi nell'affermazione di una gravità indiziaria dotata di profili di univocità, gravità e concordanza. 3.1 Parimenti inammissibili sono le censure svolte, peraltro in termini del tutto generici, sulla responsabilità dell'imputato in relazione ai singoli episodi ascritti mediante la contestazione del significato attribuito alle singole intercettazioni telefoniche.

A fronte dei rilievi concernenti la cripticità del linguaggio utilizzato nelle interlocuzioni e la autenticità del significato attribuito a taluni dialoghi, depurati dalle espressioni che il perito trascrittore ha ritenuto non intelligibili, la giurisprudenza di legittimità ha espresso alcuni principi fondamentali.

In primo luogo è stata riconosciuta "agli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche ...fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato che non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano; a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi" (sez.1, n.37588 del 18/06/2014, Amaniera ed altri, Rv.260842). 3.2 Tale orientamento si riferisce anche alle intercettazioni captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, le quali possono costituire fonte di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art.192 comma terzo, cod.proc.pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (sez.5, n.48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv.268414; sez.5, n.40061 del 12/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278314). 3.3 n giudice di legittimità ha inoltre affermato che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, n.22471 del 26/02/2015,Sebbar, Rv 263715) se non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.2, n.50701 del 4/10/2016, D'Andrea e altri, Rv 268389; sez.3, n.44938 del 5/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.282337). 3.4 Ciò premesso i giudici di merito hanno indicato in termini estremamente puntuali il contenuto delle intercettazioni ambientali indizianti fornendo al contempo adeguata interpretazione, trasfusa in una motivazione provvista di lineare costrutto logico argomentativo, dei passaggi più rilevanti ai fini del riconoscimento delle ipotesi delittuose in contestazione, mentre le contestazioni rivolte alla interpretazione fornita dal giudice risultano generiche, assertive e volte a fornire una interpretazione alternativa non scrutinabile in questa sede in assenza di denunciata illogicità manifesta del significato attribuito alle intercettazioni da parte del giudice distrettuale.

4. Manifestamente infondata è anche la censura concernente la qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art.73 comma 1 Dpr 309/90 laddove, pure in presenza di droga parlata i quantitativi di stupefacente evocati nel corso della attività intercettiva giustificano ampiamente la valutazione del giudice distrettuale in termini di fatto non riconducibili all'art.73 comma 5 Dpr 309/90 a fronte di iter argomentativo logico, agganciato a riferimenti quantitativi inequivocabili e non oggetto di specifica contestazione da parte dell'odierno ricorrente se non in termini, inammissibili in questa sede, di una differente ricostruzione del significato di taluni dialoghi.

5. Il motivo di ricorso concernente la misura di sicurezza dell'ordine di espulsione risulta parimenti inammissibile in presenza di espulsione obbligatoria ai sensi dell'art.86 Dpr 309/90, accompagnata di un giudizio negativo sulla personalità del prevenuto così da riconoscerne la pericolosità sociale, sia in ragione della ricorrenza di un precedente specifico, sia in ragione dell'assenza di una regolare fonte di reddito nel territorio nazionale così da desumere che il traffico illecito risulti essere l'unica fonte di sostentamento.

