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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13322/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4405-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Pierpaolo ARDOLINO e Immacolata PANICO, ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via [OSCURATO:PERSONA]Isernia, n. 16, presso lo studio legale dei predetti difensori; - ricorrente — contro COMUNE di NOIA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al - 2.0 clit eleitiuAvy-a_h-g_ vi,k:dia-rà oricorso, dall'avv. contr alla via 11511~ k;05--, lo Slik,c(to‘ cer Nicab Lunr0q-ri: - controricorrente - avverso la sentenza n. 5375/10/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata IL 17/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] che:

1. Il comune di Noia emetteva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. avviso di pagamento relativo alla TARI per l'anno d'imposta 2017, che la società contribuente impugnava dinanzi alla CTP di Napoli che rigettava il ricorso in quanto il contribuente non aveva denunciato le aree destinate alla produzione ed il servizio di raccolta dei rifiuti effettuato dal Comune risultava regolarmente effettuato e conforme al regolamento di assimilazione.

2. L'appello proposto dalla società contribuente veniva rigettato dalla CTR della Campania che confermava nel merito la decisione di primo grado.

Ribadiva l'esistenza di una delibera comunale di assimilazione dei rifiuti, che la società contribuente non aveva presentato la denuncia delle superfici delle aree destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilati, sicché alla stessa non poteva essere riconosciuta alcuna riduzione, e che il comune aveva provato di effettuare regolarmente il servizio di raccolta dei rifiuti.

3. Avverso tale statuizione 1 contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha resistito l'intimato con controricorso.

4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, in combinato disposto dagli artt. 184, comma 3, lett. c), e 198, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 152 del 2006.

Sostiene che aveva errato la CTR a rigettare l'eccezione di inesigibilità del tributo per illegittimità del regolamento comunale di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, difettando nello stesso l'indicazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti speciali.

Aggiunge che, una volta rilevata l'illegittimità del predetto regolamento, la CTR ne avrebbe dovuto far discendere la sua disapplicazione con conseguente illegittimità dell'avviso di pagamento che era fondato su detto regolamento.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Invero, la CTR ha rigettato l'appello della società contribuente sostenendo che nella specie esisteva un regolamento comunale di assimilazione dei rifiuti speciali, che il comune effettuava regolarmente la raccolta e che la società contribuente non aveva assolto «all'onere di cui all'art. 1, comma 685, della legge n. 147 del 27/12/2013 e dell'art. 24.5 del [OSCURATO:PERSONA] relativo all'applicazione della UIC, non avendo presentato la denuncia delle superfici delle aree destinate alla lavorazione e quindi alla produzione di rifiuti speciali non assimilati.

In mancanza di detta prova, alla [OSCURATO:SOCIETA] non può essere riconosciuta alcuna riduzione tariffaria».

4. Trattasi, all'evidenza, di statuizione fondata su diverse rationes decidendi, due delle quali, ovvero quella relativa alla mancata denuncia da parte della società contribuente delle superfici delle aree destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilati e quella relativa alla regolarità del servizio di raccolta dei rifiuti espletato dall'ente comunale, non censurate con ricorso per cassazione, sicché ne consegue l'inammissibilità del motivo proposto, in ossequio al noto principio giurisprudenziale secondo cui «Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza» (Cass. n. 9752 del 2017; in termini anche Cass., Sez.

U., n. 16602 del 2005; Cass. n. 13880 del 2020 e Cass. n. 11493 del 2018).

5. Al riguardo, con riferimento alla fattispecie in esame ed in particolare all'onere, gravante sulla parte contribuente, di denuncia, anche in variazione, delle aree esenti o oggetto di riduzione della tassa rifiuti, occorre ricordare il principio giurisprudenziale secondo cui «In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 19931) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale» (Cass. n. 21250 del 2017; conf.

Cass. n. 21011 del 2021).

6. Tale principio deve estendersi' anche alla TARI (tassa sui rifiuti), istituita dalla legge n. 147 del 2013, art. 1, commi 639 e seguenti, a decorrere dal 10 gennaio 2014, applicabile nel caso in esame.

7. Questa Corte (Cass. n. 17334 del 2020, in motivazione), esaminando la legge istitutiva della TARI ha posto la fondamentale distinzione tra riduzioni cd. tecniche e riduzioni o esenzioni di natura agevolativa.