6. Deve pertanto essere dichiarata la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA], cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni per escludere la colpa di questi nel proporre l'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi la inammissibilità del ricorso. La difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria difensiva con conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1.La Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] Gezim colpevole dei reati di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina di cui alle imputazioni n.81 - 82 - 83 e 86 e lo aveva condannato alla pena di anni sei mesi sei di reclusione ed euro 30.000 di multa disponendone la espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata. 2. La Corte di Appello confermava il giudizio di responsabilità dell'imputato alla stregua del materiale intercettivo, telefonico e ambientale acquisito, pervenendo alla identificazione dell'imputato alla stregua di elementi indiziari concernenti il possesso di utenze cellulari ritenute rilevanti ai fini dei traffici di stupefacente contestati, della titolarità di carta di debito utilizzata in costanza di una delle intercettazioni ambientali, nonché del riconoscimento fotografico operato sui fotogrammi estrapolati dalla polizia giudiziaria che ritraevano il soggetto impegnato nel prelievo. La pena era determinata sulla base di criteri minimi edittali e la espulsione dallo Stato veniva disposta sulla base di un giudizio di pericolosità formulato alla stregua dei precedenti penali e dello spessore criminale del prevenuto, privo di fonti lecite di sostentamento. 3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per la cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Gezim. 3.1 La difesa dell'imputato ha formulato tre motivi di ricorso. 3.1.1. Con il primo motivo ha dedotto inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza, relativamente alla ritenuta utilizzabilità delle immagini estrapolate dalla polizia giudiziaria dalla telecamera a circuito chiuso dell'istituto di credito presso il quale era stato eseguito il prelievo, con riferimento agli art.191, 234 e 511 cod.proc.pen. In particolare rileva che, pure a riconoscere a tali reperti fotografici il carattere di prove documentali, l'acquisizione operata dai giudice di merito risultava illegittima in quanto le suddette immagini erano contenute in una relazione di servizio redatta dalla polizia giudiziaria e pertanto all'interno di un atto del procedimento, dal contenuto valutativo, non utilizzabile nel suo complesso in quanto proveniente dall'organo dell'accusa. Assume altresì la erroneità della motivazione della sentenza impugnata secondo la quale si sarebbe trattato di un accertamento irripetibile stante la impossibilità di surroga o di riproduzione attraverso una prova dichiarativa, in ragione della natura documentale della produzione suscettibile pertanto di acquisizione nelle forme previste dalla legge. 3.1.2 Con una seconda articolazione deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità del ricorrente, a fronte della incertezza sulla identificazione dell'interlocutore quale l'odierno ricorrente e al significato delle interlocuzioni quali evidenza di una condotta di detenzione o di cessione di sostanza stupefacente in relazione alle singole contestazioni, nonché in relazione alla mancata sussunzione di tali condotte nella ipotesi di cui all'art.73 comma 5 Dpr 309/90, in ragione della indeterminatezza dei quantitativi di stupefacente che venivano in considerazione. 3.1.3 Con una terza articolazione deduce violazione di legge e difetto di motivazione relativamente alla statuizione concernente la misura di sicurezza dell'espulsione del ricorrente dal territorio dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso risulta inammissibile in quanto non si confronta adeguatamente con il costrutto argomentativo della sentenza di appello e si presenta ripropositivo di doglianze già esaminate dalla corte distrettuale e disattese con ragionamento logico giuridico coerente con le risultanze processuali e privo di contraddizioni, così da non essere suscettibile di ulteriore sindacato da parte del giudice di legittimità. 2. Con riferimento al primo motivo di ricorso, di ordine processuale, la Corte di appello ha chiaramente rappresentato come il giudice di merito abbia limitato l'acquisizione della relazione di servizio della PG ai fotogrammi che ritraevano le fasi del prelievo bancomat, in una prospettiva descrittiva di un fatto, non suscettibile di riproduzione in sede dibattimentale, separando tale elemento dalla parte valutativa degli atti di PG e svolgendo, limitatamente a tale acquisizione, una valutazione autonoma e decontestualizzata rispetto al contenuto dell'atto. La valutazione operata dalla Corte si pone peraltro nel solco della giurisprudenza di legittimità sul punto la quale, se da un lato ha escluso la utilizzabilità tout court delle relazioni di servizio di attività compiute dalla polizia giudiziaria nel loro sviluppo investigativo e ragionato, ha invece ritenuto utilizzabili le parti della documentazione dell'attività svolta dalla polizia giudiziaria nel loro contenuto descrittivo, quando lo stesso, in ragione delle evenienze del caso concreto era soggetto a modificazione o a trasformazione, così da non consentire di essere successivamente documentato o riprodotto, ovvero riferito mediante testimonianza (così è stato riconosciuto il carattere di atto irripetibile al verbale di pedinamento e di appostamento, sez.4, n.44413 del 9/11/2011, C., Rv.251613). 