7.1. In relazione alle prime ha affermato che le stesse sono quelle previste nei commi 656 e 657 della citata legge, «chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio, e quindi dei costi per il suo espletamento, per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, i cui presupposti operativi sono dettagliatamente disciplinati dalla legge», sicché le stesse sono obbligatorie e spettano ope legis, a prescindere cioè da una loro previsione nel regolamento comunale non essendo collegate alla peculiarità di situazioni soggettive.

Tali riduzioni, pertanto, vanno riconosciute senza la necessità di una specifica e preventiva domanda che contenga l'indicazione delle condizioni per fruirne, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi.

7.2. In relazione alle seconde, che nella citata sentenza della Corte vengono individuate in quelle previste dai commi 659 e 660 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, si afferma che le stesse «sono meramente eventuali, e quindi subordinate ad una esplicita previsione del regolamento comunale, che ne condiziona l'an, la disciplina di dettaglio ed il quantum, tutti elementi non predeterminati dalla legge che, appunto, ne prevede l'introduzione come possibile, ma non dovuta».7.3.

Queste riduzioni, «operando in conseguenza di specifiche condizioni non altrimenti conoscibili dall'ente, in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti che si vengono a trovare nella situazione per poterne fruire, il riconoscimento del diritto a tali agevolazioni, oltre che ai medesimi oneri probatori delle precedenti, è subordinato alla ulteriore condizione della presentazione di una preventiva domanda del contribuente, corredata naturalmente della documentazione necessaria per giustificarne l'attribuzione».

8. Orbene, tale ultimo principio deve necessariamente estendersi anche alle ipotesi di produzione da parte dell'utente di rifiuti speciali, anche assimilati, posto che anche in questi casi, trattandosi di una posizione peculiare del singolo utente, grava sullo stesso l'onere di indicazione al comune, a mezzo di specifica domanda, anche in variazione ove la situazione soggettiva sia modificata nel corso del tempo, della superficie che sia esente dall'assoggettamento alla TARI (perché nella stessa vengono prodotti rifiuti speciali al cui smaltimento è tenuto a provvedere a proprie spese il produttore) o che invece goda di una riduzione della tariffa (perché nella stessa vengono prodotti rifiuti speciali assimilati a quelli urbani).

9. Quanto poi agli effetti dell'eventuale illegittimità del regolamento comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, questa Corte ha più volte affermato che, una volta disapplicata la delibera comunale da parte del giudice tributario, «l'esercizio illegittimo del potere di assimilazione», con conseguente disapplicazione da parte del giudice tributario della relativa delibera comunale, «potrà essere equiparato al mancato esercizio del potere di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani da parte del Comune, che però «non comporta che detti rifiuti siano, di per sé, esenti dalla tassa, in quanto essi sono soggetti alla disciplina stabilita per i rifiuti speciali dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3 (applicabile ratione temporis), che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupati o detenuti, con la sola esclusione della parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati (cfr. Cass. n. 15983 del 2020 che richiama Cass. n. 1975 del 2018).

9.1. Il comma 649, seconda parte, della legge n. 147 del 2013, che qui viene in rilievo, prevede espressamente che «Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati».

Orbene, nel caso di inadempienza del Comune il coefficiente di riduzione, in presenza dei presupposti indicati dalla norma, deve essere individuato dal giudice tributario, non potendosi far ricadere sul contribuente inadempienze ascrivibili al Comune (in termini, Cass. n. 9214 del 2018).

10. Ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente (pag. 9 del ricorso) la questione dell'illegittimità della delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali, non assorbe le altre questioni affrontate dalla sentenza impugnata e, comunque, non quella relativa alla mancanza di denuncia delle aree oggetto di riduzione della tassa rifiuti.

11. In estrema sintesi, da quanto detto discende che la statuizione d'appello non censurata (di mancanza nella specie di una specifica domanda della società contribuente di riduzione della tassa rifiuti) rispetto a quella che ha formato oggetto del motivo di ricorso, essendo autonoma ed idonea a giustificare il rigetto della domanda di rimborso avanzata con l'originario ricorso, comporta l'inammissibilità del ricorso in esame e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 1.400,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4405-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Pierpaolo ARDOLINO e Immacolata PANICO, ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via [OSCURATO:PERSONA]Isernia, n. 16, presso lo studio legale dei predetti difensori; - ricorrente — contro COMUNE di NOIA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al - 2.0 clit eleitiuAvy-a_h-g_ vi,k:dia-rà oricorso, dall'avv. contr alla via 11511~ k;05--, lo Slik,c(to‘ cer Nicab Lunr0q-ri: - controricorrente - avverso la sentenza n. 5375/10/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata IL 17/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] che: 1. Il comune di Noia emetteva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. avviso di pagamento relativo alla TARI per l'anno d'imposta 2017, che la società contribuente impugnava dinanzi alla CTP di Napoli che rigettava il ricorso in quanto il contribuente non aveva denunciato le aree destinate alla produzione ed il servizio di raccolta dei rifiuti effettuato dal Comune risultava regolarmente effettuato e conforme al regolamento di assimilazione. 2. L'appello proposto dalla società contribuente veniva rigettato dalla CTR della Campania che confermava nel merito la decisione di primo grado. Ribadiva l'esistenza di una delibera comunale di assimilazione dei rifiuti, che la società contribuente non aveva presentato la denuncia delle superfici delle aree destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilati, sicché alla stessa non poteva essere riconosciuta alcuna riduzione, e che il comune aveva provato di effettuare regolarmente il servizio di raccolta dei rifiuti. 3. Avverso tale statuizione 1 contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha resistito l'intimato con controricorso. 4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, in combinato disposto dagli artt. 184, comma 3, lett. c), e 198, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 152 del 2006. Sostiene che aveva errato la CTR a rigettare l'eccezione di inesigibilità del tributo per illegittimità del regolamento comunale di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, difettando nello stesso l'indicazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti speciali. Aggiunge che, una volta rilevata l'illegittimità del predetto regolamento, la CTR ne avrebbe dovuto far discendere la sua disapplicazione con conseguente illegittimità dell'avviso di pagamento che era fondato su detto regolamento. 2. Il ricorso è inammissibile. 3. Invero, la CTR ha rigettato l'appello della società contribuente sostenendo che nella specie esisteva un regolamento comunale di assimilazione dei rifiuti speciali, che il comune effettuava regolarmente la raccolta e che la società contribuente non aveva assolto «all'onere di cui all'art. 1, comma 685, della legge n. 147 del 27/12/2013 e dell'art. 24.5 del [OSCURATO:PERSONA] relativo all'applicazione della UIC, non avendo presentato la denuncia delle superfici delle aree destinate alla lavorazione e quindi alla produzione di rifiuti speciali non assimilati. In mancanza di detta prova, alla [OSCURATO:SOCIETA] non può essere riconosciuta alcuna riduzione tariffaria». 4. Trattasi, all'evidenza, di statuizione fondata su diverse rationes decidendi, due delle quali, ovvero quella relativa alla mancata denuncia da parte della società contribuente delle superfici delle aree destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilati e quella relativa alla regolarità del servizio di raccolta dei rifiuti espletato dall'ente comunale, non censurate con ricorso per cassazione, sicché ne consegue l'inammissibilità del motivo proposto, in ossequio al noto principio giurisprudenziale secondo cui «Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza» (Cass. n. 9752 del 2017; in termini anche Cass., Sez. U., n. 16602 del 2005; Cass. n. 13880 del 2020 e Cass. n. 11493 del 2018). 5. Al riguardo, con riferimento alla fattispecie in esame ed in particolare all'onere, gravante sulla parte contribuente, di denuncia, anche in variazione, delle aree esenti o oggetto di riduzione della tassa rifiuti, occorre ricordare il principio giurisprudenziale secondo cui «In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 19931) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale» (Cass. n. 21250 del 2017; conf. Cass. n. 21011 del 2021). 6. Tale principio deve estendersi' anche alla TARI (tassa sui rifiuti), istituita dalla legge n. 147 del 2013, art. 1, commi 639 e seguenti, a decorrere dal 10 gennaio 2014, applicabile nel caso in esame. 