2.1 In ipotesi analoga alla presente è stato riconosciuto il carattere di irripetibilità alle fotografie scattate durante un'ispezione igienico sanitaria dello stato dei luoghi dalla polizia giudiziaria e allegate al verbale di ispezione e di sequestro, in relazione a fatti e persone in situazioni soggette a mutamento, come tali non più riproducibili, con la conseguenza che, essendo stato riconosciuto legittimo il loro inserimento nel fascicolo per il dibattimento, il giudice avrebbe potuto utilizzarle come fonte di prova, senza che fosse necessaria una conferma da parte dei verbalizzanti in sede dibattimentale (sez.3, n.2576 del 6/11/2018, Crepaldi, Rv.275718); parimenti utilizzabile è stata ritenuta la relazione di servizio della polizia giudiziaria contenente la rappresentazione dello stato dei luoghi o la documentazione di un'attività osservata dal pubblico ufficiale soggetta a mutamento è un atto irripetibile (Sez. 3 -n. 26189 del 28/03/2019, Rv. 276081-01). Le prospettazioni difensivi si pongono pertanto in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità nella subiecta materia. 3. Il secondo motivo di ricorso si presenta generico, privo di confronto con la sentenza impugnata e manifestamente infondato in quanto in contrasto con il costante insegnamento della corte di legittimità in relazione alla interpretazione del contenuto dell'attività intercettiva. Sotto un primo profilo la doglianza riproposta dalla difesa del MALA3 in ordine alla corretta identificazione dello stesso da parte degli operatori di PG si scontra con la valutazione operata dai giudici di merito in ordine al fatto che al complessivo esito investigativo che collegava l'interlocutore coinvolto nei traffici di stupefacente, intercettato in ambientale, titolare di utenze telefoniche monitorate, ed utilizzatore di carta di pagamento ad esso intestata, si sommava il dato offerto dal riconoscimento fotografico mediante comparazione della fototessera dell'imputato con le immagini estratte dal circuito pagobancomat, cumulandosi tali elementi nell'affermazione di una gravità indiziaria dotata di profili di univocità, gravità e concordanza. 3.1 Parimenti inammissibili sono le censure svolte, peraltro in termini del tutto generici, sulla responsabilità dell'imputato in relazione ai singoli episodi ascritti mediante la contestazione del significato attribuito alle singole intercettazioni telefoniche. A fronte dei rilievi concernenti la cripticità del linguaggio utilizzato nelle interlocuzioni e la autenticità del significato attribuito a taluni dialoghi, depurati dalle espressioni che il perito trascrittore ha ritenuto non intelligibili, la giurisprudenza di legittimità ha espresso alcuni principi fondamentali. In primo luogo è stata riconosciuta "agli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche ...fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato che non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano; a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi" (sez.1, n.37588 del 18/06/2014, Amaniera ed altri, Rv.260842). 3.2 Tale orientamento si riferisce anche alle intercettazioni captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, le quali possono costituire fonte di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art.192 comma terzo, cod.proc.pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (sez.5, n.48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv.268414; sez.5, n.40061 del 12/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278314). 3.3 n giudice di legittimità ha inoltre affermato che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, n.22471 del 26/02/2015,Sebbar, Rv 263715) se non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.2, n.50701 del 4/10/2016, D'Andrea e altri, Rv 268389; sez.3, n.44938 del 5/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.282337). 3.4 Ciò premesso i giudici di merito hanno indicato in termini estremamente puntuali il contenuto delle intercettazioni ambientali indizianti fornendo al contempo adeguata interpretazione, trasfusa in una motivazione provvista di lineare costrutto logico argomentativo, dei passaggi più rilevanti ai fini del riconoscimento delle ipotesi delittuose in contestazione, mentre le contestazioni rivolte alla interpretazione fornita dal giudice risultano generiche, assertive e volte a fornire una interpretazione alternativa non scrutinabile in questa sede in assenza di denunciata illogicità manifesta del significato attribuito alle intercettazioni da parte del giudice distrettuale. 4. Manifestamente infondata è anche la censura concernente la qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art.73 comma 1 Dpr 309/90 laddove, pure in presenza di droga parlata i quantitativi di stupefacente evocati nel corso della attività intercettiva giustificano ampiamente la valutazione del giudice distrettuale in termini di fatto non riconducibili all'art.73 comma 5 Dpr 309/90 a fronte di iter argomentativo logico, agganciato a riferimenti quantitativi inequivocabili e non oggetto di specifica contestazione da parte dell'odierno ricorrente se non in termini, inammissibili in questa sede, di una differente ricostruzione del significato di taluni dialoghi. 5. Il motivo di ricorso concernente la misura di sicurezza dell'ordine di espulsione risulta parimenti inammissibile in presenza di espulsione obbligatoria ai sensi dell'art.86 Dpr 309/90, accompagnata di un giudizio negativo sulla personalità del prevenuto così da riconoscerne la pericolosità sociale, sia in ragione della ricorrenza di un precedente specifico, sia in ragione dell'assenza di una regolare fonte di reddito nel territorio nazionale così da desumere che il traffico illecito risulti essere l'unica fonte di sostentamento. 6. Deve pertanto essere dichiarata la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA], cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni per escludere la colpa di questi nel proporre l'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
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