7. Questa Corte (Cass. n. 17334 del 2020, in motivazione), esaminando la legge istitutiva della TARI ha posto la fondamentale distinzione tra riduzioni cd. tecniche e riduzioni o esenzioni di natura agevolativa. 7.1. In relazione alle prime ha affermato che le stesse sono quelle previste nei commi 656 e 657 della citata legge, «chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio, e quindi dei costi per il suo espletamento, per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, i cui presupposti operativi sono dettagliatamente disciplinati dalla legge», sicché le stesse sono obbligatorie e spettano ope legis, a prescindere cioè da una loro previsione nel regolamento comunale non essendo collegate alla peculiarità di situazioni soggettive. Tali riduzioni, pertanto, vanno riconosciute senza la necessità di una specifica e preventiva domanda che contenga l'indicazione delle condizioni per fruirne, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi. 7.2. In relazione alle seconde, che nella citata sentenza della Corte vengono individuate in quelle previste dai commi 659 e 660 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, si afferma che le stesse «sono meramente eventuali, e quindi subordinate ad una esplicita previsione del regolamento comunale, che ne condiziona l'an, la disciplina di dettaglio ed il quantum, tutti elementi non predeterminati dalla legge che, appunto, ne prevede l'introduzione come possibile, ma non dovuta».7.3. Queste riduzioni, «operando in conseguenza di specifiche condizioni non altrimenti conoscibili dall'ente, in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti che si vengono a trovare nella situazione per poterne fruire, il riconoscimento del diritto a tali agevolazioni, oltre che ai medesimi oneri probatori delle precedenti, è subordinato alla ulteriore condizione della presentazione di una preventiva domanda del contribuente, corredata naturalmente della documentazione necessaria per giustificarne l'attribuzione». 8. Orbene, tale ultimo principio deve necessariamente estendersi anche alle ipotesi di produzione da parte dell'utente di rifiuti speciali, anche assimilati, posto che anche in questi casi, trattandosi di una posizione peculiare del singolo utente, grava sullo stesso l'onere di indicazione al comune, a mezzo di specifica domanda, anche in variazione ove la situazione soggettiva sia modificata nel corso del tempo, della superficie che sia esente dall'assoggettamento alla TARI (perché nella stessa vengono prodotti rifiuti speciali al cui smaltimento è tenuto a provvedere a proprie spese il produttore) o che invece goda di una riduzione della tariffa (perché nella stessa vengono prodotti rifiuti speciali assimilati a quelli urbani). 9. Quanto poi agli effetti dell'eventuale illegittimità del regolamento comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, questa Corte ha più volte affermato che, una volta disapplicata la delibera comunale da parte del giudice tributario, «l'esercizio illegittimo del potere di assimilazione», con conseguente disapplicazione da parte del giudice tributario della relativa delibera comunale, «potrà essere equiparato al mancato esercizio del potere di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani da parte del Comune, che però «non comporta che detti rifiuti siano, di per sé, esenti dalla tassa, in quanto essi sono soggetti alla disciplina stabilita per i rifiuti speciali dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3 (applicabile ratione temporis), che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupati o detenuti, con la sola esclusione della parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati (cfr. Cass. n. 15983 del 2020 che richiama Cass. n. 1975 del 2018). 9.1. Il comma 649, seconda parte, della legge n. 147 del 2013, che qui viene in rilievo, prevede espressamente che «Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati». Orbene, nel caso di inadempienza del Comune il coefficiente di riduzione, in presenza dei presupposti indicati dalla norma, deve essere individuato dal giudice tributario, non potendosi far ricadere sul contribuente inadempienze ascrivibili al Comune (in termini, Cass. n. 9214 del 2018). 10. Ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente (pag. 9 del ricorso) la questione dell'illegittimità della delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali, non assorbe le altre questioni affrontate dalla sentenza impugnata e, comunque, non quella relativa alla mancanza di denuncia delle aree oggetto di riduzione della tassa rifiuti. 11. In estrema sintesi, da quanto detto discende che la statuizione d'appello non censurata (di mancanza nella specie di una specifica domanda della società contribuente di riduzione della tassa rifiuti) rispetto a quella che ha formato oggetto del motivo di ricorso, essendo autonoma ed idonea a giustificare il rigetto della domanda di rimborso avanzata con l'originario ricorso, comporta l'inammissibilità del ricorso in esame e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 1.400,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comm